CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 21/01/2022, confermava la sentenza del 11/12/2019 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali è dedotta una violazione di legge (in particolare, dell'art. 640 cod. pen.) nonché un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano con riguardo alla prova della responsabilità dell'imputato, risultano generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena d'inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, ponendo le stesse in correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e non manifestamente illogica (si veda la pag. 8 di tale sentenza, in cui la Corte d'appello di Milano argomenta diffusamente in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] circa l'utilizzazione della propria autovettura da parte dell'imputato nel periodo in cui erano avvenuti i fatti contestati, evidenziando come tale affermazione fosse corroborata anche dal fatto che i transiti autostradali abusivi erano stati effettuati nei mesi successivi all'incidente c:he aveva impedito alla stessa Montennitro di guidare l'auto e in caselli compatibili con i luoghi dove il Gammella si recava al lavoro) non si confronta compiutamente con essa, limitandosi ad asserire, genericamente, l'inattendibilità della Montemitro e l'insufficienza delle sue dichiarazioni a fondare la condanna dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.