CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] principali-[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Barberio RobertoNumero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 568/2022 depositatail 18/02/2022, notificata in data 31/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BARBERIOROBERTO, rispettivamente in qualità di obbligato principale e soci deldebitore principale nonché fideiussori, hanno proposto opposizione aldecreto ingiuntivo emesso in data 14 maggio 2009 dal Tribunale di Milanoin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratore di Intesa SanpaoloS.p.A., con il quale, in base a certificato ex art. 50 TUB, veniva ingiunto ilpagamento dell’importo di € 1.377.277,55 a saldo del rapporto difinanziamento acceso in data 26 novembre 1997 dell’importo di vecchieLit. 4.000.000.000. Gli opponenti hanno dedotto l’incerta ed erroneaindicazione del credito, l’indebito oggettivo per anatocismo e perusurarietà dei tassi applicati, nonché la responsabilità parziaria dei garantiin proporzione delle quote di capitale sociale dell’obbligato principale.2. Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione, con sentenzaconfermata dalla Corte di Appello di Milano, la quale ha rigettato l’appellodegli opponenti. Questa Corte, con ordinanza n. 31648/2019, ha cassatola decisione di appello con rinvio, statuendo, che nel giudizio diopposizione il credito ingiunto non può ritenersi certo per effetto delcertificato ex art. 50 TUB, statuendosi, inoltre, che va accertata la nullitàdelle clausole che prevedono l’indebito oggettivo per anatocismo e perapplicazione di un tasso di interesse usurario anche in caso di genericitàdella contestazione, nonché statuendosi che la responsabilità deifideiussori, a termini dell’art. 6 del contratto di finanziamento, èproporzionale alle quote di partecipazione della società obbligataprincipale.n. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/20263. Nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Milano ha disposto CTUcontabile; a seguito di declaratoria del fallimento dell’obbligato principalee di interruzione del giudizio, il giudizio è stato riassunto nei confronti delCorte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha accoltoparzialmente l’appello, accertando il credito della banca nei confronti delfideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento del medesimo importo in favore della banca «limitatamentealla propria quota pari rispettivamente a: 45% ([OSCURATO:PERSONA]); 25% (Braga);20% (Barberio)».4. Per quanto qui ha ancora rilievo, il giudice di appello ha ritenuto -sulla base della CTU espletata (che ha utilizzato la documentazionecontrattuale in atti) - non superato il tasso soglia usurario, tenuto contodel tasso applicato al momento della conclusione del contratto nellamisura del 6,70%. Quanto all’evoluzione del rapporto, il giudice del rinvioha recepito le conclusioni del CTU, che aveva ipotizzato un andamentoregolare del rapporto, senza fare applicazione di interessi moratori. Ilcertificato di cui all’art. 50 TUB non è stato utilizzato quale prova delcredito della banca, ma quale fatto estintivo (pagamento) del credito, alsolo fine di individuare i pagamenti effettuati dal debitore al fine diimputarli al saldo residuo, osservando che i debitori, originari appellanti,non avessero allegato di avere versato importi superiori a quanto indicatodalla banca. Ha, poi, ritenuto che l’eventuale ritardo nei pagamenti tale dagenerare interessi moratori avrebbe, in ogni caso, giovato ai debitori,essendo gli eventuali importi a credito della banca stati già depurati dalsaldo debitore. Dal conteggio complessivo è stato, poi, detratto quantoincassato dalla banca in sede di esecuzione forzata, tenuto conto didocumentazione prevenuta successivamente all’incardinazione del giudiziodi rinvio.n. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/20265. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBarberio Roberto, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato damemoria; propone ulteriore autonomo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ammesso al gratuito patrocinio, affidato a cinque motivi. Resiste aentrambi i ricorsi il cessionario del creditore con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BarberioRoberto, va qualificato come ricorso principale, in quanto notificato perprimo (26 maggio 2022), per cui il ricorso promosso dal Fallimento KiraS.r.l. diviene ricorso incidentale.2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 384, primo e secondo comma e 394 cod. proc. civ.,violazione del principio di diritto nella parte in cui il giudice del rinvio nonha accertato l’effettiva incidenza degli interessi concretamente applicati,dando applicazione alla certificazione ex art. 50 TUB che il giudicerescindente aveva dichiarato inutilizzabile ai fini dell’accertamento delcredito della banca. Si censura, inoltre, l’accertamento condotto in basealle clausole dell’originario contratto di finanziamento, inidonee allaricostruzione dell’andamento del conto in assenza degli estratti conto.3. Il primo motivo è inammissibile in quanto, come osservato dalcontroricorrente, non coglie correttamente la ratio decidendi del giudicedel rinvio. Il giudice del rinvio non ha utilizzato il certificato di cui all’art.50 TUB al fine di determinare il credito della banca, ma al fine di provareun fatto impeditivo del credito (estinzione per pagamento), ricostruendol’esistenza del credito derivante dall’erogazione del finanziamento(circostanza su cui si è formato il giudicato sin dal primo grado) in basealla documentazione disponibile (documentazione contrattuale), ritenendo– inoltre – non assolta la prova contraria da parte dei debitoridell’esecuzione di ulteriori pagamenti.n. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/20264. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2709, 1283 cod. civ., 1292 cod. civ., 115,116, 634 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato ilcredito residuo della banca. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbeofferto un «soccorso probatorio» al creditore, basando le proprieconclusioni sulla CTU, che a sua volta avrebbe dispensato la bancadall’assolvimento dell’onere della prova. Si deduce che il creditore, con laproduzione del solo certificato ex art. 50 TUB, non avrebbe dato prova delproprio credito, né a ciò vi sarebbe potuto pervenire il CTU in assenzadegli estratti conto, non essendo la produzione del contratto difinanziamento idonea a individuare la somma oggetto di restituzione edovendosi verificare in concreto l’incidenza dell’applicazione delle clausolenel corso dell’andamento del rapporto. Non sarebbero, poi, stati accertatigli indebiti per anatocismo e usura, per il cui accertamento l’originariasentenza di appello era stata cassata con rinvio. Si deduce, pertanto,inversione delle regole di riparto dell’onere della prova. I ricorrenti fanno,poi, valere l’inefficacia della pronuncia di accertamento nei confronti del5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella richiestadi revisione della valutazione delle prove (documentazione contrattuale eCTU contabile), attività riservata al giudice del merito e insindacabile incassazione ove congruamente motivata. Né parte ricorrente coglie, anchein questo caso, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si èlimitata a prendere atto dei pagamenti (fatto impeditivo del credito dellabanca a parziale estinzione dello stesso) come risultanti dal certificato exart. 50 TUB e a calcolare i soli interessi corrispettivi come indicati nelcontratto, depurando l’importo dagli interessi moratori. Quanto, poi,all’inversione delle regole di riparto dell’onere della prova, l’esistenza diindebiti oggettivi ex art. 2033 cod. civ., derivanti (in tesi) dall’applicazionen. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/2026di interessi anatocistici e usurari non incombe sulla banca, bensì aldebitore (Cass., n. 1550/2022; Cass., n. 33009/2019), onere che ilgiudice del rinvio ha ritenuto non assolto.6. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24 Cost.,nella parte in cui è stata disposta la parziale compensazione delle spese afronte dell’integrale accoglimento del ricorso per cassazione nella faserescindente, nonché essendo risultata vittoriosa nel giudizio di rinvio,come emerge dal dispositivo della sentenza impugnata.7. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.,essendo contrario alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondocui la liquidazione delle spese tiene conto dell’esito finale della lite, per cuiuna parte totalmente vittoriosa in cassazione e non anche nel giudizio dirinvio, può essere condannata al pagamento delle spese processuali delgiudizio rescindente (Cass., Sez. U., n. 32906/2022; Cass., n.4818/2026), come accaduto nel caso di specie. Né può predicarsi che gliodierni ricorrenti siano risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di rinvio,essendo stati condannati al pagamento parziale dell’originario debitoingiunto.8. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «contrasto insanabile tradispositivo e motivazione, con conseguente nullità della sentenza ai sensidell’art. 156 cpc», nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato,contestualmente, la natura solidale dell’obbligazione dei ricorrenti e, altempo stesso, la natura parziaria in proporzione della singolapartecipazione sociale, con conseguente nullità della sentenza.9. Il quarto motivo è inammissibile a termini dell’art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ., essendo contrario alla costante giurisprudenza di questaCorte, secondo cui in tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenzan. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/2026va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrandoquesto con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettivavolontà del giudice (Cass., n. 24867/2023; Cass., n. 24600/2017; Cass.,n. 17910/2015; Cass., n. 15088/2015). Dalla motivazione e dallo stessodispositivo appare evidente che l’obbligazione dei ricorrenti è stataqualificata come parziaria, in conformità al principio di diritto dellasentenza rescindente, risultando l’indicazione della solidarietà mero lapsuscalami.10. Con il quinto motivo del medesimo ricorso si deduce – senzaarticolare uno specifico profilo di doglianza – la nullità delle fideiussioni percontrasto al principio espresso da questa Corte (Cass., Sez. U., n.41994/2021), essendo le fideiussioni prestate come indicate nell’allegatoC del contratto di finanziamento del 26 novembre 1997 in contrasto con ilProvvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.11. Il quinto motivo è inammissibile. In disparte l’omessa indicazionedi uno specifico parametro normativo, il motivo è inammissibile peromessa allegazione delle ragioni (in fatto e in diritto) per le quali ilprincipio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte dovrebbe applicarsia una fideiussione stipulata nel 1997, laddove in quella sede sono statedichiarate nulle (parzialmente) le fideiussioni oggetto del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005. Né può sopperirvi, in proposito questaCorte, atteso che gli eventuali accertamenti officiosi che possono essereoperati dal giudice in tema di operatività delle norme imperative siscontrano con il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio dilegittimità (Cass., n. 20438/2019). Il che è assorbente rispetto allaquestione della non trasmissibilità della nullità sull’intero contratto a valledelle nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI (Cass., Sez. U, n.41994/2021). Le deduzioni contenute in memoria non aggiungono ulterioriutili argomenti di discussione.n. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/202612. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce «Violazione ofalsa applicazione degli artt. 384 primo-secondo comma, 394 e 143 disp.Violazione o falsa applicazione di norme di diritto sul rinvio dopo lacassazione – Nullità della sentenza o del procedimento», deducendosiviolazione del principio di diritto, nella parte in cui il giudice del rinvio hafatto uso del certificato ex art. 50 TUB ai fini del conteggio degli interessi.13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce«Violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 1421, 1422, 1813, 1815secondo comma c.c., 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.ri3 e 5 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto sulmancato rilievo della nullità sull’applicazione d’interessi anatocistici eusurari», rilievo imposto dalla sentenza rescindente.14. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2709 cod. civ. e delle regole di ripartodell’onere della prova, nella parte in cui il giudice del rinvio ha dato rilievoalla documentazione contrattuale ai fini dell’assolvimento dell’onere dellaprova della banca.15. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsaapplicazione degli artt. 2221 cod. civ., 52, 55, 93, 96 l.fall., nella parte incui la sentenza impugnata ha accertato l’esistenza del credito nei confrontidel Fallimento in violazione delle regole del concorso formale cheimpongono l’accertamento di un credito nei confronti del fallimentoall’interno dello stato passivo.16. Con il quinto motivo del ricorso incidentale si deduce «violazione ofalsa applicazione degli artt. 100, 105, 110, 111, 392 e 393 c.p.c., inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. – Violazione o falsaapplicazione delle norme regolanti le regole sulla legittimazione ad agire,n. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/2026sull’intervento, sulla successione nel processo», nella parte in cui haritenuto legittimata passivamente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale cessionariodel creditore originario.17. Il quarto motivo del ricorso incidentale, pregiudiziale agli altrimotivi, è fondato e va accolto. L'accertamento di un credito nei confrontidel debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., allacompetenza esclusiva del tribunale fallimentare e, qualora la relativaazione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione e il fallimento siaintervenuto nel corso del giudizio, l’azione va dichiarata improcedibile etale improcedibilità va rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio (Cass., n. 30725/2025). Non rileva la tardività della questionesollevata dall’odierno ricorrente – come deduce il controricorrente (pag.16 controricorso) – in quanto si verte in tema di questione rilevabile diufficio.18. In accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale e conassorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata senza rinvio a termini dell’art. 392, terzo comma,cod. proc. civ., in quanto il giudizio non poteva essere proseguito neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. Il ricorso principale va,invece, dichiarato inammissibile.19. Le spese tra ricorrente incidentale e controricorrente, come anchetra ricorrenti principali e controricorrente (che resiste al ricorrenteincidentale), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Le spese nei confronti del fallimento sono liquidate in favore dell’Erario(decreto G.D. 3 maggio 2022). Sussistono per i ricorrenti principali ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione; dichiarainammissibile il ricorso principale; condanna i ricorrenti principali, in solidon. 13895/2022 R.G.Numero registro generale 13895/2022Numero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 21328/2026Data pubblicazione 23/06/2026tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre€ 200,00 per anticipazioni, 15% per spese forfetarie e accessori di legge;condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore del ricorrente incidentale, che liquida in complessivi € 6.000,00 percompensi, oltre accessori, da liquidarsi in favore dell’Erario; ai sensidell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 13895/2022 R.G.