Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 07880/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 63, 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. nonché vizio di motivazione in ordine aWinutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è al contempo generico ed aspecifico.

Il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi probatori ritenuti inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità; la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività delle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili; non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le risultanze probatorie siano comunque sufficienti a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato. rilevato che il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01).

Peraltro, nel caso di specie, la Corte di merito, con percorso argomentativo privo di manifesta illogicità, ha affermato la penale responsabilità su elementi probatori diversi da quelli ritenuti inutilizzabili dalla difesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità della doglianza; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, in relazione al terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione in data 17 agosto 2024, che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello emessa in data 19 marzo 2024 è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 63, 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. nonché vizio di motivazione in ordine aWinutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è al contempo generico ed aspecifico. Il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi probatori ritenuti inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità; la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività delle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili; non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le risultanze probatorie siano comunque sufficienti a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato. rilevato che il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). Peraltro, nel caso di specie, la Corte di merito, con percorso argomentativo privo di manifesta illogicità, ha affermato la penale responsabilità su elementi probatori diversi da quelli ritenuti inutilizzabili dalla difesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità della doglianza; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, in relazione al terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione in data 17 agosto 2024, che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello emessa in data 19 marzo 2024 è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 I
Sentenza Cassazione n. 07880/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris