CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) CORBETTA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ancona e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 370.000 euro di multa per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, 292-ter, comma 2, lett. d) d.P.R. n. 43 del 1973, per aver sottratto al pagamento dei diritti di confine 22.200 kg. di t.l.e. di contrabbando. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un composito motivo, con cui contesta, in primo luogo, l'affermazione della penale responsabilità, dedotta dal mero fatto che il Kolev si trovasse alla guida della vettura, a bordo della quale vi era il t.l.e., vettura che peraltro non era di proprietà del ricorrente, e considerando che gli altri due occupanti sono stati ritenuti estranei ai fatti, sicché non è dato comprendere perché analoga conclusione non sia stata affermata con rifermento alla posizione del Kolev. Il difensore contesta, inoltre, sia la sussistenza dell'aggravante, posto che non è stata accertata la situazione descritta dall'art. 291-ter, comma 2, lett. d), d,P.R. n. 43 del 1973, sia la misura della pena, stima eccessiva, sia il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. Nel termine di legge, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui, nel richiamare le argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo, insiste nell'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. 5. Quanto all'affermazione della penale responsabilità, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - valorizzato un dato assai pregnante, non diversamente spiegabile sul. piano della ragionevolezza, ossia che l'imputato fosse alla guida della vettura, a bordo della quale, in un doppiofondo, erano occultate centoundici stecche di sigarette, da ciò desumendo che fosse pienamente consapevole - diversamente dagli altri soggetti trasportati - del carico che, appunto, era nascosto nel cofano. 6. Quanto alla censura relativa alla sussistenza dell'aggravante ex art. 291- ter, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973, si osserva che la relativa violazione di legge non era stata dedotta con l'atto di appello. Va richiamato, a tal proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, dep. 04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, dep. 02/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, dep. 15/02/2016, Menna, Rv. 266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 7. In relazione alla dosimetria edittale, premesso che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, il motivo è del tutto aspecifico e non si confronta con la motivazione, che ha valorizzato sia il quantitativo non trascurabile di t.l.e., sia i tre precedenti penali di cui è gravato l'imputato, i quali ostano - venendo così all'ultimo profilo dedotto - al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]