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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25055/2026

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so.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, con l’ordinanza in epigrafe del 25febbraio 2026, ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in provaterapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX e ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa dellamisura ex art. 51-ter ord. pen. emesso dal Magistrato di sorveglianza di Salerno.1.1.

Il provvedimento era stato assunto a seguito della nota della [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2025 che ha comunicato che l’affidato è statotrovato in possesso di un cellulare che deteneva di nascosto, intento a parlare, etrattandosi di violazione di una delle regole fondamentali del programma, ilresponsabile chiedeva l’allontanamento dalla comunità.1.2.

Il Tribunale, preso atto che quindi allo stato non vi è più disponibilitàall’accoglimento, ha ritenuto che siffatto comportamento – palesemente contrarioal programma di recupero e alle regole fondamentali della comunità – appaia allostato incompatibile con la prosecuzione della misura in corso dal momento che èsintomatico dell’assenza di un’effettiva volontà di reinserimento sociale deldetenuto; ha evidenziato che, come ammesso dallo stesso affidato condichiarazione resa a verbale, questi effettuava comunque videochiamate con ipropri familiari e ciò nonostante veniva trovato in possesso del telefono cellularedi cui sopra con ciò avvalorandone l’utilizzo indebito (pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata).In ragione del comportamento oggetto di censura, così come ammesso daldetenuto, il Tribunale ha disposto la revoca con decorrenza ex nunc.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore delXXXXXXX affidato a quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati agli strettilimiti necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 94 t.u.stup, peravere il tribunale omesso di valutare se la detenzione di un telefono cellulareperaltro giustificata da motivi familiari di particolare gravità (gravidanza a rischiodella compagna) fosse effettivamente incompatibile con la prosecuzione delprogramma terapeutico e non ha tenuto conto che il percorso di recupero stavaproducendo esiti positivi, come attestato dalla relazione comportamentale digennaio 2025 e lo stesso ricorrente aveva beneficiato di licenze premio conregolare rientro e superamento di tutti i test antidroga e alcol, nonché dellaliberazione anticipata concessa il 3-4 marzo 2025.

Si denuncia come non sussistaalcun nesso tra la contestata violazione e l’uso di sostanze stupefacenti.2.2.

Con il secondo motivo di denuncia vizio di motivazione per averel’ordinanza impugnata revocato l’affidamento sulla base di un singolo episodio diviolazione regolamentare a fronte di un percorso terapeutico complessivamentepositivo attestato da elementi oggettivi e incontrovertibili.SI eccepisce la contraddittorietà del percorso motivazionale laddove ilTribunale revoca senza efficacia retroattiva, circostanza che rivela implicitamenteche lo stesso Collegio ha ritenuto la violazione non grave e il periodo precedentesostanzialmente positivo.

Si denuncia l’apoditticità della motivazione in punto direvoca.2.3.

Con il terzo motivo si prospetta la mancata considerazione della finalitàterapeutica prevalente e del percorso positivo documentato, per avere ilTribunale omesso di considerare che il ricorrente aveva beneficiato di licenzepremio con regolare rientro, aveva superato i testi antidroga, la relazionecomportamentale di gennaio 2025 attestata un percorso positivo, la violazioneera motivata da gravi ragioni familiari.2.4.

Con il quarto motivo si eccepisce l’insufficienza motivazionale permancata motivazione delle circostanze del caso, poiché il Tribunale non havalutato le dichiarazioni del ricorrente rese durante l’udienza circa le motivazionidella detenzione del telefono.3.

Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del31 maggio 2026, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.4.

Il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato memoria di replica alleconclusioni del P.G., in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorsoevidenziando: 1) la contraddittorietà intrinseca dell’ordinanza posto che la revocaex nunc smentisce la pretesa gravità della violazione; 2) l’omessa valutazionedella pretesa gravità della violazione; 3) la suggestività dell’argomento dellevideochiamate e delle giustificazioni del ricorrente; 4) la circolaritàdell’argomento basato sull’indisponibilità della Comunità; 5) la sproporzione dellamisura di revoca dell’affidamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e rivalutative,come tali non consentite in questa sede.1.

Giova premettere che l’affidamento in prova in casi particolari (cd.terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) cheabbia in corso un programma di recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990(t.u. stup.), secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, «purinserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previstodall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziatadell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità dellasituazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti oalcoldipendenti» (Corte cost. sent. n. 377 del 1997, che richiama anche lapregressa ord. n. 367 del 1995).L’affidamento in prova terapeutico, così come l’affidamento ordinario aiservizi sociali è revocato, ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. è revocatoqualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizionidettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.É la stessa conformazione normativa dell'istituto – quello generale e quelloterapeutico in particolare – a richiedere, dunque, la costante verifica dellaeffettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illeciteo violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possonocomportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazionedella prognosi favorevole originariamente formulata.Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, la revocadell'affidamento in prova al servizio sociale (anche sub specie dell’affidamento inprova terapeutico ai sensi dell'art. 94, quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990,n. 309) non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della leggepenale, ovvero delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa,bensì all'ipotesi che il giudice - nell'ambito del suo apprezzamento di merito -ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fattoincompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimessoalla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, sul quale grava, però, l'obbligodi giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente(Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, DeMartino, Rv. 256479-01; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789-01).Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scoporieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazionedell’interessato dalla relativa condizione (Sez. 1, n. 12699 del 27/02/2025, S.,non mass.; Sez. 1, n. 13452 del 3/3/2010, Silva, Rv. 246833-01, richiamata daSez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, in motiv. § 4).L'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzionedomiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema diprevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo delpercorso di risocializzazione (da ultimo, Sez. 1, n. 6300 del 25/11/2025, dep.2026, S., non mass.; in precedenza, Sez. 1, n. 20478 del 12/02/2013, Siddique,Rv. 256078-01; Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214-01).In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche unasingola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, convalutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato,cfr.

Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153-01; Sez. 1, n. 25640 del21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066-01), la sopravvenuta carenza dei presuppostiper la prosecuzione della prova.La conformazione normativa dell’istituto in disamina richiede, peraltro, lacostante verifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto alquale le condotte violatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggettoammesso – possono comportare, essenzialmente in rapporto alla prognosifavorevole originariamente formulata (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., inmotiv. § 1), la revocadella misura, istituto che assume valenza sanzionatoria soloeventuale (così Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, cit., § 5) e al di fuori diogni automatismo.; occorre che il giudice della sorveglianza provveda averificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sueragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delleconoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole conl'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, cit., in motiv.).2.

L'ordinanza impugnata - applicando correttamente i suddetti principi eprovvedendo puntualmente a questa necessaria verifica, avendo approfondito lavalutazione dei fatti oggetto della decisione cautelare - ha sostenuto conargomenti plausibili, congrui e riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti edadeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura, peraltro con effettoex nunc, a dimostrazione della valutazione assolutamente prudenziale eponderata che si è fatta carico di escludere gli effetti preclusivi di cui all’art. 58-quater ord. pen. proprio in considerazione della natura della violazione che hacomportato la sopravvenuta indisponibilità ad accogliere l’affidato nella Comunitàsegnalante.Del tutto generiche e, comunque, versate in fatto – quindi non consentite inquesta sede – si rivelano le lamentazioni del ricorrente (reiterate in sede dimemoria difensiva) in ordine alle non considerate giustificazioni della accertataviolazione.Nel caso in esame, ad onta dei rilievi difensivi che vorrebbero dalla dispostarevoca con effetti ex nunc trarre una pretesa contraddittorietà motivazionale, ilTribunale di Sorveglianza ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, privadelle denunciate aporie o contraddizioni, che la condotta dell’affidato non siameritevole di una revoca ex tunc proprio perché ha doverosamente calibrato laviolazione in rapporto al percorso terapeutico fino ad allora intrapreso.

Ciò inpiena aderenza alla giurisprudenza di questa Corte che, con specifico riferimentoalla proiezione temporale del provvedimento impugnato di revoca della misuradell’affidamento in prova, ha chiarito, in linea con i principi di proporzionalità eadeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29ottobre 1987, n. 343, che il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca dellamisura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia statocosì negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processorieducativo (da ultimo, Sez. 1, n. 5028 del 25/11/2025, dep. 2026, Astete, nonmass.; conf. già Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477-01).Nella specie, il Tribunale, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, haritenuto che la condotta tenuta dall’affidato, costituisca in concreto un fattoincompatibile con la prosecuzione della prova trattandosi della violazione di unaregola fondamentale del programma terapeutico della comunità, tanto che ilresponsabile ne ha chiesto l’allontanamento.Il giudice a quo ha poi adeguatamente chiarito - con motivazione che siappalesa priva di profili di contraddittorietà - il motivo in base al quale talecondotta, rappresenti un fatto tale da risultare incompatibile con la prosecuzionedella misura evidenziando che l’affidato effettuava regolari videochiamate con ipropri familiari (così dimostrando di aver anche tenuto in conto quanto dichiaratodal ricorrente nel corso dell’udienza).Sia il Magistrato di sorveglianza sia il Tribunale di sorveglianza, in definitiva,hanno motivato, ampiamente e con congruenza di argomentazioni, circa lavalenza dell’infrazione, in punto di fallimento della prognosi positiva attesa altresìla indisponibilità della comunità a proseguire il rapporto terapeutico.A fronte di tale valutazione - ponderata, conforme a diritto e tutt’altro checontraddittoria – il ricorso, oltre ad essere costituito da doglianze in punto difatto ovvero meramente contestative, si limita a sollecitare una rivalutazionedelle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato nonconsentita in sede di legittimità.3.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che ilricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa diinammissibilità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e glialtri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 193 del 2003 e succ. modif. inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, con l’ordinanza in epigrafe del 25febbraio 2026, ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in provaterapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX e ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa dellamisura ex art. 51-ter ord. pen. emesso dal Magistrato di sorveglianza di Salerno.1.1. Il provvedimento era stato assunto a seguito della nota della [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2025 che ha comunicato che l’affidato è statotrovato in possesso di un cellulare che deteneva di nascosto, intento a parlare, etrattandosi di violazione di una delle regole fondamentali del programma, ilresponsabile chiedeva l’allontanamento dalla comunità.1.2. Il Tribunale, preso atto che quindi allo stato non vi è più disponibilitàall’accoglimento, ha ritenuto che siffatto comportamento – palesemente contrarioal programma di recupero e alle regole fondamentali della comunità – appaia allostato incompatibile con la prosecuzione della misura in corso dal momento che èsintomatico dell’assenza di un’effettiva volontà di reinserimento sociale deldetenuto; ha evidenziato che, come ammesso dallo stesso affidato condichiarazione resa a verbale, questi effettuava comunque videochiamate con ipropri familiari e ciò nonostante veniva trovato in possesso del telefono cellularedi cui sopra con ciò avvalorandone l’utilizzo indebito (pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata).In ragione del comportamento oggetto di censura, così come ammesso daldetenuto, il Tribunale ha disposto la revoca con decorrenza ex nunc.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore delXXXXXXX affidato a quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati agli strettilimiti necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 94 t.u.stup, peravere il tribunale omesso di valutare se la detenzione di un telefono cellulareperaltro giustificata da motivi familiari di particolare gravità (gravidanza a rischiodella compagna) fosse effettivamente incompatibile con la prosecuzione delprogramma terapeutico e non ha tenuto conto che il percorso di recupero stavaproducendo esiti positivi, come attestato dalla relazione comportamentale digennaio 2025 e lo stesso ricorrente aveva beneficiato di licenze premio conregolare rientro e superamento di tutti i test antidroga e alcol, nonché dellaliberazione anticipata concessa il 3-4 marzo 2025. Si denuncia come non sussistaalcun nesso tra la contestata violazione e l’uso di sostanze stupefacenti.2.2. Con il secondo motivo di denuncia vizio di motivazione per averel’ordinanza impugnata revocato l’affidamento sulla base di un singolo episodio diviolazione regolamentare a fronte di un percorso terapeutico complessivamentepositivo attestato da elementi oggettivi e incontrovertibili.SI eccepisce la contraddittorietà del percorso motivazionale laddove ilTribunale revoca senza efficacia retroattiva, circostanza che rivela implicitamenteche lo stesso Collegio ha ritenuto la violazione non grave e il periodo precedentesostanzialmente positivo. Si denuncia l’apoditticità della motivazione in punto direvoca.2.3. Con il terzo motivo si prospetta la mancata considerazione della finalitàterapeutica prevalente e del percorso positivo documentato, per avere ilTribunale omesso di considerare che il ricorrente aveva beneficiato di licenzepremio con regolare rientro, aveva superato i testi antidroga, la relazionecomportamentale di gennaio 2025 attestata un percorso positivo, la violazioneera motivata da gravi ragioni familiari.2.4. Con il quarto motivo si eccepisce l’insufficienza motivazionale permancata motivazione delle circostanze del caso, poiché il Tribunale non havalutato le dichiarazioni del ricorrente rese durante l’udienza circa le motivazionidella detenzione del telefono.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del31 maggio 2026, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.4. Il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato memoria di replica alleconclusioni del P.G., in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorsoevidenziando: 1) la contraddittorietà intrinseca dell’ordinanza posto che la revocaex nunc smentisce la pretesa gravità della violazione; 2) l’omessa valutazionedella pretesa gravità della violazione; 3) la suggestività dell’argomento dellevideochiamate e delle giustificazioni del ricorrente; 4) la circolaritàdell’argomento basato sull’indisponibilità della Comunità; 5) la sproporzione dellamisura di revoca dell’affidamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e rivalutative,come tali non consentite in questa sede.1. Giova premettere che l’affidamento in prova in casi particolari (cd.terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) cheabbia in corso un programma di recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990(t.u. stup.), secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, «purinserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previstodall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziatadell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità dellasituazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti oalcoldipendenti» (Corte cost. sent. n. 377 del 1997, che richiama anche lapregressa ord. n. 367 del 1995).L’affidamento in prova terapeutico, così come l’affidamento ordinario aiservizi sociali è revocato, ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. è revocatoqualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizionidettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.É la stessa conformazione normativa dell'istituto – quello generale e quelloterapeutico in particolare – a richiedere, dunque, la costante verifica dellaeffettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illeciteo violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possonocomportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazionedella prognosi favorevole originariamente formulata.Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, la revocadell'affidamento in prova al servizio sociale (anche sub specie dell’affidamento inprova terapeutico ai sensi dell'art. 94, quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990,n. 309) non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della leggepenale, ovvero delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa,bensì all'ipotesi che il giudice - nell'ambito del suo apprezzamento di merito -ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fattoincompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimessoalla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, sul quale grava, però, l'obbligodi giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente(Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, DeMartino, Rv. 256479-01; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789-01).Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scoporieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazionedell’interessato dalla relativa condizione (Sez. 1, n. 12699 del 27/02/2025, S.,non mass.; Sez. 1, n. 13452 del 3/3/2010, Silva, Rv. 246833-01, richiamata daSez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, in motiv. § 4).L'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzionedomiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema diprevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo delpercorso di risocializzazione (da ultimo, Sez. 1, n. 6300 del 25/11/2025, dep.2026, S., non mass.; in precedenza, Sez. 1, n. 20478 del 12/02/2013, Siddique,Rv. 256078-01; Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214-01).In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche unasingola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, convalutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato,cfr. Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153-01; Sez. 1, n. 25640 del21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066-01), la sopravvenuta carenza dei presuppostiper la prosecuzione della prova.La conformazione normativa dell’istituto in disamina richiede, peraltro, lacostante verifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto alquale le condotte violatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggettoammesso – possono comportare, essenzialmente in rapporto alla prognosifavorevole originariamente formulata (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., inmotiv. § 1), la revocadella misura, istituto che assume valenza sanzionatoria soloeventuale (così Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, cit., § 5) e al di fuori diogni automatismo.; occorre che il giudice della sorveglianza provveda averificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sueragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delleconoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole conl'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, cit., in motiv.).2. L'ordinanza impugnata - applicando correttamente i suddetti principi eprovvedendo puntualmente a questa necessaria verifica, avendo approfondito lavalutazione dei fatti oggetto della decisione cautelare - ha sostenuto conargomenti plausibili, congrui e riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti edadeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura, peraltro con effettoex nunc, a dimostrazione della valutazione assolutamente prudenziale eponderata che si è fatta carico di escludere gli effetti preclusivi di cui all’art. 58-quater ord. pen. proprio in considerazione della natura della violazione che hacomportato la sopravvenuta indisponibilità ad accogliere l’affidato nella Comunitàsegnalante.Del tutto generiche e, comunque, versate in fatto – quindi non consentite inquesta sede – si rivelano le lamentazioni del ricorrente (reiterate in sede dimemoria difensiva) in ordine alle non considerate giustificazioni della accertataviolazione.Nel caso in esame, ad onta dei rilievi difensivi che vorrebbero dalla dispostarevoca con effetti ex nunc trarre una pretesa contraddittorietà motivazionale, ilTribunale di Sorveglianza ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, privadelle denunciate aporie o contraddizioni, che la condotta dell’affidato non siameritevole di una revoca ex tunc proprio perché ha doverosamente calibrato laviolazione in rapporto al percorso terapeutico fino ad allora intrapreso. Ciò inpiena aderenza alla giurisprudenza di questa Corte che, con specifico riferimentoalla proiezione temporale del provvedimento impugnato di revoca della misuradell’affidamento in prova, ha chiarito, in linea con i principi di proporzionalità eadeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29ottobre 1987, n. 343, che il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca dellamisura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia statocosì negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processorieducativo (da ultimo, Sez. 1, n. 5028 del 25/11/2025, dep. 2026, Astete, nonmass.; conf. già Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477-01).Nella specie, il Tribunale, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, haritenuto che la condotta tenuta dall’affidato, costituisca in concreto un fattoincompatibile con la prosecuzione della prova trattandosi della violazione di unaregola fondamentale del programma terapeutico della comunità, tanto che ilresponsabile ne ha chiesto l’allontanamento.Il giudice a quo ha poi adeguatamente chiarito - con motivazione che siappalesa priva di profili di contraddittorietà - il motivo in base al quale talecondotta, rappresenti un fatto tale da risultare incompatibile con la prosecuzionedella misura evidenziando che l’affidato effettuava regolari videochiamate con ipropri familiari (così dimostrando di aver anche tenuto in conto quanto dichiaratodal ricorrente nel corso dell’udienza).Sia il Magistrato di sorveglianza sia il Tribunale di sorveglianza, in definitiva,hanno motivato, ampiamente e con congruenza di argomentazioni, circa lavalenza dell’infrazione, in punto di fallimento della prognosi positiva attesa altresìla indisponibilità della comunità a proseguire il rapporto terapeutico.A fronte di tale valutazione - ponderata, conforme a diritto e tutt’altro checontraddittoria – il ricorso, oltre ad essere costituito da doglianze in punto difatto ovvero meramente contestative, si limita a sollecitare una rivalutazionedelle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato nonconsentita in sede di legittimità.3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che ilricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa diinammissibilità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e glialtri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 193 del 2003 e succ. modif. inquanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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