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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 1994

Cassazione n. 02661/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1994 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art.444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dall'art. 186, lett. b), cod. strada.

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 186, lett. b), cod. strada prevede, infatti, come obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Nel caso di specie, né in motivazione né in dispositivo si rinviene alcun accenno all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Si impone, dunque, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente.

4. La sentenza impugnata va du. nque annullata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1994 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art.444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dall'art. 186, lett. b), cod. strada. 3. Il ricorso è fondato. L'art. 186, lett. b), cod. strada prevede, infatti, come obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Nel caso di specie, né in motivazione né in dispositivo si rinviene alcun accenno all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Si impone, dunque, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente. 4. La sentenza impugnata va du. nque annullata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova. Così deciso
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