CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16174/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso concernenti la ricostruzione del fatto sono manifestamente infondati, dovendosi ritenere che la Corte di appello ha correttamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che, per quanto concerne la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, deve rilevarsi la genericità della stessa, avendo omesso il ricorrente di indicare da quale elemento si dovrebbe desumere l'utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica, in ogni caso, non è stata superata la prova di resistenza, dovendosi ribadire che le dichiarazioni della persona offesa sono pienamente attendibili anche in assenza del riscontro fornito dalle captazioni (p.6 sentenza); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto la motivazione dà adeguatamente conto dei parametri di valutazione applicati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]