CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 1968
Cassazione n. 04903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1968 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 09/01/2023, a seguito di declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso in cassazione, è passata in giudicato la condanna alla pena di anni sei di reclusione, inflitta con sentenza del 23/02/2022 dalla Corte di appello di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha quindi proposto incidente di esecuzione, domandando l'accesso all'istituto della giustizia riparativa, a norma dell'art. 129-bis cod. proc. pen. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha declinato la propria competenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale lamenta vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 665 cod. proc. pen. L'errore contenuto nel provvedimento impugnato si annida - in ipotesi difensiva - nell'errata interpretazione di tale ultima disposizione codicistica, a norma della quale, in caso di annullamento con rinvio, è competente per il prosieguo il giudice del rinvio. In ragione di ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la propria competenza ed entrare nel merito dell'istanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, ritenuta competente. La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., infatti, fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis, che, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, attribuisce la veste di giudice dell'esecuzione al giudice di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'impugnazione, infatti, reagisce a provvedimento che - senza avere affrontato il merito della questione dedotta - si è limitato a riscontrare la incompetenza funzionale della Corte di appello di Lecce, in favore del Tribunale della medesima città. 2.1. Questa Corte, però, ha ripetutamente chiarito come il sistema processuale non consenta - in ossequio al generale principio della tassatività dei mezzi di impugnazione - la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione, con riferimento alle pronunce che decidono in ordine alla competenza del giudice adito. La Suprema Corte, infatti, può pronunciarsi sulla medesima questione, soltanto se investitane mediante conflitto (Sez. 5, n. 671 del 25/11/1998, Salamone, rv. 212512; Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, Padoan, rv. 230575; Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, Rizzo, rv. 233748; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, Sergiacomo, rv. 258865; si veda anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà, Rv. 275773, a mente della quale: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.»; nello stesso senso si è espressa anche Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803). 2.2. Giova precisare come la regola generale sopra richiamata, ossia quella della non impugnabilità delle decisioni atte a determinare un conflitto di giurisdizione o di competenza, operi anche in executivis, allorquando il provvedimento che si intenda contestare risulti adottato - con le forme dell'ordinanza - all'interno di un procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, Boubacar, Rv. 256284; Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, deo. 2017, Belluzzo, Rv. 269312). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso decisione non ricorribile per cassazione; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ex art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. o c=2 O < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o c7) j spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle <=N (1) aTmende.