Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32913/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI CCB43R1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite)7conclusioni del PG udito il ifensore R.G. 19387-2024 RIC.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del D.P.R. 309/1990 che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619) Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI CCB43R1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite)7conclusioni del PG udito il ifensore R.G. 19387-2024 RIC.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del D.P.R. 309/1990 che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619) Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 32913/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris