CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 1977
Cassazione n. 40017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1977 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 27 giugno 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 1, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed C 500,00 di multa in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine ai motivi non rinunziati costituiti dalla richiesta di disapplicazione della recidiva che era stata posta in bilanciamento con le attenuanti generiche e la cui disapplicazione avrebbe inciso sul calcolo della pena nonché in relazione alla eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 62 bis terzo comma cod.pen.. 3. Il ricorso è proposto per motivi generici o manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla doglianza in punto omessa disapplicazione della recidiva, circostanza aggravante valutata equivalente nel concordato sulla pena proposto dallo stesso imputato, la doglianza non espone alcuna ragione a suo fondamento così che non si indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In ogni caso, l'intervenuta rinuncia a tutti i motivi in fase di concordato in appello ad eccezione di quelli riguardanti la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, esclude in radice che nei successivi gradi possano proporsi doglianze in relazione alla recidiva, trattandosi di doglianza rinunciata. 3.1 Del tutto irrilevante si profila invece la doglianza in punto illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 62 bis cod.pen. posto che nel caso in esame le attenuanti generiche risultano concesse all'imputato con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva. Peraltro va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01) 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. aziot Pardo [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE n