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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14266/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 413/20 in data 07/09/2022 della Corte di appello di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 641, comma 1, cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha erroneamente dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 641, comma 1, cod. pen. (accertato in Montemarciano il 19/12/2011), in quanto l'appello datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Ancona in data 23/06/2016, risultava tardivamente proposto, essendo la pronuncia di prime cure già divenuta irrevocabile in data 11/11/2018, come da attestazione di cancelleria, e non risultando dagli atti istanze e provvedimenti di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

4. Dall'esame degli atti risulta che nella specie la sentenza del Tribunale di Ancona era stata notificata al difensore ed all'imputato ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., sicché, non essendo intervenuto gravame nel termine di legge, la sentenza è divenuta irrevocabile in data 11 novembre 2018.

La Corte territoriale ha erroneamente dichiarato prescritto il reato nelle more del giudizio d'appello, tardivamente proposto, dovendosi invece ritenere che nella specie, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., al momento della proposizione dell'appello la sentenza era già passata in giudicato.

Ne discende che, non risultando dagli atti del procedimento istanze o provvedimenti di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, deve ritenersi illegittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione: da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 413/20 in data 07/09/2022 della Corte di appello di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 641, comma 1, cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha erroneamente dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 641, comma 1, cod. pen. (accertato in Montemarciano il 19/12/2011), in quanto l'appello datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Ancona in data 23/06/2016, risultava tardivamente proposto, essendo la pronuncia di prime cure già divenuta irrevocabile in data 11/11/2018, come da attestazione di cancelleria, e non risultando dagli atti istanze e provvedimenti di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. 4. Dall'esame degli atti risulta che nella specie la sentenza del Tribunale di Ancona era stata notificata al difensore ed all'imputato ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., sicché, non essendo intervenuto gravame nel termine di legge, la sentenza è divenuta irrevocabile in data 11 novembre 2018. La Corte territoriale ha erroneamente dichiarato prescritto il reato nelle more del giudizio d'appello, tardivamente proposto, dovendosi invece ritenere che nella specie, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., al momento della proposizione dell'appello la sentenza era già passata in giudicato. Ne discende che, non risultando dagli atti del procedimento istanze o provvedimenti di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, deve ritenersi illegittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione: da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso i
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