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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 settembre 2025

Cassazione n. 24750/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto, per effetto della contestata ed applicata recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato di evasione è pari a nove anni non scadrà, pertanto, prima del 13 settembre 2025; Ritenuto che anche la prescrizione minima, il cui termine è pari a sei anni, non è decorsa tra la data della sentenza di primo grado e la data del decreto di citazione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto, per effetto della contestata ed applicata recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato di evasione è pari a nove anni non scadrà, pertanto, prima del 13 settembre 2025; Ritenuto che anche la prescrizione minima, il cui termine è pari a sei anni, non è decorsa tra la data della sentenza di primo grado e la data del decreto di citazione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo