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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07743/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 31212D2-2, avverso la sentenza delt6/9/20221della Corte di appello di Cagliari letti gli atti, il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e reiterati con la memoria difensiva spedita il 27 gennaio 2023 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati: la diversa qualificazione del reato ascritto al Murino al capo 2) fin dal primo grado in minaccia a pubblico ufficiale (in luogo del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 56, 629 cod. pen.) ha comportato che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. assumesse rilevanza quale elemento costitutivo del reato sicchè il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva non poteva avere luogo che con tale residua circostanza, come correttamente rilevato dalla Corte di appello.

Né, per effetto della natura della recidiva, le circostanze attenuanti potevano essere prevalenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 31212D2-2, avverso la sentenza delt6/9/20221della Corte di appello di Cagliari letti gli atti, il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e reiterati con la memoria difensiva spedita il 27 gennaio 2023 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati: la diversa qualificazione del reato ascritto al Murino al capo 2) fin dal primo grado in minaccia a pubblico ufficiale (in luogo del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 56, 629 cod. pen.) ha comportato che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. assumesse rilevanza quale elemento costitutivo del reato sicchè il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva non poteva avere luogo che con tale residua circostanza, come correttamente rilevato dalla Corte di appello. Né, per effetto della natura della recidiva, le circostanze attenuanti potevano essere prevalenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07743/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris