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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 37757/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1163/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21608/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'erroneo aumento della pena, con rideterminazione della stessa, e l'inammissibilità nel resto per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, che hanno così concluso: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'annullamento della sentenza; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37757/2025 Roma, lì, 19/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2024, ha riformato in punto pena la sentenza emessa – all’esito del giudizio abbreviato – dal G.i.p. del Tribunale di Modena, confermando l’affermazione di responsabilità penale pronunciata nei confronti dei ricorrenti, accusati della violazione degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 e contestata – in concorso tra loro – a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al capo 2).

La Corte di appello di Bologna ha ritenuto dimostrato che – nel corso della mattinata del 26 luglio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato oltre 14 chilogrammi di cocaina (contenenti un quantitativo di principio attivo pari a 12.964 grammi, utile a confezionare 86.428 dosi medie singole) ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], che hanno poi occultato tale sostanza nella cantina pertinenziale all’alloggio da loro occupato (locale perquisito nel pomeriggio, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà a breve).

La cessione della sostanza è stata oggetto di diretta osservazione da parte del personale di polizia giudiziaria (che ha così potuto constatare che la consegna è avvenuta da [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA]).

Nella sentenza impugnata, si dà altresì atto del fatto che, all’interno della cantina dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento di dosi di stupefacente da cedere al dettaglio, due telefoni cellulari su cui erano memorizzate immagini di sostanza stupefacente, documenti contenenti conteggi e la somma di oltre ventinovemila euro in contanti.

Con specifico riferimento al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (non presente in occasione della cessione di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] e sopraggiunto nel pomeriggio, mentre erano in corso le attività di perquisizione della cantina, con conseguente sequestro), nella sentenza impugnata si valorizzano: l’esistenza di precedenti incontri (il 12 e il 18 luglio 2023) e di contatti telefonici tra lui e [OSCURATO:PERSONA]; l’esistenza di un contatto telefonico di 17 secondi tra il ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA] poco prima della cessione della sostanza; la disponibilità della cantina in cui è stato rinvenuto lo stupefacente e le altre cose pertinenti il reato; il riconoscimento – da parte di [OSCURATO:PERSONA] – della propria responsabilità nella transazione illecita (con dichiarazioni con le quali egli si limitava a protestare l’innocenza del fratello [OSCURATO:PERSONA]).

Con specifico riferimento al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (che protesta la sua innocenza, affermando di avere ignorato il contenuto del pacco consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza impugnata valorizza i seguenti argomenti: lo stupefacente è stato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], che ha prelevato il pacco “a colpo sicuro”, recuperandolo dall’auto, senza nemmeno attendere che fosse [OSCURATO:PERSONA] a consegnarglielo; il fatto che lo stupefacente – pesante quattordici chilogrammi – fosse occultato in buste della spesa riutilizzabili, che consentivano di vedere quanto in esse contenuto; il fatto che lo stupefacente sia stato trovato nella cantina pertinenziale l’alloggio occupato da [OSCURATO:PERSONA], con uno degli involucri già aperto; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] – poco prima di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] – abbia ricevuto una telefonata dal fratello; il fatto che – per poter ricevere la consegna di stupefacente – [OSCURATO:PERSONA] abbia preso una mezza giornata di permesso dal lavoro; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] – nelle prime dichiarazioni – abbia mentito, negando di essere lui ad aver preso in consegna lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni poi rivisitate alla luce delle contrarie evidenze probatorie a lui fatte presenti.

Con specifico riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], occorre aggiungere che – oltre ad essere stato il dante causa della cessione effettuata in favore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] – egli è anche accusato di un ulteriore episodio di detenzione di un altro quantitativo di cocaina, rinvenuto in occasione di una perquisizione veicolare effettuata nel pomeriggio (circa 3 chilogrammi, occultati in un apposito vano ricavato nell’autovettura di cui aveva la disponibilità).

Nelle sentenze di merito si dà atto del fatto che lo stupefacente sequestrato in questa seconda occasione a [OSCURATO:PERSONA] presentava modalità di confezionamento e i logo distintivi del tutto identici a quelli che caratterizzavano lo stupefacente sequestrato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Nel determinare la sanzione da irrogare, la Corte di appello di Bologna ha ridotto la pena base inflitta a ciascuno degli imputati in primo grado, confermando tuttavia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicando un aumento per la ricorrenza dell’aggravante contestata limitando la misura dell’aumento a quella di un terzo (in conformità alle determinazioni del giudice di primo grado, che aveva erroneamente limitato ad un terzo la misura dell’aumento per l’aggravante in parola; ciò in dichiarato ossequio al divieto di reformatio in pejus).

2. I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bologna proponendo motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità: il ricorrente ricorda in premessa che, al momento della consegna dello stupefacente (da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), egli si trovava a Bologna, ossia lontano dal luogo della transazione illecita; il suo coinvolgimento nel fatto di reato sarebbe dunque ricavabile principalmente dalla confessione resa.

Ciò posto, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello di Bologna abbia ritenuto non credibili le sue dichiarazioni, ove dirette a scagionare il fratello [OSCURATO:PERSONA] (in tesi difensiva, inconsapevole del contenuto delle buste a lui consegnate da [OSCURATO:PERSONA]) e abbia, viceversa, ritenuto credibile il medesimo atto dichiarativo, nella parte in cui egli ha ammesso di essere coinvolto nella compravendita dello stupefacente.

Di qui, nella prospettazione del ricorrente, l’evidente illogicità della motivazione.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità e vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata.

Il ricorrente osserva che – muovendo da una pena base pari a dieci anni di reclusione ed euro 36.000 di multa – l’aumento di pena, avrebbe dovuto essere limitato ad un terzo (ossia, negli stessi termini indicati dal giudice di primo grado, per il divieto di reformatio in pejus); il che avrebbe dovuto comportare un aumento della sanzione in misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa.

Sennonché, il giudice di secondo grado ha determinato l’aumento della pena detentiva in misura superiore (aumentata ad anni tredici e mesi otto di reclusione).

Di qui la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta.

Al riguardo, il ricorrente lamenta il fatto che – senza offrire adeguata giustificazione – la Corte di appello di Bologna si sia discostata dalla pena minima edittale quasi del doppio.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce illogicità e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ragionamento dei giudici di secondo grado non è stato individualizzato e si è limitato a generiche affermazioni che reputano non sufficiente l’incensuratezza degli imputati e sminuiscono la scelta processuale di definire il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato.

Il ricorrente lamenta inoltre la mancata considerazione della confessione resa, del comportamento post delictum (posto che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa e ha fatto una donazione in favore di una fondazione che si occupa del sostegno e supporto a persone tossicodipendenti).

4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto due profili.

In primo luogo, si denuncia un travisamento della prova “per invenzione” in relazione ad una circostanza che – in tesi difensiva – avrebbe assunto rilievo decisivo nell’economia della decisione impugnata: non emergerebbe da alcun atto del procedimento il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia preso una giornata di permesso lavorativo (fatto che, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe ritenuto decisivo, perché sintomatico del suo pieno coinvolgimento nell’organizzazione della consegna dello stupefacente, posto che esso dimostrerebbe la sua consapevolezza dell’imminente consegna, di cui il fratello [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto occuparsi perché impegnato a Bologna).

In secondo luogo, si denuncia l’omessa motivazione su una specifica censura sollevata nei motivi di appello e non affrontata dal giudice di secondo grado: il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrativo della responsabilità di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] il fatto che, all’interno della cantina nella disponibilità di entrambi, fossero stati trovati due telefoni cellulari nella cui memoria erano salvate immagini di sostanza stupefacente.

Nell’appello si era contestata l’attribuzione della disponibilità degli apparecchi ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], non essendovi elementi che ricollegassero [OSCURATO:PERSONA] a quei dispositivi (ad entrambi o a uno solo).

Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe nuovamente utilizzato tale argomento probatorio, senza tuttavia replicare alla censura difensiva.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale – e comunque omessa motivazione – in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. 4.3.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente censura la mancata valorizzazione del limitato apporto dato alla vicenda delittuosa, così come il limitato coefficiente psicologico, oltre alla mancata valorizzazione del contegno collaborativo (avendo il ricorrente indicato agli inquirenti il codice di sblocco del telefono cellulare a lui in uso e, comunque, ammesso di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] i due borsoni, pur avendo affermato di averne ignorato il contenuto).

Si tratta di elementi positivi che i giudici di merito avrebbero trascurato, ritenendoli apoditticamente superati dagli indici di gravità del fatto.

5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce manifesta illogicità e vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata.

Il vizio denunciato è formulato negli stessi termini articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso (v. supra, ritenuto in fatto 3.2).

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta.

Il vizio denunciato è formulato negli stessi termini articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo di ricorso (v. supra, ritenuto in fatto 3.3).

5.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce illogicità e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il vizio denunciato è formulato negli stessi termini articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso (v. supra, ritenuto in fatto 3.4).

6. Il procedimento è stato celebrato con udienza pubblica e trattazione orale, all’udienza del 15 ottobre 2025.

6.1. Il Pubblico ministero – in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi alla determinazione dell’aumento della pena base per effetto dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, sollecitando l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rideterminazione della stessa.

Quanto agli altri motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, essi sarebbero manifestamente infondati.

Il che determinerebbe l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Sono comparsi i difensori dei ricorrenti che, nel corso della discussione orale, hanno – nella sostanza – ripercorso i motivi di ricorso sopra sintetizzati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre esaminare, in primo luogo, i motivi di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso; cfr. supra, ritenuto in fatto, 3.1.) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso, articolato nei due diversi profili sopra sintetizzati; cfr. supra, ritenuto in fatto, 4.1.) censurano la motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto motivi relativi all’affermazione di responsabilità penale.

In premessa, occorre ricordare che, nel caso in esame, la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è il frutto di un accertamento operato in termini conformi tra loro nei due precedenti gradi di giudizio.

Come ulteriore premessa, deve intendersi qui richiamata la sintesi della struttura motivazionale delle sentenze di merito in punto responsabilità dei ricorrenti, effettuata al ritenuto in fatto 1.

2. In punto responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo deduce vizio di motivazione sotto un duplice profilo.

2.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta un travisamento della prova per invenzione (avendo la Corte di appello valorizzato quale elemento decisivo per ritenere dimostrato il dolo del ricorrente il fatto che questi abbia preso un giorno di permesso dal lavoro, per ricevere lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], non potendo a ciò provvedere il fratello [OSCURATO:PERSONA], quella mattina impegnato a Bologna).

Tale motivo di ricorso è utilmente deducibile in questa sede di legittimità, posto che l’elemento che in tesi sarebbe stato travisato è stato utilizzato dal giudice di secondo grado, ma non da quello di primo grado (così superandosi lo stretto perimetro dato al vaglio di ammissibilità del vizio di motivazione per travisamento della prova in caso di c.d. doppia conforme tratteggiato da Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01).

Il ricorrente lamenta il fatto che l’informazione probatoria che si assume “travisata per invenzione” non emergerebbe da alcun atto del giudizio (essendo emerso in istruttoria unicamente che [OSCURATO:PERSONA] quel giorno avrebbe dovuto lavorare nel turno pomeridiano e avrebbe preso un’ora di permesso per potere pranzare con un amico).

In realtà, come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado, sarebbe stato proprio il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ad avere affermato – durante l’udienza per la convalida dell'arresto – di avere preso un giorno di permesso (cfr.

G.i.p.

Tribunale di Modena, sentenza del 04/03/2024, p. 3).

Il ricorrente non allega al ricorso la copia degli atti contenenti le sue dichiarazioni, che si assume contraddicano la sintesi che, di esse, è stata effettuata nella sentenza di primo grado.

E ciò sarebbe già, in sé, ragione di inammissibilità di tale specifico motivo di ricorso.

Ma, anche ove corrispondesse al vero che i giudici di appello abbiano travisato l’elemento probatorio in questione – la richiesta di un giorno di permesso e il significato a ciò attribuito – il motivo di ricorso sarebbe comunque infondato, come si avrà modo di argomentare infra al punto 2.3.

2.2. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] censura il fatto che la Corte di appello di Bologna – omettendo di replicare alla specifica questione dedotta con i motivi di appello – gli abbia attribuito la disponibilità di uno o entrambi i telefonini sequestrati nella cantina ove era custodito lo stupefacente (sulla cui memoria erano salvate immagini esplicitamente evocative del coinvolgimento in precedenti operazioni di compravendita di droga), valorizzando tale elemento come indiziario nei suoi confronti.

In effetti, tale doglianza era stata esposta nei motivi di appello e, ad essa, la Corte di appello non replica nella sentenza impugnata.

Tuttavia, anche sotto tale profilo – quand’anche volesse ravvisarsi un vizio di motivazione – esso non comporterebbe l’annullamento della sentenza impugnata, per le ragioni qui di seguito esposte.

2.3. Infatti, anche ad elidere i dati probatori che si assumono travisati, la sentenza impugnata valorizza altri elementi probatori (di cui il ricorrente non deduce il travisamento) che sono stati valutati in modo non manifestamente illogico.

È utile ripercorrere – seppure in sintesi – la motivazione della sentenza impugnata (alle pagine 8-10).

La Corte di appello di Bologna ha evidenziato: (i) che è stato [OSCURATO:PERSONA], la mattina del 26 luglio 2023, a prelevare le due borse contenenti la sostanza stupefacente, dai sedili posteriori della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]; (ii) che le modalità – direttamente osservate dalla polizia giudiziaria appostata nei pressi – con cui è stato operato il prelievo (“a colpo sicuro”, si scrive in sentenza) è suggestiva del fatto che [OSCURATO:PERSONA] sapesse già in anticipo cosa avrebbe dovuto fare, senza alcuna necessità di interloquire con [OSCURATO:PERSONA]; (iii) che, dopo avere prelevato le due borse, [OSCURATO:PERSONA] si è velocemente diretto alla volta della sua abitazione; (iv) che le due borse della spesa riutilizzabili contenenti lo stupefacente (chiuse o aperte che fossero) consentivano agevolmente di osservare il contenuto delle stesse; tale circostanza – di cui dà atto il giudice di primo grado, che ha esaminato il corpo di reato – è stata ulteriormente valorizzata dai giudici di appello, che hanno rimarcato come dette borse non potevano chiudersi ermeticamente e quindi «consentivano di vedere – e proprio dalla posizione di chi si stia accingendo a trasportarle – il chiaro e inequivoco contenuto, costituito da panetti di droga tutti uguali […] il tutto corrispondente al rilevante peso di quasi 15 chilogrammi»); (v) il fatto che lo stupefacente sia stato trovato in cantina, con uno degli involucri già aperto; (vi) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] – poco prima di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] – abbia ricevuto una telefonata di soli diciassette secondi dal fratello (durata che la Corte ha ritenuto sintomatica della necessità di svolgere solo una rapida comunicazione di servizio, non bisognosa di particolari spiegazioni, a riprova del fatto che i dettagli operativi erano già stati previamente concordati tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA]).

Da tali dati di fatto, ricostruiti sulla base di un materiale probatorio che non si assume oggetto di travisamento, la Corte di appello ha tratto argomento per affermare: (i) che, per le modalità di presa in carico dei due borsoni e per le loro fattezze, «era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] non avesse percezione della tipologia e del contenuto del pesante e prezioso carico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]»; (ii) che «le modalità dell’incontro e consegna davano conto della sua piena consapevolezza in ordine al traffico, in quanto l’operazione è stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA] andando a colpo sicuro (…) e cercando di rendere l’incontro il più veloce possibile (…) ben sapendo la pericolosità del momento».

Tali elementi sono stati definiti dalla stessa Corte di appello «di oggettiva e plastica evidenza», e «consentono di ritenere provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole e certamente partecipe del lucroso ed imponente traffico» (p. 8 sentenza impugnata).

Gli elementi che il ricorrente assume essere stati travisati sono utilizzati dalla Corte di appello solo come elemento di ulteriore conferma della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]; una volta effettuata la ricostruzione e formulato il giudizio nei termini appena riportati, la Corte di appello di Bologna significativamente evidenzia come sia «ulteriormente significativo della pena consapevolezza» del ricorrente dell’oggetto materiale della condotta, il fatto che egli avesse preso la mezza giornata di permesso (ossia l’elemento che si assume travisato) (p. 9 sentenza impugnata).

Quanto al fatto che sui cellulari sequestrati in cantina vi fossero file suggestivi di precedenti cessioni è elemento che la Corte di appello valorizza – non tanto per documentare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dello specifico fatto di reato a lui ascritto in data 26 luglio 2023, quanto piuttosto – per ritenere dimostrata «l’assoluta abitualità e professionalità della coppia di fratelli nella gestione di un traffico di tale portata» (p. 9 sentenza impugnata).

Dunque, anche elidendo dalla motivazione della sentenza impugnata gli elementi indicati nel primo motivo di ricorso, la restante parte della motivazione – fondata su dati probatori di cui non si deduce il travisamento – è una motivazione non manifestamente illogica e capace di giustificare di per sé l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (come esplicitamente evidenziato dalla sentenza di secondo grado).

La motivazione non manifestamente illogica, dunque, non risulta censurabile da questa Corte, se non praticando una – non consentita – invasione nella sfera di giudizio riservata ai giudici di merito.

Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è dunque infondato.

3. In punto responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] – con il primo motivo del ricorso – deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Come anticipato, la manifesta illogicità risiederebbe nel fatto che la Corte abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] non credibile quando rende dichiarazioni che scagionano il fratello e, viceversa, credibile quando ammette le proprie responsabilità.

3.1. Il vizio di manifesta illogicità denunciato dal ricorrente non sussiste.

Giova sinteticamente ripercorrere il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di appello con riferimento a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Bologna, in premessa, richiama la ricostruzione probatoria effettuata trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA], quindi, con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], evidenzia: (i) che le risultanze probatorie documentano due incontri di persona nei precedenti giorni di luglio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (ii) che sono altresì documentati contatti telefonici diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mentre non risultano dimostrati contatti diretti tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA]); (iii) che poco prima della consegna, [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una breve chiamata al fratello [OSCURATO:PERSONA] (nella ricostruzione dei giudici di appello, utile a segnalare l’imminente arrivo di [OSCURATO:PERSONA]); (iv) che lo stupefacente è stato poi rinvenuto – insieme a tutto il materiale utile al confezionamento di dosi, i documenti contenenti i conteggi di danaro e la somma di oltre ventinovemila euro in contanti – in una cartina pertinenziale all’alloggio ove [OSCURATO:PERSONA] viveva insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA].

3.2. A tali argomenti – articolati in una sequenza argomentativa motivata in modo non manifestamente illogico, che prende le mosse da dati probatori di cui non si deduce il travisamento – i giudici di appello aggiungono l’ulteriore elemento della confessione resa da [OSCURATO:PERSONA].

E, nel valorizzare la confessione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello non incorrono nella manifesta illogicità denunciata dal ricorrente, avendo cura di evidenziare che la confessione risulta coerente con «i dati storici già inconfutabilmente acquisiti agli atti».

Il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non colpisce dunque la parte delle dichiarazioni con cui egli riconosce le proprie responsabilità, ma unicamente la parte in cui egli cerca «contro ogni evidenza» di scagionare il fratello [OSCURATO:PERSONA].

L’illogicità denunciata dal ricorrente non sussiste: la sentenza impugnata spiega chiaramente la ragione per cui una parte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (quelle confessorie) risulta credibile (perché coerente con le altre emergenze processuali), mentre un’altra parte (il tentativo di scagionare il fratello) risulta non credibile (perché contraria alle evidenze processuali).

4. Venendo alle questioni relative al trattamento sanzionatorio, assumono rilievo preliminare i motivi di ricorso relativi alla pena base da cui i giudici di merito hanno preso le mosse per calcolare la sanzione da irrogare agli imputati.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] (nel terzo motivo di ricorso) denuncia violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. (su cui v. infra) e all’art. 133 cod. pen.

Tuttavia, nell’articolare il motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] sviluppa argomenti di doglianza relativi unicamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza sviluppare argomenti relativi alla determinazione della pena base da cui hanno preso le mosse i giudici di appello.

Il motivo di ricorso è pertanto del tutto privo del requisito della specificità.

4.2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso) denunciano invece la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena base irrogata.

I ricorrenti si dolgono dell’eccessività della pena, «che si discosta dalla pena minima edittale di circa il doppio» e che, pertanto, avrebbe richiesto una «motivazione rafforzata».

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non può insomma essere affidata alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'art. 133 cod. pen.; se è pur vero che non è richiesto l'analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosità della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dello uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito è affidato, e di garantire l'imputato della congruità della pena inflitta» (così, con articolata motivazione e analitici riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 - dep. 09/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01, considerato in diritto 8.9).

Nondimeno, nella stessa sentenza, si è affermato che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01).

Nel caso in esame – in una forbice edittale compresa, quanto alla pena detentiva, tra sei e venti anni di reclusione (in cui, dunque, la “media edittale”, come determinabile in base ai criteri sopra indicati, è pari a tredici anni) – la Corte di appello ha individuato, per tutti gli imputati, una pena base pari a dieci anni di reclusione di pena detentiva.

A tale considerazione si deve aggiungere che «la quantificazione della pena, dunque, non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 – 01, considerato in diritto 8.3).

Del resto è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione – svolta ad altro proposito ma con considerazioni che valgono anche per la motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio – che «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Pg in proc.

Spezzacatena e altri, Rv. 255096 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01).

4.3. Ciò premesso, la Corte di appello di Bologna ha assolto al proprio dovere motivazionale.

Con una motivazione di sintesi – ma che evidentemente richiama in modo chiaro e pertinente le considerazioni svolte nella parte di motivazione relativa alla ricostruzione e valutazione dei fatti – la Corte di appello di Bologna ha valorizzato: l’allarmante dato ponderale (si ricordi: quattordici chilogrammi di cocaina); la purezza percentuale della sostanza (si ricordi: purezza tale da poter ricavare dalla sostanza sequestrata oltre 86.000 dosi medie singole); la professionalità degli imputati (si ricordi: la disponibilità di un veicolo, modificato con la realizzazione di un apposito vano per custodire la sostanza sequestrata, quanto a [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di ventinovemila euro in contanti, il reperimento di analitici conteggi di somme di danaro e la strumentazione necessaria al confezionamento di dosi da smerciare al dettaglio, quanto ai due fratelli [OSCURATO:PERSONA]).

Si tratta di elementi di fatto – sinteticamente richiamati nel punto di motivazione relativo alla sanzione, ma diffusamente descritti nella motivazione che lo precede – che rimandano in modo nitido ai parametri di commisurazione della pena delineati dall’art. 133 cod. pen. (essendo evidente, benché implicito, il riferimento alla gravità del pericolo cagionato al bene giuridico protetto, considerato dall’art. 133, comma 1, n. 2, alle modalità e ai mezzi della condotta, considerati dall’art. 133, comma 1, n. 1, e alla c.d. vita anteatta, considerata dall’art. 133, comma 2, n. 2) cod. pen.).

5. Tutti i ricorrenti deducono illogicità e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

5.1. [OSCURATO:PERSONA] (con il quarto motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (con il terzo motivo) lamentano l’omessa considerazione del contegno processuale (con la scelta del rito abbreviato e, per [OSCURATO:PERSONA], con la confessione resa), la mancata considerazione del comportamento post delictum (avendo i due ricorrenti effettuato una donazione ad un ente che si occupa del recupero di persone tossicodipendenti e avendo [OSCURATO:PERSONA] anche esercitato regolare attività lavorativa dopo il fatto di reato, in costanza di soggezione ad arresti domiciliari).

5.2. [OSCURATO:PERSONA] (con il terzo motivo) lamenta l’omessa considerazione di svariati indici che avrebbero imposto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la collaborazione processuale, avendo egli fornito il codice di sblocco del telefono cellulare a lui in uso; il riconoscimento di essere stato la persona che ha ricevuto le borse da [OSCURATO:PERSONA]), valorizzando per contro indici di segno opposto, avendo i giudici di appello con argomentazione congetturale dedotto dal materiale probatorio l’idea di un inserimento consolidato e ad alto livello di [OSCURATO:PERSONA] nella catena del narco-traffico. 5.3.

Occorre preliminarmente ricordare che «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di, Rv. 277271 - 01).

L’adesione a tale principio di diritto implica il superamento di uno dei profili di censura sollevati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Occorre inoltre ricordare che, ai fini del diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, «non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01).

Ciò posto, occorre evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizza in modo non manifestamente illogico una serie di dati probatori utilmente valorizzabili in tal senso.

Nella sentenza impugnata si valorizza infatti: (i) l’eccezionale gravità del fatto (si ricordi che dalla sostanza sequestrata potevano essere ricavate oltre 86.000 dosi medie singole); si tratta di elemento utilmente valorizzabile ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (sulla possibilità di valorizzare l’eccezionale gravità del fatto anche in caso di attribuzione di effetto all’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, senza con ciò violare il principio del ne bis in idem, cfr. Sez. 3, n. 20277 del 21/02/2023, Canella, Rv. 284681 – 01); (ii) l’esistenza di chiari elementi sintomatici di profili di inserimento professionale – e ad alto livello – nel traffico di stupefacenti (per tutti i ricorrenti: la dimensione quantitativa del fenomeno; la disponibilità di una vettura modificata, per [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di luogo di custodia e strumentazione utile al confezionamento di dosi, per i due fratelli [OSCURATO:PERSONA]).

Il giudice di appello nemmeno trascura – proponendo anzi una motivazione non manifestamente illogica – di considerare gli elementi che, secondo i ricorrenti, sarebbero positivi e tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto al contegno dichiarativo (che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritengono positivamente valutabile, sintomatico di resipiscenza e indebitamente trascurato dalla sentenza impugnata), la Corte di appello di Bologna rileva che esso non è elemento positivamente valutabile.

La sentenza impugnata evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano – in prima battuta – «negato l’evidenza», salvo poi «adattare la loro versione difensiva alle emergenze istruttorie, limitando la portata della loro condotta».

Tale giudizio, espresso nella sentenza impugnata, finisce con il valutare come “neutro” il contegno dichiarativo dei ricorrenti, con una valutazione non manifestamente illogica e coerente con la sintesi delle dichiarazioni dei ricorrenti effettuata dai giudici di merito.

Analogo è il ragionamento della Corte di appello di Bologna alla collaborazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato alle indagini, fornendo il codice di sblocco del proprio telefono (anche in questo caso – con motivazione non manifestamente illogica – la Corte di appello di Bologna valuta l’elemento come neutro, posto che, sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] non è stato trovato alcun elemento utile allo sviluppo delle indagini).

Con riferimento all’attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e al corretto comportamento tenuto in costanza di soggezione ad arresti domiciliari, la Corte di appello di Bologna ha – con motivazione non manifestamente illogica – rilevato che si tratta di elementi non sufficienti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da un lato, perché il corretto comportamento in stato di soggezione ad arresti domiciliari è doveroso e utile a scongiurare l’aggravamento del regime cautelare; dall’altro lato, perché l’esercizio di attività lavorativa è sopraffatto – in modo pregnante e ostativo – dal disvalore del fatto di reato ascritto ai ricorrenti.

Quanto all’offerta effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di un ente che si occupa di recupero di persone tossicodipendenti, la Corte di appello ha ritenuto l’elargizione di consistenza del tutto sproporzionata (per difetto) rispetto al valore dei traffici illeciti gestiti da detti ricorrenti; tale giudizio è stato formulato con una motivazione non manifestamente illogica, non suscettibile di censura in questa sede di legittimità.

6. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante codificata dall’art. 114 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'attenuante in parola postula che il contributo prestato alla realizzazione del rato da parte di chi ne invoca l’applicazione «si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 - 01).

Nel caso in esame, in modo non manifestamente illogico, la Corte di appello di Bologna ha escluso che possa applicarsi detta attenuante a chi – come [OSCURATO:PERSONA] – ha, con la propria condotta materiale, reso possibile la ricezione della droga (che, senza il contributo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto consegnare quel giorno e con quelle modalità) e ne ha garantito il successivo occultamento (nei locali della cantina).

Si tratta di un contributo che – in modo del tutto logico – la Corte di appello ritiene “non trascurabile” nell’economia generale del crimine commesso.

7. [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso) deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella determinazione dell’aumento di pena detentiva conseguente all’applicazione dell’aggravante loro contestata (ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90).

7.1. Il motivo di ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA] è fondato, determinando un errore nella commisurazione del trattamento sanzionatorio – dovuta ad errore di computo della pena, suscettibile di rettifica ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

Tenendo fermi i valori considerati dal giudice di merito, la pena avrebbe dovuto essere così calcolata: (i) pena base: anni dieci di reclusione ed euro 36.000 di multa; (ii) pena aumentata di un terzo (per ossequio al divieto di reformatio in pejus), con misura dell’aumento pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa, sino ad anni tredici e mesi quattro di reclusione (e non anni tredici e mesi otto di reclusione, come indicato nella sentenza impugnata) ed euro 48.000 di multa; (iii) pena ulteriormente aumentata per la continuazione – nella stessa misura stabilita in sede di merito (in difetto di censure sull’entità dell’aumento) – di mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa, con aumento della pena ad anni quattordici e mesi due di reclusione ed euro 54.000 di multa (e non ad anni quattordici e mesi sei di reclusione ed euro 54.000 di multa, come indicato nella sentenza impugnata); (iv) la pena di anni quattordici e mesi due di reclusione ed euro 54.000 di multa deve poi essere ridotta di un terzo per effetto del rito prescelto, con determinazione della pena finale alla misura rettificata di anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 36.000 di multa.

7.3. Il motivo di ricorso proposto sul punto da [OSCURATO:PERSONA] è invece infondato.

È vero che la sentenza di merito indica un aumento di pena per l’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 in misura apparentemente eccedente rispetto a quella di un terzo (apparendo dalla motivazione un aumento di pena detentiva pari ad anni tre e mesi otto di reclusione, anziché anni tre e mesi quattro di reclusione).

Tuttavia, la pena finale in concreto irrogata a [OSCURATO:PERSONA] (anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 32.000 di multa) è corretta (posto che essa corrisponde alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione ed euro 48.000 di multa, correttamente ridotta di un terzo).

L’erronea indicazione contenuta in parte motiva non ha pertanto avuto concreta incidenza sulla parte dispositiva.

È pertanto sufficiente, sul punto, limitarsi a correggere la motivazione della sentenza impugnata.

8. La sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (direttamente rideterminato in questa sede).

I restanti motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e tutti i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono invece infondati.

Il che determina il rigetto integrale dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 36.000 di multa.

Rigetta il suo ricorso nel resto.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 15/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1163/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21608/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'erroneo aumento della pena, con rideterminazione della stessa, e l'inammissibilità nel resto per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, che hanno così concluso: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'annullamento della sentenza; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37757/2025 Roma, lì, 19/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2024, ha riformato in punto pena la sentenza emessa – all’esito del giudizio abbreviato – dal G.i.p. del Tribunale di Modena, confermando l’affermazione di responsabilità penale pronunciata nei confronti dei ricorrenti, accusati della violazione degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 e contestata – in concorso tra loro – a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al capo 2). La Corte di appello di Bologna ha ritenuto dimostrato che – nel corso della mattinata del 26 luglio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato oltre 14 chilogrammi di cocaina (contenenti un quantitativo di principio attivo pari a 12.964 grammi, utile a confezionare 86.428 dosi medie singole) ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], che hanno poi occultato tale sostanza nella cantina pertinenziale all’alloggio da loro occupato (locale perquisito nel pomeriggio, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà a breve). La cessione della sostanza è stata oggetto di diretta osservazione da parte del personale di polizia giudiziaria (che ha così potuto constatare che la consegna è avvenuta da [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA]). Nella sentenza impugnata, si dà altresì atto del fatto che, all’interno della cantina dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento di dosi di stupefacente da cedere al dettaglio, due telefoni cellulari su cui erano memorizzate immagini di sostanza stupefacente, documenti contenenti conteggi e la somma di oltre ventinovemila euro in contanti. Con specifico riferimento al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (non presente in occasione della cessione di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] e sopraggiunto nel pomeriggio, mentre erano in corso le attività di perquisizione della cantina, con conseguente sequestro), nella sentenza impugnata si valorizzano: l’esistenza di precedenti incontri (il 12 e il 18 luglio 2023) e di contatti telefonici tra lui e [OSCURATO:PERSONA]; l’esistenza di un contatto telefonico di 17 secondi tra il ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA] poco prima della cessione della sostanza; la disponibilità della cantina in cui è stato rinvenuto lo stupefacente e le altre cose pertinenti il reato; il riconoscimento – da parte di [OSCURATO:PERSONA] – della propria responsabilità nella transazione illecita (con dichiarazioni con le quali egli si limitava a protestare l’innocenza del fratello [OSCURATO:PERSONA]). Con specifico riferimento al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (che protesta la sua innocenza, affermando di avere ignorato il contenuto del pacco consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza impugnata valorizza i seguenti argomenti: lo stupefacente è stato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], che ha prelevato il pacco “a colpo sicuro”, recuperandolo dall’auto, senza nemmeno attendere che fosse [OSCURATO:PERSONA] a consegnarglielo; il fatto che lo stupefacente – pesante quattordici chilogrammi – fosse occultato in buste della spesa riutilizzabili, che consentivano di vedere quanto in esse contenuto; il fatto che lo stupefacente sia stato trovato nella cantina pertinenziale l’alloggio occupato da [OSCURATO:PERSONA], con uno degli involucri già aperto; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] – poco prima di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] – abbia ricevuto una telefonata dal fratello; il fatto che – per poter ricevere la consegna di stupefacente – [OSCURATO:PERSONA] abbia preso una mezza giornata di permesso dal lavoro; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] – nelle prime dichiarazioni – abbia mentito, negando di essere lui ad aver preso in consegna lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni poi rivisitate alla luce delle contrarie evidenze probatorie a lui fatte presenti. Con specifico riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], occorre aggiungere che – oltre ad essere stato il dante causa della cessione effettuata in favore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] – egli è anche accusato di un ulteriore episodio di detenzione di un altro quantitativo di cocaina, rinvenuto in occasione di una perquisizione veicolare effettuata nel pomeriggio (circa 3 chilogrammi, occultati in un apposito vano ricavato nell’autovettura di cui aveva la disponibilità). Nelle sentenze di merito si dà atto del fatto che lo stupefacente sequestrato in questa seconda occasione a [OSCURATO:PERSONA] presentava modalità di confezionamento e i logo distintivi del tutto identici a quelli che caratterizzavano lo stupefacente sequestrato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Nel determinare la sanzione da irrogare, la Corte di appello di Bologna ha ridotto la pena base inflitta a ciascuno degli imputati in primo grado, confermando tuttavia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicando un aumento per la ricorrenza dell’aggravante contestata limitando la misura dell’aumento a quella di un terzo (in conformità alle determinazioni del giudice di primo grado, che aveva erroneamente limitato ad un terzo la misura dell’aumento per l’aggravante in parola; ciò in dichiarato ossequio al divieto di reformatio in pejus). 2. I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bologna proponendo motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità: il ricorrente ricorda in premessa che, al momento della consegna dello stupefacente (da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), egli si trovava a Bologna, ossia lontano dal luogo della transazione illecita; il suo coinvolgimento nel fatto di reato sarebbe dunque ricavabile principalmente dalla confessione resa. Ciò posto, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello di Bologna abbia ritenuto non credibili le sue dichiarazioni, ove dirette a scagionare il fratello [OSCURATO:PERSONA] (in tesi difensiva, inconsapevole del contenuto delle buste a lui consegnate da [OSCURATO:PERSONA]) e abbia, viceversa, ritenuto credibile il medesimo atto dichiarativo, nella parte in cui egli ha ammesso di essere coinvolto nella compravendita dello stupefacente. Di qui, nella prospettazione del ricorrente, l’evidente illogicità della motivazione. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità e vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata. Il ricorrente osserva che – muovendo da una pena base pari a dieci anni di reclusione ed euro 36.000 di multa – l’aumento di pena, avrebbe dovuto essere limitato ad un terzo (ossia, negli stessi termini indicati dal giudice di primo grado, per il divieto di reformatio in pejus); il che avrebbe dovuto comportare un aumento della sanzione in misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa. Sennonché, il giudice di secondo grado ha determinato l’aumento della pena detentiva in misura superiore (aumentata ad anni tredici e mesi otto di reclusione). Di qui la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta. Al riguardo, il ricorrente lamenta il fatto che – senza offrire adeguata giustificazione – la Corte di appello di Bologna si sia discostata dalla pena minima edittale quasi del doppio. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce illogicità e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ragionamento dei giudici di secondo grado non è stato individualizzato e si è limitato a generiche affermazioni che reputano non sufficiente l’incensuratezza degli imputati e sminuiscono la scelta processuale di definire il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato. Il ricorrente lamenta inoltre la mancata considerazione della confessione resa, del comportamento post delictum (posto che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa e ha fatto una donazione in favore di una fondazione che si occupa del sostegno e supporto a persone tossicodipendenti). 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto due profili. In primo luogo, si denuncia un travisamento della prova “per invenzione” in relazione ad una circostanza che – in tesi difensiva – avrebbe assunto rilievo decisivo nell’economia della decisione impugnata: non emergerebbe da alcun atto del procedimento il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia preso una giornata di permesso lavorativo (fatto che, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe ritenuto decisivo, perché sintomatico del suo pieno coinvolgimento nell’organizzazione della consegna dello stupefacente, posto che esso dimostrerebbe la sua consapevolezza dell’imminente consegna, di cui il fratello [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto occuparsi perché impegnato a Bologna). In secondo luogo, si denuncia l’omessa motivazione su una specifica censura sollevata nei motivi di appello e non affrontata dal giudice di secondo grado: il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrativo della responsabilità di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] il fatto che, all’interno della cantina nella disponibilità di entrambi, fossero stati trovati due telefoni cellulari nella cui memoria erano salvate immagini di sostanza stupefacente. Nell’appello si era contestata l’attribuzione della disponibilità degli apparecchi ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], non essendovi elementi che ricollegassero [OSCURATO:PERSONA] a quei dispositivi (ad entrambi o a uno solo). Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe nuovamente utilizzato tale argomento probatorio, senza tuttavia replicare alla censura difensiva. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale – e comunque omessa motivazione – in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente censura la mancata valorizzazione del limitato apporto dato alla vicenda delittuosa, così come il limitato coefficiente psicologico, oltre alla mancata valorizzazione del contegno collaborativo (avendo il ricorrente indicato agli inquirenti il codice di sblocco del telefono cellulare a lui in uso e, comunque, ammesso di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] i due borsoni, pur avendo affermato di averne ignorato il contenuto). Si tratta di elementi positivi che i giudici di merito avrebbero trascurato, ritenendoli apoditticamente superati dagli indici di gravità del fatto. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce manifesta illogicità e vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata. Il vizio denunciato è formulato negli stessi termini articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso (v. supra, ritenuto in fatto 3.2). 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta. Il vizio denunciato è formulato negli stessi termini articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo di ricorso (v. supra, ritenuto in fatto 3.3). 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce illogicità e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il vizio denunciato è formulato negli stessi termini articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso (v. supra, ritenuto in fatto 3.4). 6. Il procedimento è stato celebrato con udienza pubblica e trattazione orale, all’udienza del 15 ottobre 2025. 6.1. Il Pubblico ministero – in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi alla determinazione dell’aumento della pena base per effetto dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, sollecitando l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rideterminazione della stessa. Quanto agli altri motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, essi sarebbero manifestamente infondati. Il che determinerebbe l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Sono comparsi i difensori dei ricorrenti che, nel corso della discussione orale, hanno – nella sostanza – ripercorso i motivi di ricorso sopra sintetizzati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre esaminare, in primo luogo, i motivi di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso; cfr. supra, ritenuto in fatto, 3.1.) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso, articolato nei due diversi profili sopra sintetizzati; cfr. supra, ritenuto in fatto, 4.1.) censurano la motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto motivi relativi all’affermazione di responsabilità penale. In premessa, occorre ricordare che, nel caso in esame, la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è il frutto di un accertamento operato in termini conformi tra loro nei due precedenti gradi di giudizio. Come ulteriore premessa, deve intendersi qui richiamata la sintesi della struttura motivazionale delle sentenze di merito in punto responsabilità dei ricorrenti, effettuata al ritenuto in fatto 1. 2. In punto responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo deduce vizio di motivazione sotto un duplice profilo. 2.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta un travisamento della prova per invenzione (avendo la Corte di appello valorizzato quale elemento decisivo per ritenere dimostrato il dolo del ricorrente il fatto che questi abbia preso un giorno di permesso dal lavoro, per ricevere lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], non potendo a ciò provvedere il fratello [OSCURATO:PERSONA], quella mattina impegnato a Bologna). Tale motivo di ricorso è utilmente deducibile in questa sede di legittimità, posto che l’elemento che in tesi sarebbe stato travisato è stato utilizzato dal giudice di secondo grado, ma non da quello di primo grado (così superandosi lo stretto perimetro dato al vaglio di ammissibilità del vizio di motivazione per travisamento della prova in caso di c.d. doppia conforme tratteggiato da Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01). Il ricorrente lamenta il fatto che l’informazione probatoria che si assume “travisata per invenzione” non emergerebbe da alcun atto del giudizio (essendo emerso in istruttoria unicamente che [OSCURATO:PERSONA] quel giorno avrebbe dovuto lavorare nel turno pomeridiano e avrebbe preso un’ora di permesso per potere pranzare con un amico). In realtà, come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado, sarebbe stato proprio il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ad avere affermato – durante l’udienza per la convalida dell'arresto – di avere preso un giorno di permesso (cfr. G.i.p. Tribunale di Modena, sentenza del 04/03/2024, p. 3). Il ricorrente non allega al ricorso la copia degli atti contenenti le sue dichiarazioni, che si assume contraddicano la sintesi che, di esse, è stata effettuata nella sentenza di primo grado. E ciò sarebbe già, in sé, ragione di inammissibilità di tale specifico motivo di ricorso. Ma, anche ove corrispondesse al vero che i giudici di appello abbiano travisato l’elemento probatorio in questione – la richiesta di un giorno di permesso e il significato a ciò attribuito – il motivo di ricorso sarebbe comunque infondato, come si avrà modo di argomentare infra al punto 2.3. 2.2. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] censura il fatto che la Corte di appello di Bologna – omettendo di replicare alla specifica questione dedotta con i motivi di appello – gli abbia attribuito la disponibilità di uno o entrambi i telefonini sequestrati nella cantina ove era custodito lo stupefacente (sulla cui memoria erano salvate immagini esplicitamente evocative del coinvolgimento in precedenti operazioni di compravendita di droga), valorizzando tale elemento come indiziario nei suoi confronti. In effetti, tale doglianza era stata esposta nei motivi di appello e, ad essa, la Corte di appello non replica nella sentenza impugnata. Tuttavia, anche sotto tale profilo – quand’anche volesse ravvisarsi un vizio di motivazione – esso non comporterebbe l’annullamento della sentenza impugnata, per le ragioni qui di seguito esposte. 2.3. Infatti, anche ad elidere i dati probatori che si assumono travisati, la sentenza impugnata valorizza altri elementi probatori (di cui il ricorrente non deduce il travisamento) che sono stati valutati in modo non manifestamente illogico. È utile ripercorrere – seppure in sintesi – la motivazione della sentenza impugnata (alle pagine 8-10). La Corte di appello di Bologna ha evidenziato: (i) che è stato [OSCURATO:PERSONA], la mattina del 26 luglio 2023, a prelevare le due borse contenenti la sostanza stupefacente, dai sedili posteriori della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]; (ii) che le modalità – direttamente osservate dalla polizia giudiziaria appostata nei pressi – con cui è stato operato il prelievo (“a colpo sicuro”, si scrive in sentenza) è suggestiva del fatto che [OSCURATO:PERSONA] sapesse già in anticipo cosa avrebbe dovuto fare, senza alcuna necessità di interloquire con [OSCURATO:PERSONA]; (iii) che, dopo avere prelevato le due borse, [OSCURATO:PERSONA] si è velocemente diretto alla volta della sua abitazione; (iv) che le due borse della spesa riutilizzabili contenenti lo stupefacente (chiuse o aperte che fossero) consentivano agevolmente di osservare il contenuto delle stesse; tale circostanza – di cui dà atto il giudice di primo grado, che ha esaminato il corpo di reato – è stata ulteriormente valorizzata dai giudici di appello, che hanno rimarcato come dette borse non potevano chiudersi ermeticamente e quindi «consentivano di vedere – e proprio dalla posizione di chi si stia accingendo a trasportarle – il chiaro e inequivoco contenuto, costituito da panetti di droga tutti uguali […] il tutto corrispondente al rilevante peso di quasi 15 chilogrammi»); (v) il fatto che lo stupefacente sia stato trovato in cantina, con uno degli involucri già aperto; (vi) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] – poco prima di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] – abbia ricevuto una telefonata di soli diciassette secondi dal fratello (durata che la Corte ha ritenuto sintomatica della necessità di svolgere solo una rapida comunicazione di servizio, non bisognosa di particolari spiegazioni, a riprova del fatto che i dettagli operativi erano già stati previamente concordati tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA]). Da tali dati di fatto, ricostruiti sulla base di un materiale probatorio che non si assume oggetto di travisamento, la Corte di appello ha tratto argomento per affermare: (i) che, per le modalità di presa in carico dei due borsoni e per le loro fattezze, «era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] non avesse percezione della tipologia e del contenuto del pesante e prezioso carico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]»; (ii) che «le modalità dell’incontro e consegna davano conto della sua piena consapevolezza in ordine al traffico, in quanto l’operazione è stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA] andando a colpo sicuro (…) e cercando di rendere l’incontro il più veloce possibile (…) ben sapendo la pericolosità del momento». Tali elementi sono stati definiti dalla stessa Corte di appello «di oggettiva e plastica evidenza», e «consentono di ritenere provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole e certamente partecipe del lucroso ed imponente traffico» (p. 8 sentenza impugnata). Gli elementi che il ricorrente assume essere stati travisati sono utilizzati dalla Corte di appello solo come elemento di ulteriore conferma della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]; una volta effettuata la ricostruzione e formulato il giudizio nei termini appena riportati, la Corte di appello di Bologna significativamente evidenzia come sia «ulteriormente significativo della pena consapevolezza» del ricorrente dell’oggetto materiale della condotta, il fatto che egli avesse preso la mezza giornata di permesso (ossia l’elemento che si assume travisato) (p. 9 sentenza impugnata). Quanto al fatto che sui cellulari sequestrati in cantina vi fossero file suggestivi di precedenti cessioni è elemento che la Corte di appello valorizza – non tanto per documentare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dello specifico fatto di reato a lui ascritto in data 26 luglio 2023, quanto piuttosto – per ritenere dimostrata «l’assoluta abitualità e professionalità della coppia di fratelli nella gestione di un traffico di tale portata» (p. 9 sentenza impugnata). Dunque, anche elidendo dalla motivazione della sentenza impugnata gli elementi indicati nel primo motivo di ricorso, la restante parte della motivazione – fondata su dati probatori di cui non si deduce il travisamento – è una motivazione non manifestamente illogica e capace di giustificare di per sé l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (come esplicitamente evidenziato dalla sentenza di secondo grado). La motivazione non manifestamente illogica, dunque, non risulta censurabile da questa Corte, se non praticando una – non consentita – invasione nella sfera di giudizio riservata ai giudici di merito. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è dunque infondato. 3. In punto responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] – con il primo motivo del ricorso – deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione. Come anticipato, la manifesta illogicità risiederebbe nel fatto che la Corte abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] non credibile quando rende dichiarazioni che scagionano il fratello e, viceversa, credibile quando ammette le proprie responsabilità. 3.1. Il vizio di manifesta illogicità denunciato dal ricorrente non sussiste. Giova sinteticamente ripercorrere il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di appello con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Bologna, in premessa, richiama la ricostruzione probatoria effettuata trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA], quindi, con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], evidenzia: (i) che le risultanze probatorie documentano due incontri di persona nei precedenti giorni di luglio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (ii) che sono altresì documentati contatti telefonici diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mentre non risultano dimostrati contatti diretti tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA]); (iii) che poco prima della consegna, [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una breve chiamata al fratello [OSCURATO:PERSONA] (nella ricostruzione dei giudici di appello, utile a segnalare l’imminente arrivo di [OSCURATO:PERSONA]); (iv) che lo stupefacente è stato poi rinvenuto – insieme a tutto il materiale utile al confezionamento di dosi, i documenti contenenti i conteggi di danaro e la somma di oltre ventinovemila euro in contanti – in una cartina pertinenziale all’alloggio ove [OSCURATO:PERSONA] viveva insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. A tali argomenti – articolati in una sequenza argomentativa motivata in modo non manifestamente illogico, che prende le mosse da dati probatori di cui non si deduce il travisamento – i giudici di appello aggiungono l’ulteriore elemento della confessione resa da [OSCURATO:PERSONA]. E, nel valorizzare la confessione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello non incorrono nella manifesta illogicità denunciata dal ricorrente, avendo cura di evidenziare che la confessione risulta coerente con «i dati storici già inconfutabilmente acquisiti agli atti». Il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non colpisce dunque la parte delle dichiarazioni con cui egli riconosce le proprie responsabilità, ma unicamente la parte in cui egli cerca «contro ogni evidenza» di scagionare il fratello [OSCURATO:PERSONA]. L’illogicità denunciata dal ricorrente non sussiste: la sentenza impugnata spiega chiaramente la ragione per cui una parte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (quelle confessorie) risulta credibile (perché coerente con le altre emergenze processuali), mentre un’altra parte (il tentativo di scagionare il fratello) risulta non credibile (perché contraria alle evidenze processuali). 4. Venendo alle questioni relative al trattamento sanzionatorio, assumono rilievo preliminare i motivi di ricorso relativi alla pena base da cui i giudici di merito hanno preso le mosse per calcolare la sanzione da irrogare agli imputati. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] (nel terzo motivo di ricorso) denuncia violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. (su cui v. infra) e all’art. 133 cod. pen. Tuttavia, nell’articolare il motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] sviluppa argomenti di doglianza relativi unicamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza sviluppare argomenti relativi alla determinazione della pena base da cui hanno preso le mosse i giudici di appello. Il motivo di ricorso è pertanto del tutto privo del requisito della specificità. 4.2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso) denunciano invece la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena base irrogata. I ricorrenti si dolgono dell’eccessività della pena, «che si discosta dalla pena minima edittale di circa il doppio» e che, pertanto, avrebbe richiesto una «motivazione rafforzata». La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non può insomma essere affidata alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'art. 133 cod. pen.; se è pur vero che non è richiesto l'analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosità della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dello uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito è affidato, e di garantire l'imputato della congruità della pena inflitta» (così, con articolata motivazione e analitici riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 - dep. 09/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01, considerato in diritto 8.9). Nondimeno, nella stessa sentenza, si è affermato che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01). Nel caso in esame – in una forbice edittale compresa, quanto alla pena detentiva, tra sei e venti anni di reclusione (in cui, dunque, la “media edittale”, come determinabile in base ai criteri sopra indicati, è pari a tredici anni) – la Corte di appello ha individuato, per tutti gli imputati, una pena base pari a dieci anni di reclusione di pena detentiva. A tale considerazione si deve aggiungere che «la quantificazione della pena, dunque, non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 – 01, considerato in diritto 8.3). Del resto è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione – svolta ad altro proposito ma con considerazioni che valgono anche per la motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio – che «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01). 4.3. Ciò premesso, la Corte di appello di Bologna ha assolto al proprio dovere motivazionale. Con una motivazione di sintesi – ma che evidentemente richiama in modo chiaro e pertinente le considerazioni svolte nella parte di motivazione relativa alla ricostruzione e valutazione dei fatti – la Corte di appello di Bologna ha valorizzato: l’allarmante dato ponderale (si ricordi: quattordici chilogrammi di cocaina); la purezza percentuale della sostanza (si ricordi: purezza tale da poter ricavare dalla sostanza sequestrata oltre 86.000 dosi medie singole); la professionalità degli imputati (si ricordi: la disponibilità di un veicolo, modificato con la realizzazione di un apposito vano per custodire la sostanza sequestrata, quanto a [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di ventinovemila euro in contanti, il reperimento di analitici conteggi di somme di danaro e la strumentazione necessaria al confezionamento di dosi da smerciare al dettaglio, quanto ai due fratelli [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di elementi di fatto – sinteticamente richiamati nel punto di motivazione relativo alla sanzione, ma diffusamente descritti nella motivazione che lo precede – che rimandano in modo nitido ai parametri di commisurazione della pena delineati dall’art. 133 cod. pen. (essendo evidente, benché implicito, il riferimento alla gravità del pericolo cagionato al bene giuridico protetto, considerato dall’art. 133, comma 1, n. 2, alle modalità e ai mezzi della condotta, considerati dall’art. 133, comma 1, n. 1, e alla c.d. vita anteatta, considerata dall’art. 133, comma 2, n. 2) cod. pen.). 5. Tutti i ricorrenti deducono illogicità e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] (con il quarto motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (con il terzo motivo) lamentano l’omessa considerazione del contegno processuale (con la scelta del rito abbreviato e, per [OSCURATO:PERSONA], con la confessione resa), la mancata considerazione del comportamento post delictum (avendo i due ricorrenti effettuato una donazione ad un ente che si occupa del recupero di persone tossicodipendenti e avendo [OSCURATO:PERSONA] anche esercitato regolare attività lavorativa dopo il fatto di reato, in costanza di soggezione ad arresti domiciliari). 5.2. [OSCURATO:PERSONA] (con il terzo motivo) lamenta l’omessa considerazione di svariati indici che avrebbero imposto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la collaborazione processuale, avendo egli fornito il codice di sblocco del telefono cellulare a lui in uso; il riconoscimento di essere stato la persona che ha ricevuto le borse da [OSCURATO:PERSONA]), valorizzando per contro indici di segno opposto, avendo i giudici di appello con argomentazione congetturale dedotto dal materiale probatorio l’idea di un inserimento consolidato e ad alto livello di [OSCURATO:PERSONA] nella catena del narco-traffico. 5.3. Occorre preliminarmente ricordare che «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di, Rv. 277271 - 01). L’adesione a tale principio di diritto implica il superamento di uno dei profili di censura sollevati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre inoltre ricordare che, ai fini del diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, «non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01). Ciò posto, occorre evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizza in modo non manifestamente illogico una serie di dati probatori utilmente valorizzabili in tal senso. Nella sentenza impugnata si valorizza infatti: (i) l’eccezionale gravità del fatto (si ricordi che dalla sostanza sequestrata potevano essere ricavate oltre 86.000 dosi medie singole); si tratta di elemento utilmente valorizzabile ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (sulla possibilità di valorizzare l’eccezionale gravità del fatto anche in caso di attribuzione di effetto all’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, senza con ciò violare il principio del ne bis in idem, cfr. Sez. 3, n. 20277 del 21/02/2023, Canella, Rv. 284681 – 01); (ii) l’esistenza di chiari elementi sintomatici di profili di inserimento professionale – e ad alto livello – nel traffico di stupefacenti (per tutti i ricorrenti: la dimensione quantitativa del fenomeno; la disponibilità di una vettura modificata, per [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di luogo di custodia e strumentazione utile al confezionamento di dosi, per i due fratelli [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice di appello nemmeno trascura – proponendo anzi una motivazione non manifestamente illogica – di considerare gli elementi che, secondo i ricorrenti, sarebbero positivi e tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al contegno dichiarativo (che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritengono positivamente valutabile, sintomatico di resipiscenza e indebitamente trascurato dalla sentenza impugnata), la Corte di appello di Bologna rileva che esso non è elemento positivamente valutabile. La sentenza impugnata evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano – in prima battuta – «negato l’evidenza», salvo poi «adattare la loro versione difensiva alle emergenze istruttorie, limitando la portata della loro condotta». Tale giudizio, espresso nella sentenza impugnata, finisce con il valutare come “neutro” il contegno dichiarativo dei ricorrenti, con una valutazione non manifestamente illogica e coerente con la sintesi delle dichiarazioni dei ricorrenti effettuata dai giudici di merito. Analogo è il ragionamento della Corte di appello di Bologna alla collaborazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato alle indagini, fornendo il codice di sblocco del proprio telefono (anche in questo caso – con motivazione non manifestamente illogica – la Corte di appello di Bologna valuta l’elemento come neutro, posto che, sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] non è stato trovato alcun elemento utile allo sviluppo delle indagini). Con riferimento all’attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e al corretto comportamento tenuto in costanza di soggezione ad arresti domiciliari, la Corte di appello di Bologna ha – con motivazione non manifestamente illogica – rilevato che si tratta di elementi non sufficienti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da un lato, perché il corretto comportamento in stato di soggezione ad arresti domiciliari è doveroso e utile a scongiurare l’aggravamento del regime cautelare; dall’altro lato, perché l’esercizio di attività lavorativa è sopraffatto – in modo pregnante e ostativo – dal disvalore del fatto di reato ascritto ai ricorrenti. Quanto all’offerta effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di un ente che si occupa di recupero di persone tossicodipendenti, la Corte di appello ha ritenuto l’elargizione di consistenza del tutto sproporzionata (per difetto) rispetto al valore dei traffici illeciti gestiti da detti ricorrenti; tale giudizio è stato formulato con una motivazione non manifestamente illogica, non suscettibile di censura in questa sede di legittimità. 6. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante codificata dall’art. 114 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. L'attenuante in parola postula che il contributo prestato alla realizzazione del rato da parte di chi ne invoca l’applicazione «si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 - 01). Nel caso in esame, in modo non manifestamente illogico, la Corte di appello di Bologna ha escluso che possa applicarsi detta attenuante a chi – come [OSCURATO:PERSONA] – ha, con la propria condotta materiale, reso possibile la ricezione della droga (che, senza il contributo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto consegnare quel giorno e con quelle modalità) e ne ha garantito il successivo occultamento (nei locali della cantina). Si tratta di un contributo che – in modo del tutto logico – la Corte di appello ritiene “non trascurabile” nell’economia generale del crimine commesso. 7. [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso) deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella determinazione dell’aumento di pena detentiva conseguente all’applicazione dell’aggravante loro contestata (ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90). 7.1. Il motivo di ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA] è fondato, determinando un errore nella commisurazione del trattamento sanzionatorio – dovuta ad errore di computo della pena, suscettibile di rettifica ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. Tenendo fermi i valori considerati dal giudice di merito, la pena avrebbe dovuto essere così calcolata: (i) pena base: anni dieci di reclusione ed euro 36.000 di multa; (ii) pena aumentata di un terzo (per ossequio al divieto di reformatio in pejus), con misura dell’aumento pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa, sino ad anni tredici e mesi quattro di reclusione (e non anni tredici e mesi otto di reclusione, come indicato nella sentenza impugnata) ed euro 48.000 di multa; (iii) pena ulteriormente aumentata per la continuazione – nella stessa misura stabilita in sede di merito (in difetto di censure sull’entità dell’aumento) – di mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa, con aumento della pena ad anni quattordici e mesi due di reclusione ed euro 54.000 di multa (e non ad anni quattordici e mesi sei di reclusione ed euro 54.000 di multa, come indicato nella sentenza impugnata); (iv) la pena di anni quattordici e mesi due di reclusione ed euro 54.000 di multa deve poi essere ridotta di un terzo per effetto del rito prescelto, con determinazione della pena finale alla misura rettificata di anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 36.000 di multa. 7.3. Il motivo di ricorso proposto sul punto da [OSCURATO:PERSONA] è invece infondato. È vero che la sentenza di merito indica un aumento di pena per l’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 in misura apparentemente eccedente rispetto a quella di un terzo (apparendo dalla motivazione un aumento di pena detentiva pari ad anni tre e mesi otto di reclusione, anziché anni tre e mesi quattro di reclusione). Tuttavia, la pena finale in concreto irrogata a [OSCURATO:PERSONA] (anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 32.000 di multa) è corretta (posto che essa corrisponde alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione ed euro 48.000 di multa, correttamente ridotta di un terzo). L’erronea indicazione contenuta in parte motiva non ha pertanto avuto concreta incidenza sulla parte dispositiva. È pertanto sufficiente, sul punto, limitarsi a correggere la motivazione della sentenza impugnata. 8. La sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (direttamente rideterminato in questa sede). I restanti motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e tutti i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono invece infondati. Il che determina il rigetto integrale dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 36.000 di multa. Rigetta il suo ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 15/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37757/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris