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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27986/2026

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alermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 09 marzo 2026 il Tribunale di Palermo, in accoglimentodell'appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal del pubblico ministeroavverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAgrigento del 28 gennaio 2026, ha disposto l’applicazione nei confronti di ValentiRosaria, in relazione al capo 10) dell’imputazione provvisoria – artt. 81 cpv, 110,319, 321 cod. pen.-, la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto diallontanamento dal luogo di esecuzione e divieto di comunicare con personediverse dai conviventi o da coloro che la assistono.Secondo l'ipotesi accusatoria la [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile all'ufficioanagrafe del Comune di Comitini e unica addetta alla trattazione delle praticherelative al riconoscimento della cittadinanza, riceveva compensi economici -inparticolare somme di denaro pari a 50 euro per ogni cittadino brasilianorichiedente la cittadinanza- ed altre utilità-consistite nel veicolare i cittadinibrasiliani su un immobile di proprietà sua e dei prossimi congiunti- compiendo atticontrari ai suoi doveri di ufficio, in particolare trattando in via prioritaria le pratichedi riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis relative ai cittadinibrasiliani assistiti dal concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], e omettendo dieseguire i dovuti controlli sulla completezza e correttezza delle stesse e del lorocorredo documentale.2.

Ricorre avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata, presentandosette motivi di ricorso, di seguito qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen., 319 e 321 cod. pen. per mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto sinallagmaticocorruttivo; secondo la difesa il provvedimento non offre una motivazione adeguatasul punto decisivo dell'esistenza dell'accordo corruttivo e finisce per desumere lagravità indiziaria da una serie di elementi che risultano descrittivi di un rapportodi vicinanza, di frequentazione o di utilità economica, non individuando alcunconcreto atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto dalla ricorrente.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292cod. proc. pen. per manifesta illogicità e travisamento del significato delleconversazioni intercettate, valorizzate dal Tribunale ai fini dell'affermazione deigravi indizi di colpevolezza, che le ritiene prova dell'esistenza di un pattocorruttivo, attribuendo loro un significato univoco che il testo richiamato nonimpone, in particolare non dimostrando in termini logicamente necessari che laricorrente avesse accettato un patto corruttivo nei termini contestati né chel'aumento dei corrispettivi locativi fosse la controprestazione di un effettivoasservimento della funzione pubblica.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per illogicità manifesta nell'utilizzodella nota prot. n. 4790 del 5 luglio 2024, quale riscontro decisivo dellacontestazione cautelare: il Tribunale valorizza il documento, trasmesso dalla stessaValenti, contenente l'elenco dei soggetti di origine brasiliana che avevano ottenutoil riconoscimento della cittadinanza nel periodo compreso tra maggio-luglio 2024,ritenendo che dal momento che molti di essi risultavano residenti nell'immobile diproprietà della ricorrente e dei suoi congiunti, da ciò si dovrebbe ricavare la pienaconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa la fittizietà della residenza dichiarata, mentretale documento non dimostra che nel periodo contestato la ricorrente abbiaeffettivamente trattato con priorità le loro pratiche o abbia omesso i dovuticontrolli.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292cod. proc. pen. per manifesta illogicità nella valutazione della conversazione del17 novembre 2023 e delle immagini di videosorveglianza, quali elementidimostrativi d'accordo corruttivo: il Tribunale desume dalla conversazione, svoltasiall'interno degli uffici comunali e in cui si fa riferimento ad accertamenti dipresenza relativi ad alcuni clienti del [OSCURATO:PERSONA], l'ingerenza di quest'ultimonell'attività dell'ufficio anagrafe, senza chiarire quale sia il documentoconcretamente predisposto, la sua rilevanza nel procedimento amministrativo ocomunque se esso fosse illecito in sé; che il clima di evidente familiarità e la libertàdi movimento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'ufficio anagrafe fosse anomalo emeritevole di attenzione investigativa, non equivale alla prova della sussistenza diun patto corruttivo.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. c)cod. proc. pen. per mancanza di motivazione concreta e attuale sul pericolo direiterazione di delitti della stessa specie, ritenuto dal Tribunale sussistente edin realtà i fatti contestati sono collocati tra novembre 2023 gennaio 2024 el'ordinanza è intervenuta l'esito dell'udienza del 9 marzo 2026, a distanza di oltredue anni dall'epoca di commissione dei fatti contestati, senza che sia indicato alcunepisodio successivo, alcuna condotta recente o elementi specifici e sopravvenutiche consentano di ritenere la concreta possibilità di reiterazione di delitti dellastessa specie.2.6.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 292cod. proc. pen. per mancanza di adeguata motivazione sulla proporzionalità eadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e sulla ritenuta insufficienza dellamisura interdittiva: non risulta correttamente motivata la misura applicata sotto ilprofilo della proporzionalità, in quanto il Tribunale si limita ad affermaregenericamente che la sola misura interdittiva non impedirebbe ulterioriinterferenze e non interromperebbe i rapporti consolidati, senza chiarire in chetermini la ricorrente potrebbe ancora realizzare il medesimo reato contestato.2.7.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma2 bis cod. proc. pen. per motivazione apparente e assertiva in ordine all'esclusionedella probabile concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto ilTribunale sostiene non potersi formulare un giudizio prognostico sulla probabileconcessione della sospensione condizionale della pena con riguardo alla gravità deifatti e alla pena edittale nonché alla personalità allarmante dell'indagata, conformula apodittica e senza contenuti rispetto alla personalità della [OSCURATO:PERSONA].3.

È stata depositata nota aggiuntiva ex art. 611 cod. proc. pen., con la qualesi aderisce alle conclusioni del PG e si insiste, comunque, per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.2.

I primi quattro motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare diammissibilità in quanto le considerazioni difensive svolte non vanno oltre ilgenerico dissenso rispetto alla decisione gravata, con adesione a quella di segnocontrario del G.i.p., senza però riuscire ad evidenziare alcuna illogicità manifestao contraddittorietà della motivazione fornita sul tema da parte del Tribunale.La difesa, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici dellamotivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura degli elementi indiziari, preclusaalla Corte di cassazione, in quanto realizzerebbe una nuova valutazione dellerisultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di meritoprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex multis: Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze difensive sopra citate,che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui gravi indizi dicolpevolezza, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con lavalutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01).3.

Sul tema della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, di cui alquarto motivo di ricorso, la motivazione impugnata fa leva sul dato dellapermanenza in servizio della ricorrente nello stesso ente.

Si legge in motivazioneche la ricorrente non ha posto condotte episodiche o isolate, avendo operatoall’interno di un sistema organizzato e collaudato “volto a favorire, in modo stabile,la trattazione di pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis curatedall’intermediario [OSCURATO:PERSONA]”.Questa affermazione è senz’altro logicamente condivisibile, al pari di quellasuccessiva ove si evidenzia che l’indagata, quale unica addetta alla trattazionedelle pratiche presso l’ufficio anagrafe e stato civile del Comune, “costituiva unosnodo essenziale del meccanismo descritto”.Tuttavia, si tratta di motivazione incompleta, non essendo, infatti, precisato sela ricorrente presti ancora servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] e Stato Civile, sesvolga le medesime mansioni, se continui ad occuparsi delle pratiche diriconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ovvero se, nel frattempo, sia stataassegnata ad altri compiti o ad altro settore amministrativo.Parimenti assente è qualsiasi accertamento circa l’attuale esistenza di praticheanaloghe a quelle oggetto dell’indagine, circa l’eventuale permanenza di rapportiprofessionali o personali con i soggetti coinvolti nella vicenda investigativa ovverocirca la presenza di ulteriori episodi sintomatici della persistente operatività delmeccanismo descritto nell’imputazione cautelare.La motivazione impugnata finisce, pertanto, per trasformare il mero datoformale della permanenza del rapporto di lavoro in una presunzione di pericolosità,senza tuttavia fornire alcun elemento concreto ed individualizzato idoneo adimostrare che la ricorrente sia ancora nelle condizioni di reiterare condotte dellastessa specie.Le omesse valutazioni sono rilevanti e decisive ai fini della completa verificadella sussistenza della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, soprattuttose si tiene conto del lasso temporale non breve trascorso dalla consumazione deifatti- che si arrestano al gennaio 2024- fino al momento della adozione dellaimpugnata ordinanza nel marzo 2026.4.

Anche con riferimento al sesto motivo, va osservato come, nel caso in cuivenga richiesta la sostituzione della misura custodiale con altra meno gravosa,l’indagine volta ad accertare l’adeguatezza di quest'ultima presuppone laindividuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e la indicazione delle ragioniper le quali essa viene tenuta, in ipotesi, idonea allo scopo e proporzionata allaentità e gravità dei reati oggetto di indagine ed alle modalità esecutive dellacondotta.Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenzeravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione delprovvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo unacostante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare leesigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio dellaminor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2, n. 10383 del18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01).In particolare, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il principiodi proporzionalità comporta che, ove il periculum libertatis sia individuato nelrischio di abuso dei pubblici poteri o della qualità, il giudice debba preventivamenteverificare l'adeguatezza della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblicoufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelareche si intendere prevenire (v.

Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà, Rv.282181 – 01, riguardante una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinviol'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura degli arrestidomiciliari nei confronti di un indagato per concussione, senza valutarespecificamente l'idoneità della misura interdittiva).Tale analisi risulta omessa nel provvedimento impugnato.5.

L’esame del settimo motivo resta assorbito nella riconosciuta fondatezzadei precedenti due motivi.6.

Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alTribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen., inrelazione ai punti della decisione innanzi delineati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09 marzo 2026 il Tribunale di Palermo, in accoglimentodell'appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal del pubblico ministeroavverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAgrigento del 28 gennaio 2026, ha disposto l’applicazione nei confronti di ValentiRosaria, in relazione al capo 10) dell’imputazione provvisoria – artt. 81 cpv, 110,319, 321 cod. pen.-, la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto diallontanamento dal luogo di esecuzione e divieto di comunicare con personediverse dai conviventi o da coloro che la assistono.Secondo l'ipotesi accusatoria la [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile all'ufficioanagrafe del Comune di Comitini e unica addetta alla trattazione delle praticherelative al riconoscimento della cittadinanza, riceveva compensi economici -inparticolare somme di denaro pari a 50 euro per ogni cittadino brasilianorichiedente la cittadinanza- ed altre utilità-consistite nel veicolare i cittadinibrasiliani su un immobile di proprietà sua e dei prossimi congiunti- compiendo atticontrari ai suoi doveri di ufficio, in particolare trattando in via prioritaria le pratichedi riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis relative ai cittadinibrasiliani assistiti dal concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], e omettendo dieseguire i dovuti controlli sulla completezza e correttezza delle stesse e del lorocorredo documentale.2. Ricorre avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata, presentandosette motivi di ricorso, di seguito qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen., 319 e 321 cod. pen. per mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto sinallagmaticocorruttivo; secondo la difesa il provvedimento non offre una motivazione adeguatasul punto decisivo dell'esistenza dell'accordo corruttivo e finisce per desumere lagravità indiziaria da una serie di elementi che risultano descrittivi di un rapportodi vicinanza, di frequentazione o di utilità economica, non individuando alcunconcreto atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto dalla ricorrente.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292cod. proc. pen. per manifesta illogicità e travisamento del significato delleconversazioni intercettate, valorizzate dal Tribunale ai fini dell'affermazione deigravi indizi di colpevolezza, che le ritiene prova dell'esistenza di un pattocorruttivo, attribuendo loro un significato univoco che il testo richiamato nonimpone, in particolare non dimostrando in termini logicamente necessari che laricorrente avesse accettato un patto corruttivo nei termini contestati né chel'aumento dei corrispettivi locativi fosse la controprestazione di un effettivoasservimento della funzione pubblica.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per illogicità manifesta nell'utilizzodella nota prot. n. 4790 del 5 luglio 2024, quale riscontro decisivo dellacontestazione cautelare: il Tribunale valorizza il documento, trasmesso dalla stessaValenti, contenente l'elenco dei soggetti di origine brasiliana che avevano ottenutoil riconoscimento della cittadinanza nel periodo compreso tra maggio-luglio 2024,ritenendo che dal momento che molti di essi risultavano residenti nell'immobile diproprietà della ricorrente e dei suoi congiunti, da ciò si dovrebbe ricavare la pienaconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa la fittizietà della residenza dichiarata, mentretale documento non dimostra che nel periodo contestato la ricorrente abbiaeffettivamente trattato con priorità le loro pratiche o abbia omesso i dovuticontrolli.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292cod. proc. pen. per manifesta illogicità nella valutazione della conversazione del17 novembre 2023 e delle immagini di videosorveglianza, quali elementidimostrativi d'accordo corruttivo: il Tribunale desume dalla conversazione, svoltasiall'interno degli uffici comunali e in cui si fa riferimento ad accertamenti dipresenza relativi ad alcuni clienti del [OSCURATO:PERSONA], l'ingerenza di quest'ultimonell'attività dell'ufficio anagrafe, senza chiarire quale sia il documentoconcretamente predisposto, la sua rilevanza nel procedimento amministrativo ocomunque se esso fosse illecito in sé; che il clima di evidente familiarità e la libertàdi movimento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'ufficio anagrafe fosse anomalo emeritevole di attenzione investigativa, non equivale alla prova della sussistenza diun patto corruttivo.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. c)cod. proc. pen. per mancanza di motivazione concreta e attuale sul pericolo direiterazione di delitti della stessa specie, ritenuto dal Tribunale sussistente edin realtà i fatti contestati sono collocati tra novembre 2023 gennaio 2024 el'ordinanza è intervenuta l'esito dell'udienza del 9 marzo 2026, a distanza di oltredue anni dall'epoca di commissione dei fatti contestati, senza che sia indicato alcunepisodio successivo, alcuna condotta recente o elementi specifici e sopravvenutiche consentano di ritenere la concreta possibilità di reiterazione di delitti dellastessa specie.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 292cod. proc. pen. per mancanza di adeguata motivazione sulla proporzionalità eadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e sulla ritenuta insufficienza dellamisura interdittiva: non risulta correttamente motivata la misura applicata sotto ilprofilo della proporzionalità, in quanto il Tribunale si limita ad affermaregenericamente che la sola misura interdittiva non impedirebbe ulterioriinterferenze e non interromperebbe i rapporti consolidati, senza chiarire in chetermini la ricorrente potrebbe ancora realizzare il medesimo reato contestato.2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma2 bis cod. proc. pen. per motivazione apparente e assertiva in ordine all'esclusionedella probabile concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto ilTribunale sostiene non potersi formulare un giudizio prognostico sulla probabileconcessione della sospensione condizionale della pena con riguardo alla gravità deifatti e alla pena edittale nonché alla personalità allarmante dell'indagata, conformula apodittica e senza contenuti rispetto alla personalità della [OSCURATO:PERSONA].3. È stata depositata nota aggiuntiva ex art. 611 cod. proc. pen., con la qualesi aderisce alle conclusioni del PG e si insiste, comunque, per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.2. I primi quattro motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare diammissibilità in quanto le considerazioni difensive svolte non vanno oltre ilgenerico dissenso rispetto alla decisione gravata, con adesione a quella di segnocontrario del G.i.p., senza però riuscire ad evidenziare alcuna illogicità manifestao contraddittorietà della motivazione fornita sul tema da parte del Tribunale.La difesa, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici dellamotivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura degli elementi indiziari, preclusaalla Corte di cassazione, in quanto realizzerebbe una nuova valutazione dellerisultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di meritoprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex multis: Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01).Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze difensive sopra citate,che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui gravi indizi dicolpevolezza, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con lavalutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01).3. Sul tema della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, di cui alquarto motivo di ricorso, la motivazione impugnata fa leva sul dato dellapermanenza in servizio della ricorrente nello stesso ente. Si legge in motivazioneche la ricorrente non ha posto condotte episodiche o isolate, avendo operatoall’interno di un sistema organizzato e collaudato “volto a favorire, in modo stabile,la trattazione di pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis curatedall’intermediario [OSCURATO:PERSONA]”.Questa affermazione è senz’altro logicamente condivisibile, al pari di quellasuccessiva ove si evidenzia che l’indagata, quale unica addetta alla trattazionedelle pratiche presso l’ufficio anagrafe e stato civile del Comune, “costituiva unosnodo essenziale del meccanismo descritto”.Tuttavia, si tratta di motivazione incompleta, non essendo, infatti, precisato sela ricorrente presti ancora servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] e Stato Civile, sesvolga le medesime mansioni, se continui ad occuparsi delle pratiche diriconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ovvero se, nel frattempo, sia stataassegnata ad altri compiti o ad altro settore amministrativo.Parimenti assente è qualsiasi accertamento circa l’attuale esistenza di praticheanaloghe a quelle oggetto dell’indagine, circa l’eventuale permanenza di rapportiprofessionali o personali con i soggetti coinvolti nella vicenda investigativa ovverocirca la presenza di ulteriori episodi sintomatici della persistente operatività delmeccanismo descritto nell’imputazione cautelare.La motivazione impugnata finisce, pertanto, per trasformare il mero datoformale della permanenza del rapporto di lavoro in una presunzione di pericolosità,senza tuttavia fornire alcun elemento concreto ed individualizzato idoneo adimostrare che la ricorrente sia ancora nelle condizioni di reiterare condotte dellastessa specie.Le omesse valutazioni sono rilevanti e decisive ai fini della completa verificadella sussistenza della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, soprattuttose si tiene conto del lasso temporale non breve trascorso dalla consumazione deifatti- che si arrestano al gennaio 2024- fino al momento della adozione dellaimpugnata ordinanza nel marzo 2026.4. Anche con riferimento al sesto motivo, va osservato come, nel caso in cuivenga richiesta la sostituzione della misura custodiale con altra meno gravosa,l’indagine volta ad accertare l’adeguatezza di quest'ultima presuppone laindividuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e la indicazione delle ragioniper le quali essa viene tenuta, in ipotesi, idonea allo scopo e proporzionata allaentità e gravità dei reati oggetto di indagine ed alle modalità esecutive dellacondotta.Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenzeravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione delprovvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo unacostante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare leesigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio dellaminor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2, n. 10383 del18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01).In particolare, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il principiodi proporzionalità comporta che, ove il periculum libertatis sia individuato nelrischio di abuso dei pubblici poteri o della qualità, il giudice debba preventivamenteverificare l'adeguatezza della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblicoufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelareche si intendere prevenire (v. Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà, Rv.282181 – 01, riguardante una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinviol'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura degli arrestidomiciliari nei confronti di un indagato per concussione, senza valutarespecificamente l'idoneità della misura interdittiva).Tale analisi risulta omessa nel provvedimento impugnato.5. L’esame del settimo motivo resta assorbito nella riconosciuta fondatezzadei precedenti due motivi.6. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alTribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen., inrelazione ai punti della decisione innanzi delineati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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