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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 24495/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.46/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona deilegali rappresentanti nella loro qualità di [OSCURATO:PERSONA] e Consigliere di Amministrazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2368/2019depositata il 28/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale relativamente ai due accordi stipulati tra le parti in data 5 luglio 1998 e 27 novembre 2001 ed aventi ad oggetto, il primo la concessione di vendita in esclusiva di moto Ducati per le zone di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e Crotone; il secondo, un accordo di franchising su tutti i prodotti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Chiedeva inoltre di accertare la malafede contrattuale della Ducati che era stata la causa del suo dissesto finanziario al fine di poter concedere ad altri soggetti l’esclusiva per la vendita dei prodotti Ducati.

In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. : a) si era avvalsa di una delle clausole risolutive espresse contenute nell’art. 12.2 del contratto di franchising in assenza di qualsiasi presupposto per la sua applicazione; b) di aver interrotto ingiustificatamente la fornitura dei prodotti e la relativa assistenza, causando così danni ingenti per la società attrice; c) di aver violato l’accordo di esclusiva effettuando forniture a rivenditori presenti nell’area oggetto del contratto. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. costituitasi sosteneva la legittimità della risoluzione del contratto di franchising dovuta alla morosità risalente dell’attrice e al mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita inerenti all’anno 2008.

Sollevava anche l’eccezione di carenza di legittimità della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle domande relative al contratto di concessione di vendita, essendo stato quest’ultimo sottoscritto dalla ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e che tale contratto non era stato oggetto di cessione da quest’ultima alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva l’inefficacia del contratto di concessione, e l’inammissibilità delle domande ad esso relative, in quanto l’accordo era stato superato dal successivo contratto di franchising.

Infine, in via riconvenzionale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva la condanna al pagamento di € 92.147,89 (ridotto a € 80.738.09 a fronte di parziale pagamento) per corrispettivi di forniture di prodotti non pagati.

Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 657/2016 rigettava integralmente le domande attoree e accoglieva, invece, quelle della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 80.738.09 oltre alle spese di lite.

In riferimento alla pretesa violazione del patto di esclusiva, il giudice di primo grado riteneva non più valido tale accordo a seguito della novazione tra il primo contratto di concessione di vendita e il successivo contratto di franchising.

Il Tribunale valutava anche legittima l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della clausola risolutiva, stante i gravi ritardi nei pagamenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello sulla base di cinque motivi.

La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 2368/19 del 28 agosto 2019 confermava la sentenza impugnata.

In riferimento alla novazione, la Corte d’Appello confermava le conclusioni del Tribunale sottolineando come non fosse plausibile la coesistenza dei due contratti stipulati dai medesimi soggetti considerando anche che non era stato allegato alcun elemento di differenziazione che si sarebbe protratto dopo la stipula del franchising del 2001.

Il giudice dell’appello ravvisava la sostanziale novazione risultando presenti sia l’aliquid novi che l’animus novandi.

Inoltre riteneva documentalmente dimostrato che non era stato violato il patto di esclusiva e confermava la risoluzione dal contratto di franchising avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fatto riferimento esplicito anche al ritardo nei pagamenti.

Infine a riteneva sulla base dei testi che il sistema della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. permetteva forniture solo a seguito di ordini di clienti e accertava che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva né restituito i beni né pagato i rispettivi prezzi.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.

Considerato che: 4.1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp.

Att. c.p.c .

Omessa o, comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai motivi nn. 1 e 2 dell’atto di appello.

Omesso esame di fatti decisivi per la decisione.

Il giudice dell’appello avrebbe erroneamente ravvisato la novazione del contratto non considerando che il primo contratto non era stato integralmente sostituito e che per quanto riguarda la Duomomotori non sussisteva l’animus novandi.

La Corte d’Appello avrebbe, inoltre, erroneamente posto l’onere della prova negativa circa l’avvenuta novazione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. quando invece tale onere avrebbe dovuto essere a carico della parte intenzionata a far valere la novazione in giudizio.

Inoltre la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta ma avrebbe ritenuto ingiustificatamente di non dover ammettere prova testimoniale.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 comma 132 c.p.c. e 118 disp.

Att.

Erronea applicazione dell’art. 12.2. lett. a) del contratto di Franchising.

Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di espressa discussione in corso di causa.

Contraddittorietà della motivazione in ordine alla comunicazione in ordine alla comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto del 2001.

Totale omissione di motivazione in ordine alla comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto del 2001.

Totale omissione di motivazione conriguardo al terzo motivi di appello, in riferimento in particolare all’ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2010 ed all’iter logico giuridico seguito dal giudice.

La ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello sarebbe contraddittoria dove ha riconosciuto l’idoneità della risoluzione dal contratto di franchising da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un generico riferimento all’art. 12.2 dello stesso contratto.

Secondo la ricorrente, infatti, il giudice avrebbe applicato arbitrariamente la clausola dell’art. 12.2 facente riferimento al “ritardo nei pagamenti” quale elemento di giustificazione della legittimità dell’avvenuta risoluzione quando, invece, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelle sue lettere di missiva, non avrebbe mai fatto riferimento a tale fattispecie.

A ciò si aggiunga che la Corte d’Appello avrebbe errato anche nel ritenere confermata tale interpretazione sulla base del contenuto della seconda lettera di missiva, datata 28/04/2009, in cui, al contrario, si confermava semplicemente l’avvenuta risoluzione senza far riferimento all’esistenza di alcun ritardo nei pagamenti.

Quest’ultima lettera, infine, sarebbe anche non produttiva di effetti in quanto inviata solo all’avvocato della [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche a quest’ultima. 4.3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., con riferimento all’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Motivazione manifestamente contraddittoria e totalmente logica.

Denuncia che la Corte d’Appello avrebbe basato le sue conclusioni sulle sole risultanze documentali unilateralmente prodotte da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e sulle sole dichiarazioni deposte dal teste “Bellucci” ignorando del tutto, invece, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte d’Appello non avrebbe esplicitato le ragioni per cui non avrebbe considerato le difese di parte relative all’impossibilità di desumere la certezza del credito preteso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in base alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. che, secondo il giudice di prima istanza, avrebbe “progressivamente pagato, anche in corso di causa, il corrispettivo di merce precedentemente contestata”.

4.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.118 disp.

Att. c.p.c.

Carenza di motivazione.

Illogicità manifesta e contraddittorietà.

Erronea applicazione dei parametri forensi di cui al D.m. 55/2014.

La ricorrente censura l’erronea applicazione del D.M. 55/2014.

La Corte d’Appello, infatti, avrebbe correttamente rilevato l’errore del giudice di primo grado nell’individuazione del valore della causa e del conseguente scaglione (€52.001-260.000) ma avrebbe poi rigettato il motivo di appello sostenendo che le spese sono state liquidate all’interno dello scaglione individuato. 5.Il primo motivo è infondato.

In relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., va ribadito che la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n.19962/2023; Cass. n. 29721/2019).

Nel caso di specie, alla stregua della prospettazione della doglianza in esame, è denunciata la contraddittorietà e l’obiettiva incomprensibilità della motivazione, giacché viene dedotto, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ravvisato la novazione del contratto mentre non sussisteva l’animus novandi e ponendo l’onere della prova (negativa) a carico di [OSCURATO:SOCIETA] che tra l’altro l’aveva sempre disconosciuta.

Tali omissioni, dalle quali si vorrebbe trarre l’implicazione della violazione della prescrizione contenuta nell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., non sono peraltro all’evidenza riscontrabili nella decisione in esame.

Il giudice dell’appello non è incorso nelle violazioni lamentate dalla ricorrente in quanto (cfr. pag. 4, punto

4.1. sentenza impugnata) ha correttamente ricostruito e vagliato il ragionamento logico giuridico effettuato del Tribunale confermando i presupposti e le conclusioni della sentenza di primo grado.

5.1. Il secondo e terzo sono inammissibili per violazione dell’art. 348 ter co. 4 e 5 c.p.c. nella parte in cui denunciano un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c..

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omessoesame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Civ.n. 7724/2022).

Nel caso di specie la Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, facendone proprio anche il relativo iter logico-giuridico ed impianto motivazionale.

Per quanto riguarda, poi, le censure deducenti carenze motivazionali, vanno escluse sia la ricorrenza della violazione degli artt. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. dedotta col secondo motivo, sia la manifesta contraddittorietà e la totale illogicità dedotte col terzo; in relazione a queste ultime, va ribadito che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

E comunque nel caso di specie la sentenza, per quanto brevemente, esplicita chiaramente l’iter logico giuridico seguito dalla Corte d’Appello nel ritenere infondato il motivo d’appello. 5.2.Il quarto motivo è inammissibile.

In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 6110/2021; Cass. n. 4782/2020).

La liquidazione della sentenza è corretta in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto che, anche modificando lo scaglione di riferimento, la liquidazione di € 21.387 risulterebbe confermata in quanto ricompresa nei limiti massimi anche dello scaglione effettivamente applicabile, rilevando altresì che, in considerazione della complessità della causa, era giustificata l’applicazione dei massimi dello scaglione.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi e uro 4.000 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi e oltre acce ssori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.46/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona deilegali rappresentanti nella loro qualità di [OSCURATO:PERSONA] e Consigliere di Amministrazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2368/2019depositata il 28/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale relativamente ai due accordi stipulati tra le parti in data 5 luglio 1998 e 27 novembre 2001 ed aventi ad oggetto, il primo la concessione di vendita in esclusiva di moto Ducati per le zone di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e Crotone; il secondo, un accordo di franchising su tutti i prodotti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Chiedeva inoltre di accertare la malafede contrattuale della Ducati che era stata la causa del suo dissesto finanziario al fine di poter concedere ad altri soggetti l’esclusiva per la vendita dei prodotti Ducati. In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. : a) si era avvalsa di una delle clausole risolutive espresse contenute nell’art. 12.2 del contratto di franchising in assenza di qualsiasi presupposto per la sua applicazione; b) di aver interrotto ingiustificatamente la fornitura dei prodotti e la relativa assistenza, causando così danni ingenti per la società attrice; c) di aver violato l’accordo di esclusiva effettuando forniture a rivenditori presenti nell’area oggetto del contratto. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. costituitasi sosteneva la legittimità della risoluzione del contratto di franchising dovuta alla morosità risalente dell’attrice e al mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita inerenti all’anno 2008. Sollevava anche l’eccezione di carenza di legittimità della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle domande relative al contratto di concessione di vendita, essendo stato quest’ultimo sottoscritto dalla ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e che tale contratto non era stato oggetto di cessione da quest’ultima alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva l’inefficacia del contratto di concessione, e l’inammissibilità delle domande ad esso relative, in quanto l’accordo era stato superato dal successivo contratto di franchising. Infine, in via riconvenzionale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva la condanna al pagamento di € 92.147,89 (ridotto a € 80.738.09 a fronte di parziale pagamento) per corrispettivi di forniture di prodotti non pagati. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 657/2016 rigettava integralmente le domande attoree e accoglieva, invece, quelle della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 80.738.09 oltre alle spese di lite. In riferimento alla pretesa violazione del patto di esclusiva, il giudice di primo grado riteneva non più valido tale accordo a seguito della novazione tra il primo contratto di concessione di vendita e il successivo contratto di franchising. Il Tribunale valutava anche legittima l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della clausola risolutiva, stante i gravi ritardi nei pagamenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello sulla base di cinque motivi. La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 2368/19 del 28 agosto 2019 confermava la sentenza impugnata. In riferimento alla novazione, la Corte d’Appello confermava le conclusioni del Tribunale sottolineando come non fosse plausibile la coesistenza dei due contratti stipulati dai medesimi soggetti considerando anche che non era stato allegato alcun elemento di differenziazione che si sarebbe protratto dopo la stipula del franchising del 2001. Il giudice dell’appello ravvisava la sostanziale novazione risultando presenti sia l’aliquid novi che l’animus novandi. Inoltre riteneva documentalmente dimostrato che non era stato violato il patto di esclusiva e confermava la risoluzione dal contratto di franchising avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fatto riferimento esplicito anche al ritardo nei pagamenti. Infine a riteneva sulla base dei testi che il sistema della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. permetteva forniture solo a seguito di ordini di clienti e accertava che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva né restituito i beni né pagato i rispettivi prezzi. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. Att. c.p.c . Omessa o, comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai motivi nn. 1 e 2 dell’atto di appello. Omesso esame di fatti decisivi per la decisione. Il giudice dell’appello avrebbe erroneamente ravvisato la novazione del contratto non considerando che il primo contratto non era stato integralmente sostituito e che per quanto riguarda la Duomomotori non sussisteva l’animus novandi. La Corte d’Appello avrebbe, inoltre, erroneamente posto l’onere della prova negativa circa l’avvenuta novazione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. quando invece tale onere avrebbe dovuto essere a carico della parte intenzionata a far valere la novazione in giudizio. Inoltre la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta ma avrebbe ritenuto ingiustificatamente di non dover ammettere prova testimoniale. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 comma 132 c.p.c. e 118 disp. Att. Erronea applicazione dell’art. 12.2. lett. a) del contratto di Franchising. Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di espressa discussione in corso di causa. Contraddittorietà della motivazione in ordine alla comunicazione in ordine alla comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto del 2001. Totale omissione di motivazione in ordine alla comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto del 2001. Totale omissione di motivazione conriguardo al terzo motivi di appello, in riferimento in particolare all’ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2010 ed all’iter logico giuridico seguito dal giudice. La ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello sarebbe contraddittoria dove ha riconosciuto l’idoneità della risoluzione dal contratto di franchising da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un generico riferimento all’art. 12.2 dello stesso contratto. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice avrebbe applicato arbitrariamente la clausola dell’art. 12.2 facente riferimento al “ritardo nei pagamenti” quale elemento di giustificazione della legittimità dell’avvenuta risoluzione quando, invece, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelle sue lettere di missiva, non avrebbe mai fatto riferimento a tale fattispecie. A ciò si aggiunga che la Corte d’Appello avrebbe errato anche nel ritenere confermata tale interpretazione sulla base del contenuto della seconda lettera di missiva, datata 28/04/2009, in cui, al contrario, si confermava semplicemente l’avvenuta risoluzione senza far riferimento all’esistenza di alcun ritardo nei pagamenti. Quest’ultima lettera, infine, sarebbe anche non produttiva di effetti in quanto inviata solo all’avvocato della [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche a quest’ultima. 4.3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., con riferimento all’accoglimento della domanda riconvenzionale. Motivazione manifestamente contraddittoria e totalmente logica. Denuncia che la Corte d’Appello avrebbe basato le sue conclusioni sulle sole risultanze documentali unilateralmente prodotte da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e sulle sole dichiarazioni deposte dal teste “Bellucci” ignorando del tutto, invece, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte d’Appello non avrebbe esplicitato le ragioni per cui non avrebbe considerato le difese di parte relative all’impossibilità di desumere la certezza del credito preteso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in base alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. che, secondo il giudice di prima istanza, avrebbe “progressivamente pagato, anche in corso di causa, il corrispettivo di merce precedentemente contestata”. 4.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.118 disp. Att. c.p.c. Carenza di motivazione. Illogicità manifesta e contraddittorietà. Erronea applicazione dei parametri forensi di cui al D.m. 55/2014. La ricorrente censura l’erronea applicazione del D.M. 55/2014. La Corte d’Appello, infatti, avrebbe correttamente rilevato l’errore del giudice di primo grado nell’individuazione del valore della causa e del conseguente scaglione (€52.001-260.000) ma avrebbe poi rigettato il motivo di appello sostenendo che le spese sono state liquidate all’interno dello scaglione individuato. 5.Il primo motivo è infondato. In relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., va ribadito che la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n.19962/2023; Cass. n. 29721/2019). Nel caso di specie, alla stregua della prospettazione della doglianza in esame, è denunciata la contraddittorietà e l’obiettiva incomprensibilità della motivazione, giacché viene dedotto, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ravvisato la novazione del contratto mentre non sussisteva l’animus novandi e ponendo l’onere della prova (negativa) a carico di [OSCURATO:SOCIETA] che tra l’altro l’aveva sempre disconosciuta. Tali omissioni, dalle quali si vorrebbe trarre l’implicazione della violazione della prescrizione contenuta nell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., non sono peraltro all’evidenza riscontrabili nella decisione in esame. Il giudice dell’appello non è incorso nelle violazioni lamentate dalla ricorrente in quanto (cfr. pag. 4, punto 4.1. sentenza impugnata) ha correttamente ricostruito e vagliato il ragionamento logico giuridico effettuato del Tribunale confermando i presupposti e le conclusioni della sentenza di primo grado. 5.1. Il secondo e terzo sono inammissibili per violazione dell’art. 348 ter co. 4 e 5 c.p.c. nella parte in cui denunciano un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omessoesame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Civ.n. 7724/2022). Nel caso di specie la Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, facendone proprio anche il relativo iter logico-giuridico ed impianto motivazionale. Per quanto riguarda, poi, le censure deducenti carenze motivazionali, vanno escluse sia la ricorrenza della violazione degli artt. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. dedotta col secondo motivo, sia la manifesta contraddittorietà e la totale illogicità dedotte col terzo; in relazione a queste ultime, va ribadito che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). E comunque nel caso di specie la sentenza, per quanto brevemente, esplicita chiaramente l’iter logico giuridico seguito dalla Corte d’Appello nel ritenere infondato il motivo d’appello. 5.2.Il quarto motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 6110/2021; Cass. n. 4782/2020). La liquidazione della sentenza è corretta in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto che, anche modificando lo scaglione di riferimento, la liquidazione di € 21.387 risulterebbe confermata in quanto ricompresa nei limiti massimi anche dello scaglione effettivamente applicabile, rilevando altresì che, in considerazione della complessità della causa, era giustificata l’applicazione dei massimi dello scaglione. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi e uro 4.000 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi e oltre acce ssori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 24495/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris