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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 27111/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 21/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 21.10.2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha provveduto su una richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena dal 18.9.2010 per un cumulo che riunisce condanne per violazione delle misure di prevenzione, tentata estorsione, danneggiamento, ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, associazione mafiosa, illecita concorrenza con violenza e minaccia, omicidio e porto illegale di armi.

La fine della pena èprevista per il 22.6.2028 e la frazione di pena relativa ai reati ostativi è stata interamente espiata; attualmente [OSCURATO:PERSONA] si trova in regime di semilibertà dal 13.2.2024.

Il Tribunale dà atto che il detenuto non ha riportato ulteriori condanne e che presso il domicilio indicato nell'istanza vivono i figli nonché il convivente della figlia, il quale è stato arrestato il 15.3.2023 per detenzione di stupefacenti nella stessa abitazione; quello stesso giorno, il figlio di [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di un atto intimidatorio a mezzo di colpi di arma da fuoco.

La Questura di Siracusa inserisce queste vicende nell'ambito del cosiddetto "clan Borgata", riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Dalla nota della Questura, emerge, inoltre, che il 26.5.2023 il condannato ha beneficiato di un permesso premio di sei giorni, durante il quale in una piazza di Siracusa si sono radunate una ventina di persone che hanno acceso fuochi di artificio in segno di festa, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale alla vista della polizia si è allontanato dal luogo; tra le persone presenti, sono stati riconosciuti quindici soggetti già gravati da precedenti penali e di polizia.

Il Tribunale dà altresì atto che il 9.4.2025 è stata rigettata l'istanza di ottenere la semilibertà presso il carcere di Siracusa onde consentire il ricongiungimento del nucleo familiare, ritenendo prematuro il trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] nella provincia di Siracusa dove è tuttora operante il sodalizio criminoso di appartenenza.

La relazione di sintesi del carcere di Alessandria evidenzia che il condannato è ancora in regime di alta sicurezza, che il padre e un figlio sono tuttora reclusi e che un fratello è collaboratore di giustizia.

La moglie, al fine di sostenere il marito, si è trasferita ad Alessandria in un alloggio fornito dall'associazione di volontariato Betel. [OSCURATO:PERSONA] è dipendente della cooperativa "Idee in fuga", con scadenza del contratto al 30.9.2026.

L'equipe ritiene non opportuno un rientro del detenuto in Sicilia, ma, considerato che la semilibertà si sta svolgendo positivamente, reputa ipotizzabile la concessione dell'affidamento in prova in Alessandria.

Il Tribunale respinge l'istanza, in quanto il profilo criminologico del condannato è ancora incompatibile con l'ammissione a una più ampia misura alternativa: i reati in espiazione sono di estrema gravità, l'interessato è ancora in regime di alta sicurezza e nel suo territorio di provenienza gode ancora di un significativo rispetto in ambienti delinquenziali.

Di conseguenza, nonostante la semilibertà sia stata regolarmente condotta, non è possibile formulare ancora una prognosi sufficientemente rassicurante in ordine al buon esito di un percorso completamente extra murario e deve reputarsi necessario un ulteriore periodo di sperimentazione in regime di semilibertà, nel corso del quale il condannato possa consolidare il percorso positivo fin qui svolto e dimostrare una piena affidabilità.

22. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta subordinata di eseguire la misura alternativa nel territorio di Alessandria e che l'omissione comporti una carenza assoluta di motivazione.

L'ordinanza impugnata si fonda su una motivazione generica, che fa riferimento ai precedenti penali, nonché contraddittoria, in quanto non considera la personalità del condannato successiva ai fatti e non valorizza la condotta ineccepibile che ha tenuto in regime di semi libertà.

Le argomentazioni del Tribunale sono incongrue e non del tutto adeguate alle risultanze processuali. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge con riferimento all'art. 47 ord. pen.

L"ordinanza impugnata - secondo il ricorso - contrasta con il principio secondo cui la misura dell'affidamento in prova deve essere favorita quando sussistano elementi positivi di reinserimento, come nel caso di specie in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha già ottenuto la semilibertà, svolge regolare attività lavorativa e non ha violato le prescrizioni.

Il rigetto, pertanto, si pone in contrasto con i criteri di gradualità e individualizzazione del trattamento penitenziario.

3. Con requisitoria scritta del 24.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto la gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna non risulta di per sé significativa, dovendo il giudice avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità che renda possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.

L'ordinanza impugnata è carente laddove valorizza il profilo criminologico del condannato nonostante la semilibertà sia stata regolarmente condotta, senza fornire alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere l'avvio di un processo di risocializzazione.

4. In data 4.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

1. I reati per cui il ricorrente è in espiazione pena sono indiscutibilmente molto gravi.

Si tratta di elementi di indubbio rilievo, che tuttavia devono essere valutati alla luce del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01).

Pur non potendosi prescindere da tali elementi, è necessaria, nondimeno, la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01).

La prognosi sul probabile reinserimento sociale del detenuto deve tenere conto non solo degli elementi relativi alla natura e modalità del reato commesso, dei precedenti penali, delle pendenze processuali e di altre eventuali indicazioni provenienti dalle informative di PS, ma anche ed in pari grado della condotta carceraria mantenuta e dei risultati della indagine socio-familiare operate dalle strutture carcerarie di osservazione (Sez. 1, n. 18437 del 5/4/2013, Ottieri, Rv. 255850 - 01), per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01).

2. In questa prospettiva, l'unico elemento negativo - tra quelli riconducibili al periodo successivo alla commissione dei reati, peraltro assai datati - che sia stato specificamente individuato dal Tribunale di sorveglianza è la manifestazione di piazza tenutasi a Siracusa in occasione di un permesso premio goduto dal condannato.

Tuttavia, si tratta di un fatto risalente al 2023, dopo il quale, peraltro, a [OSCURATO:PERSONA] è stata concessa la semilibertà, sicché quanto accaduto non ha avuto in concreto una valenza decisivamente negativa nelle successive valutazioni dei giudici di sorveglianza. 4Per il resto, l'ordinanza impugnata dà invece atto di una serie di elementi positivi concretamente ravvisabili nella situazione del condannato, e cioè: a) [OSCURATO:PERSONA], dopo i fatti per i quali è in espiazione di pena e che si arrestano al 2008, non ha riportato condanne ulteriori; b) egli gode del sostegno della moglie, che si è trasferita dalla Sicilia in Piemonte per supportarlo; c) può contare sulla disponibilità di un lavoro; d) l'Uepe ha dato parere favorevole allo svolgimento di una misura alternativa in Piemonte, anche in considerazione del fatto che è in corso il positivo svolgimento della semilibertà.

Se è così, il Tribunale di sorveglianza non spiega in modo congruo perché questi plurimi elementi siano da considerarsi recessivi rispetto ai precedenti penali del condannato, che sono certamente numerosi e gravi, ma anche assai risalenti nel tempo.

Né spiega perché il pericolo dell'eventuale collegamento con la criminalità del territorio di provenienza - affermato essenzialmente sulla base dell'episodio di piazza, da cui i giudici evincono che egli goda ancora di rispetto in ambenti delinquenziali - non possa essere contenuto adeguatamente con la misura alternativa da eseguirsi, come da richiesta dello stesso condannato, nella regione di attuale detenzione, posta a considerevole distanza geografica dalla Sicilia.

Peraltro, non si può trascurare che [OSCURATO:PERSONA] sia in espiazione pena dal 2010 e che il fine pena sia fissato al 2028, sicché anche il richiamo operato dal Tribunale di sorveglianza alla necessità di ulteriori periodi di sperimentazione, dopo circa quindici anni di detenzione e quasi due anni di semilibertà, è sostanzialmente apparente.

3. In definitiva, l'ordinanza impugnata si concentra principalmente sul passato criminale di [OSCURATO:PERSONA], dal quale trae elementi significativi ai fini della decisione sulla concessione del beneficio penitenziario richiesto.

Di contro, la valutazione del Tribunale di sorveglianza è carente in ordine alla situazione del condannato nel periodo successivo ai fatti, fino all'attualità, e non tiene nel dovuto conto il dato che i reati sono stati commessi ad una considerevole distanza cronologica e che il condannato non ne ha commesso di ulteriori, intraprendendo una stabile attività lavorativa e beneficiando regolarmente della semilibertà negli ultimi anni.

La motivazione è, inoltre, da considerarsi contraddittoria nella parte in cui considera completamente recessivi gli elementi positivi evidenziati nella relazione dell'UEPE e ne sottovaluta la portata significativa in relazione alle prospettive di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato.

Sostanzialmente avulso dalle risultanze disponibili è, infine, il richiamo alla necessità di ulteriori esperimenti, perché non si confronta con il dato della ormai 5pluriennale esperienza del condannato con situazioni che gli imponevano di adeguarsi alle prescrizioni imposte, alla luce del quale dato la affermazione dell'esigenza di un ulteriore periodo di osservazione, soprattutto se rapportata alla cospicua detenzione già sofferta e a quella ben più limitata temporalmente da scontare ancora, avrebbe richiesto la indicazione di più specifiche ragioni poste alla base della relativa valutazione.

Alla stregua di quanto fin qui osservato, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame da condurre, impregiudicata ogni autonomia valutativa, alla luce dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annull P.Q.MRornia , . . f .. ..... ........... . 2026 [OSCURATO:PERSONA]:ZIA;-, LLFUNZ 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 21/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 21.10.2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha provveduto su una richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena dal 18.9.2010 per un cumulo che riunisce condanne per violazione delle misure di prevenzione, tentata estorsione, danneggiamento, ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, associazione mafiosa, illecita concorrenza con violenza e minaccia, omicidio e porto illegale di armi. La fine della pena èprevista per il 22.6.2028 e la frazione di pena relativa ai reati ostativi è stata interamente espiata; attualmente [OSCURATO:PERSONA] si trova in regime di semilibertà dal 13.2.2024. Il Tribunale dà atto che il detenuto non ha riportato ulteriori condanne e che presso il domicilio indicato nell'istanza vivono i figli nonché il convivente della figlia, il quale è stato arrestato il 15.3.2023 per detenzione di stupefacenti nella stessa abitazione; quello stesso giorno, il figlio di [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di un atto intimidatorio a mezzo di colpi di arma da fuoco. La Questura di Siracusa inserisce queste vicende nell'ambito del cosiddetto "clan Borgata", riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Dalla nota della Questura, emerge, inoltre, che il 26.5.2023 il condannato ha beneficiato di un permesso premio di sei giorni, durante il quale in una piazza di Siracusa si sono radunate una ventina di persone che hanno acceso fuochi di artificio in segno di festa, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale alla vista della polizia si è allontanato dal luogo; tra le persone presenti, sono stati riconosciuti quindici soggetti già gravati da precedenti penali e di polizia. Il Tribunale dà altresì atto che il 9.4.2025 è stata rigettata l'istanza di ottenere la semilibertà presso il carcere di Siracusa onde consentire il ricongiungimento del nucleo familiare, ritenendo prematuro il trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] nella provincia di Siracusa dove è tuttora operante il sodalizio criminoso di appartenenza. La relazione di sintesi del carcere di Alessandria evidenzia che il condannato è ancora in regime di alta sicurezza, che il padre e un figlio sono tuttora reclusi e che un fratello è collaboratore di giustizia. La moglie, al fine di sostenere il marito, si è trasferita ad Alessandria in un alloggio fornito dall'associazione di volontariato Betel. [OSCURATO:PERSONA] è dipendente della cooperativa "Idee in fuga", con scadenza del contratto al 30.9.2026. L'equipe ritiene non opportuno un rientro del detenuto in Sicilia, ma, considerato che la semilibertà si sta svolgendo positivamente, reputa ipotizzabile la concessione dell'affidamento in prova in Alessandria. Il Tribunale respinge l'istanza, in quanto il profilo criminologico del condannato è ancora incompatibile con l'ammissione a una più ampia misura alternativa: i reati in espiazione sono di estrema gravità, l'interessato è ancora in regime di alta sicurezza e nel suo territorio di provenienza gode ancora di un significativo rispetto in ambienti delinquenziali. Di conseguenza, nonostante la semilibertà sia stata regolarmente condotta, non è possibile formulare ancora una prognosi sufficientemente rassicurante in ordine al buon esito di un percorso completamente extra murario e deve reputarsi necessario un ulteriore periodo di sperimentazione in regime di semilibertà, nel corso del quale il condannato possa consolidare il percorso positivo fin qui svolto e dimostrare una piena affidabilità. 22. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta subordinata di eseguire la misura alternativa nel territorio di Alessandria e che l'omissione comporti una carenza assoluta di motivazione. L'ordinanza impugnata si fonda su una motivazione generica, che fa riferimento ai precedenti penali, nonché contraddittoria, in quanto non considera la personalità del condannato successiva ai fatti e non valorizza la condotta ineccepibile che ha tenuto in regime di semi libertà. Le argomentazioni del Tribunale sono incongrue e non del tutto adeguate alle risultanze processuali. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge con riferimento all'art. 47 ord. pen. L"ordinanza impugnata - secondo il ricorso - contrasta con il principio secondo cui la misura dell'affidamento in prova deve essere favorita quando sussistano elementi positivi di reinserimento, come nel caso di specie in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha già ottenuto la semilibertà, svolge regolare attività lavorativa e non ha violato le prescrizioni. Il rigetto, pertanto, si pone in contrasto con i criteri di gradualità e individualizzazione del trattamento penitenziario. 3. Con requisitoria scritta del 24.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto la gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna non risulta di per sé significativa, dovendo il giudice avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità che renda possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa. L'ordinanza impugnata è carente laddove valorizza il profilo criminologico del condannato nonostante la semilibertà sia stata regolarmente condotta, senza fornire alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere l'avvio di un processo di risocializzazione. 4. In data 4.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 1. I reati per cui il ricorrente è in espiazione pena sono indiscutibilmente molto gravi. Si tratta di elementi di indubbio rilievo, che tuttavia devono essere valutati alla luce del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01). Pur non potendosi prescindere da tali elementi, è necessaria, nondimeno, la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). La prognosi sul probabile reinserimento sociale del detenuto deve tenere conto non solo degli elementi relativi alla natura e modalità del reato commesso, dei precedenti penali, delle pendenze processuali e di altre eventuali indicazioni provenienti dalle informative di PS, ma anche ed in pari grado della condotta carceraria mantenuta e dei risultati della indagine socio-familiare operate dalle strutture carcerarie di osservazione (Sez. 1, n. 18437 del 5/4/2013, Ottieri, Rv. 255850 - 01), per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01). 2. In questa prospettiva, l'unico elemento negativo - tra quelli riconducibili al periodo successivo alla commissione dei reati, peraltro assai datati - che sia stato specificamente individuato dal Tribunale di sorveglianza è la manifestazione di piazza tenutasi a Siracusa in occasione di un permesso premio goduto dal condannato. Tuttavia, si tratta di un fatto risalente al 2023, dopo il quale, peraltro, a [OSCURATO:PERSONA] è stata concessa la semilibertà, sicché quanto accaduto non ha avuto in concreto una valenza decisivamente negativa nelle successive valutazioni dei giudici di sorveglianza. 4Per il resto, l'ordinanza impugnata dà invece atto di una serie di elementi positivi concretamente ravvisabili nella situazione del condannato, e cioè: a) [OSCURATO:PERSONA], dopo i fatti per i quali è in espiazione di pena e che si arrestano al 2008, non ha riportato condanne ulteriori; b) egli gode del sostegno della moglie, che si è trasferita dalla Sicilia in Piemonte per supportarlo; c) può contare sulla disponibilità di un lavoro; d) l'Uepe ha dato parere favorevole allo svolgimento di una misura alternativa in Piemonte, anche in considerazione del fatto che è in corso il positivo svolgimento della semilibertà. Se è così, il Tribunale di sorveglianza non spiega in modo congruo perché questi plurimi elementi siano da considerarsi recessivi rispetto ai precedenti penali del condannato, che sono certamente numerosi e gravi, ma anche assai risalenti nel tempo. Né spiega perché il pericolo dell'eventuale collegamento con la criminalità del territorio di provenienza - affermato essenzialmente sulla base dell'episodio di piazza, da cui i giudici evincono che egli goda ancora di rispetto in ambenti delinquenziali - non possa essere contenuto adeguatamente con la misura alternativa da eseguirsi, come da richiesta dello stesso condannato, nella regione di attuale detenzione, posta a considerevole distanza geografica dalla Sicilia. Peraltro, non si può trascurare che [OSCURATO:PERSONA] sia in espiazione pena dal 2010 e che il fine pena sia fissato al 2028, sicché anche il richiamo operato dal Tribunale di sorveglianza alla necessità di ulteriori periodi di sperimentazione, dopo circa quindici anni di detenzione e quasi due anni di semilibertà, è sostanzialmente apparente. 3. In definitiva, l'ordinanza impugnata si concentra principalmente sul passato criminale di [OSCURATO:PERSONA], dal quale trae elementi significativi ai fini della decisione sulla concessione del beneficio penitenziario richiesto. Di contro, la valutazione del Tribunale di sorveglianza è carente in ordine alla situazione del condannato nel periodo successivo ai fatti, fino all'attualità, e non tiene nel dovuto conto il dato che i reati sono stati commessi ad una considerevole distanza cronologica e che il condannato non ne ha commesso di ulteriori, intraprendendo una stabile attività lavorativa e beneficiando regolarmente della semilibertà negli ultimi anni. La motivazione è, inoltre, da considerarsi contraddittoria nella parte in cui considera completamente recessivi gli elementi positivi evidenziati nella relazione dell'UEPE e ne sottovaluta la portata significativa in relazione alle prospettive di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato. Sostanzialmente avulso dalle risultanze disponibili è, infine, il richiamo alla necessità di ulteriori esperimenti, perché non si confronta con il dato della ormai 5pluriennale esperienza del condannato con situazioni che gli imponevano di adeguarsi alle prescrizioni imposte, alla luce del quale dato la affermazione dell'esigenza di un ulteriore periodo di osservazione, soprattutto se rapportata alla cospicua detenzione già sofferta e a quella ben più limitata temporalmente da scontare ancora, avrebbe richiesto la indicazione di più specifiche ragioni poste alla base della relativa valutazione. Alla stregua di quanto fin qui osservato, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame da condurre, impregiudicata ogni autonomia valutativa, alla luce dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annull P.Q.MRornia , . . f .. ..... ........... . 2026 [OSCURATO:PERSONA]:ZIA;-, LLFUNZ 6
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