CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 13780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento per correzione de plano di errore materiale promosso di ufficio con riferimento alla sentenza in data 20/9/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMApronunciata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 2313/2023 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 790 del 20/9/2022, depositata il 12/1/2023, sentenza che ha definito il procedimento n. 25655/2021 R.G. - ricorrente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso il provvedimento emesso il 23/3/2021 dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] - disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; - Rilevato che, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza-documento depositata il 12/1/2023, oltre che nel ruolo di udienza del 20/9/2022, per errore esclusivamente materiale, è stato indicato il giudice emittente il provvedimento impugnato e, di conseguenza, il giudice del rinvio nel "Giudice per le indagini preliminari di Torino", in luogo della corretta individuazione di tale giudice nel "Tribunale di Torino", disguido risultante ictu oculi dalla ricognizione del provvedimento impugnato, delle conseguenti indicazioni riportate nella prima parte del ruolo e nell'intestazione della sentenza; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M. - Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 20/9/2022, nonché nella motivazione e nel dispositivo della sentenza-documento pronunciata dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione n. 790 del 20/9/2022, depositata il 12/1/2023, nel senso che ove è scritto "Giudice per le indagini preliminari di Torino" deve intendersi scritto e leggersi "Tribunale di Torino". - Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale degli atti. Così deciso in data 8/03/2023 re'RTF c«-IPRE.N