Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 42100/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.NESPOLO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in ri- forma della decisione del Tribunale di Alessandria, aveva disposto di ufficio la revoca della patente di guida al conducente ritenuto responsabile del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. con l'aggravante di essere con- ducente di autoarticolato in esercizio ad attività di trasporto di cose.

2. Il ricorrente assume che tale statuizione costituisca reformatio in pejus rispetto alla sentenza di primo grado in assenza di impugnazione della pub- blica accusa.

3. La deduzione contrata con il consolidato orientamento del giudice di le- gittimità secondo cui in tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la man- cata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato (sez.3, n.13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv.279138).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.NESPOLO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in ri- forma della decisione del Tribunale di Alessandria, aveva disposto di ufficio la revoca della patente di guida al conducente ritenuto responsabile del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. con l'aggravante di essere con- ducente di autoarticolato in esercizio ad attività di trasporto di cose. 2. Il ricorrente assume che tale statuizione costituisca reformatio in pejus rispetto alla sentenza di primo grado in assenza di impugnazione della pub- blica accusa. 3. La deduzione contrata con il consolidato orientamento del giudice di le- gittimità secondo cui in tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la man- cata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato (sez.3, n.13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv.279138). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 I
Sentenza Cassazione n. 42100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris