CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità - è manifestamente infondato. Ed invero, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'impugnazione, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. È onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni, entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memoria difensiva, in caso di trattazione cartolare, per cui il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta (si vedano Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460; Sez. 6 n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830). Nel caso di specie, le conclusioni scritte sono tardive in quanto depositate il giorno prima dell'udienza in data 14 luglio 2025. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M