Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08375/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata doppia riduzione della pena per entrambe le circostanze attenuanti riconosciute all’esito del giudizio di comparazione fra opposte circostanze (artt. 69, 62-bis e 61, primo comma, n. 6 cod. pen.), non si confronta con la doppia motivazione conforme di merito ed è manifestamente infondato in fatto ed in diritto, implicando una censura alla valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito (misura della diminuzione per ciascuna singola attenuante riconosciuta), che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; che la Corte di appello di Napoli ha condiviso le conclusioni ragionate e argomentate del giudice di primo grado, il quale, nello stimare prevalenti, sulle contestate aggravanti, le due distinte circostanze attenuanti riconosciute, ha ridotto complessivamente la pena da sei a quattro anni di reclusione operando un aumento complessivo per entrambe le attenuanti riconosciute che va considerato pari ad una riduzione di un anno di reclusione per ciascuna attenuante; che il ricorrente peraltro denunzia l'errore inesistente ma non censura nel merito la determinazione di ciascuna riduzione in misura inferiore al massimo; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata doppia riduzione della pena per entrambe le circostanze attenuanti riconosciute all’esito del giudizio di comparazione fra opposte circostanze (artt. 69, 62-bis e 61, primo comma, n. 6 cod. pen.), non si confronta con la doppia motivazione conforme di merito ed è manifestamente infondato in fatto ed in diritto, implicando una censura alla valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito (misura della diminuzione per ciascuna singola attenuante riconosciuta), che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; che la Corte di appello di Napoli ha condiviso le conclusioni ragionate e argomentate del giudice di primo grado, il quale, nello stimare prevalenti, sulle contestate aggravanti, le due distinte circostanze attenuanti riconosciute, ha ridotto complessivamente la pena da sei a quattro anni di reclusione operando un aumento complessivo per entrambe le attenuanti riconosciute che va considerato pari ad una riduzione di un anno di reclusione per ciascuna attenuante; che il ricorrente peraltro denunzia l'errore inesistente ma non censura nel merito la determinazione di ciascuna riduzione in misura inferiore al massimo; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris