CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25805/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della penacon riduzione della misura di un terzo irrogata ad [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alla sentenza di condanna alla pena di anni sette di reclusione ed euro9.000 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 629, 61 n. 2, 628, n. 1 e 3-quinquies, cod. pen., a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale conpronunce n. 120 del 2023 e 86 del 2024 degli artt. 628 e 629 cod. pen. nellaparte in cui non prevedono l’ipotesi della lieve entità con diminuzione della penafino a un terzo.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, il condannato affidando le censure a duemotivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, laquestione prospettata non è mai stata presa in esame in sede di cognizioneperché sopravvenuta, a seguito della sentenza n. 120 del 2023 della Cortecostituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen.nella parte in cui non prevede che la pena da esso prevista possa esserediminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura la specie imezzi le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuitàdel danno o del pericolo, il fatto si presenti di lieve entità.Sicché è consentito al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione proprio in questa vesteintervenire successivamente al giudicato perfezionatosi prima della pronuncia delgiudice delle leggi.Invero, la legalità della pena deve ritenersi costantemente sub judice comesostenuto dalla stessa Corte costituzionale che, nella sentenza indicata, si èespressa a favore della rideterminazione con conseguente riduzione della penanella misura non eccedente un terzo nel caso in cui il fatto risulti di lieve entità.La preclusione del giudicato esecutivo è, infatti, da reputarsi inoperante quandosono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti alla decisione.Peraltro, il giudizio di esecuzione non ha natura impugnazione e non soggiace alprincipio devolutivo volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione.Sussiste, anzi, il dovere del giudice di decidere anche in ordine a domande nuoveformulate dalla parte privata, anche soltanto con memoria in corso diprocedimento, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 629 e 628 cod.pen. in relazione all’art. 666 cod. proc. pen. e 3 e 27 Cost. con vizio dimotivazione.La sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, intervenuta in data 14aprile 2016, è divenuta definitiva il 14 luglio 2017. Il fatto contestato consistenell'aver acquistato la disponibilità di un motociclo di matrice furtiva esuccessivamente di aver richiesto al proprietario la somma di euro 400,00 qualecondizione per ottenerne la restituzione.[OSCURATO:PERSONA] della cognizione, nei due gradi del giudizio di merito, secondo ilGiudice dell'esecuzione, avrebbe escluso espressamente che la condottaestorsiva potesse essere considerata di lieve entità perché ha ritenuto che leimputazioni manifestino, entrambe, un elevato disvalore, in quanto poste neiconfronti di un soggetto settantenne, con problemi di salute, da soggetto la cuipersonalità negativa è evinta dal certificato penale.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso di specie, non si chiedeva una valutazionegenerale delle imputazioni ma quella, in concreto, della tenuità del fatto, tenutoconto della modesta entità del danno patrimoniale arrecato, vista la richiesta disoli 400,00 € pretesi dalla vittima, in assenza di condotte violente o minacciosepersona offesa.Le sentenze della Corte costituzionale indicate hanno introdottonell'ordinamento una valvola di sicurezza fondata sulla valutazione della concretaoffensività del fatto e sulla particolare tenuità del danno o del pericolo,imponendo una rimodulazione della pena quando il fatto si riveli di modestagravità materiale, di ridotto allarme sociale. Tanto, in relazione al reato diestorsione che ha sperimentato un rigido aggravamento del trattamentosanzionatorio, in funzione del contrasto ad un mezzo operativo tipico dellacriminalità organizzata, secondo la medesima valvola di sicurezza già introdotta,tra l'altro, dalla sentenza n. 68 del 2012 in tema di sequestro di persona. Talemeccanismo garantisce la riduzione della pena nell'ipotesi di lesività minima peruna condotta che, pur sempre, incide sulla libertà di autodeterminazione dellapersona.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, N. Lettieri, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha motivato svolgendo una valutazionediscrezionale e di puro merito, quanto alla dedotta applicabilità della declaratoriadi incostituzionalità dell’art. 629 cod. pen. al caso al vaglio, giungendo adescluderla in toto perché il fatto, come cristallizzato nel giudicato, non puòessere considerato di lieve entità.Invero, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale,nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita inmisura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, lemodalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno odel pericolo, il fatto risulti di lieve entità". Si tratta di pronuncia che, nel solcodella precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che in presenza di unafattispecie astratta, connotata da intrinseca variabilità atteso il caratteremultiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta»,«possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale dirilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice diqualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie,ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuitàdel danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e delterzo comma dell'art. 27 Cost.D’altra parte, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 15giugno 2023, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degliartt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 629 cod. pen., «nella parte in cui nonprevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente unterzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanzedell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fattorisulti di lieve entità».Intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale ed introdotta,quindi, in via additiva, la circostanza attenuante speciale del fatto estorsivo dilieve entità (anche) in seno all'art. 629 cod. pen., secondo la giurisprudenza dilegittimità - chiaramente affermatasi a partire da Sez. U, n. 42858 del29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, di seguito più volte ribadita (Sez. 1, n.53019 del 04/12/2014, Schettino, Rv. 261581-01; Sez. 1, n. 32193 del28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015,Gomes, Rv. 264620-01; Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Crivello, Rv. 267365-01) - e assurta ormai a diritto vivente, quando, successivamente alla pronunciadi una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione diillegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice,incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo nonè stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve (se del caso)rideterminare la pena in favore del condannato. Ciò anche se il provvedimento"correttivo" da adottare non sia a contenuto predeterminato, potendo dettogiudice avvalersi di penetranti poteri di accertamento e valutazione, fermirestando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di normediverse da quelle dichiarate incostituzionali.Orbene, nel caso al vaglio, la sentenza di condanna è intervenuta in data 14aprile 2016 ed è divenuta irrevocabile in data 14 luglio 2017 quindi primadell’intervento additivo del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi. Ma il ricorrente, quantoall’ammissibilità della richiesta, in relazione a un rapporto non ancora esaurito,nulla specifica né risulta che la pena irrogata sia stata interamente espiata (nelsenso che il condannato per il delitto di estorsione all'esito di giudizio definitoprima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasseillegittimo l'art. 629 cod. pen. (nella parte in cui non prevede la possibilità didiminuire la pena in caso di lieve entità del fatto) - può chiedere al giudicedell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando iltrattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito:Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398-01; Sez. 1, n. 9599 del13/02/2025, Veseli, Rv. 287685-01).In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, non si è sottratto alla valutazionedemandatagli e, tuttavia, ha reputato, con ragionamento completo ed immuneda vizi, di non poter estendere gli effetti della declaratoria di incostituzionalità alcaso in esame in cui, già in sede di cognizione, i giudici di merito si eranoespressi chiaramente nel senso della non lieve entità del fatto, tenuto conto dellaetà della vittima, dei problemi di salute da cui questa era risultata affetta almomento del fatto, nonché della personalità dell’agente, risultato gravato daprecedenti penali.Tale motivazione appare in linea con l’indirizzo interpretativo di questa Cortedi legittimità secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, muovendodall’accertamento operato in cognizione e dando adeguata motivazione dell’esitoraggiunto, può escludere che il reato presenti caratteristiche tali da essereclassificabile come di lieve entità, avuto riguardo al fatto nel suo complesso e,quindi, non solo alla consistenza del danno o del pericolo che conseguì allacommissione del reato, ma alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e allecircostanze tutte della condotta (Sez. 1, n. 6768 del 03/02/2026, Rv. 289439 –02; Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01 in relazione al delitto dirapina).1.2. Il secondo motivo che censura con argomenti in fatto e, comunque,reiterativi dell’istanza la motivazione è inammissibile perché mira ad attribuirevalore prevalente, ai fini di reputare lieve l’entità del fatto, alla entità del dannopatrimoniale arrecato che, ovviamente, non esaurisce ogni aspetto della entitàlieve del reato, da ricavare, anzi, secondo la stessa Corte costituzionale, da unapluralità di fattori di cui sia il [OSCURATO:PERSONA] della cognizione sia quello dell’esecuzionehanno dato atto (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, Rv. cit.; Sez. 1, n. 28468del 23/04/2013, Facchineri, Rv. 256117 – 01 relativa alla sentenza della CorteCost. n. 68 del 2012).2. Segue il rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]