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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 50440/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 545 bis cpp e inammissibilità nel resto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza datata 1 febbraio 2021 in sede di rito abbreviato, che lo aveva condannato - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1

I. f. e ritenuta invece quella di cui all'art. 219 comma 2 n. 1

I. f. - alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, con le pene accessorie e il risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per plurimi episodi di distrazione di risorse e di beni, ascrittogli in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 9 maggio 2016. 1.Sono stati articolati 9 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per incompletezza del dispositivo della sentenza di primo grado, non rilevata dal giudice d'appello, in quanto nel conteggio della pena, valutata la sussistenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, non avrebbe indicato la pena- base successivamente incrementata per effetto dell'aggravante a 4 anni di reclusione, abbattuta poi dalla riduzione del terzo prevista per il giudizio abbreviato. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 lett. e), b) e c) cod. proc. pen., in quanto non sarebbe stata fornita motivazione dalle sentenze di merito in ordine all'intervenuta condanna per la frazione distrattiva di somme di denaro destinate al pagamento di fatture, peraltro legittimamente emesse dall'impresa individuale del Marchi (bensì cancellata dal registro delle imprese dal 2009 ma dotata di regolare partita IVA, mantenuta nel tempo) per riaddebito spese varie di euro 18.182,33. 1.3.11 terzo motivo si è soffermato sui medesimi vizi a riguardo della ritenuta distrazione di risorse liquide destinate al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in cui aveva sede la società fallita, di proprietà della Selmabipiemme, concesso in leasing al Marchi-persona fisica, ma di fatto sub-locato alla citata società; Marchi aveva acquisito il bene in locazione finanziaria nel 2005 e sino alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. - collocata nel luglio 2009 - aveva regolarmente anticipato il maxi-canone iniziale e corrisposto ulteriori canoni per un valore complessivo di euro 173.867,53; per tali ragioni, in definitiva, dal 2009 avrebbe dovuto correttamente gravare sulla società l'onere del pagamento dei canoni dovuti per l'occupazione dell'immobile, a prescindere da un formale subentro di quest'ultima nel contratto di leasing in veste di conduttrice del bene e dalla conseguente impossibilità di riscattare il bene medesimo, divenuto poi di proprietà del Marchi all'esaurimento del pagamento dei ratei del leasing da parte della società e da lui immediatamente rivenduto a terzi. 1.4.11 quarto motivo è insorto - con il richiamo del vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - contro la sentenza di secondo grado, meramente confermativa dell'erronea statuizione del primo giudice, fondata sull'illogico argomento - anche per travisamento della prova, che non ha considerato un documento prodotto dalla difesa a riguardo della percentuale di svalutazione dei veicoli - secondo il quale sarebbe stato sopravalutato il prezzo di vendita di alcuni automezzi dall'impresa individuale alla società, perché quest'ultima, una volta messa in liquidazione, li ha ceduti a terzi a prezzi molto modici dopo soli 6 anni dall'acquisto, incompatibili con l'ordinario ammortamento degli stessi. 1.5.11 quinto motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in rapporto alla ritenuta distrazione di euro 58.842,55, attinenti ad un versamento in denaro contante effettuato dal ricorrente nelle casse societarie a soddisfacimento di un credito della società nei suoi confronti, sull'illogico rilievo che non sarebbe stata fornita prova del trasferimento della somma, invece desunta dalle appostazioni contabili, la cui regolarità non sarebbe stata messa in discussione dalla curatela. 1.6.Con il sesto motivo, il ricorrente si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla affermata distrazione di euro 4.500, addebitati alla società per l'uso di una scheda prepagata intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie del Marchi, in relazione alla quale la difesa avrebbe dimostrato trattarsi di esborsi nell'interesse della società, perché la scheda in esame sarebbe stata utilizzata, insieme ad altre due, dai dipendenti della società impegnati in lavori di edilizia nel Comune di Coubervoie (in Francia), come confermato dal teste Villa, ex operaio incaricato delle prestazioni e come avrebbe potuto confermare un impiegato della Banca che aveva suggerito in tempi non sospetti di intestare una scheda alla di lui consorte, la cui deposizione era stata vanamente invocata ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen..

1.7. Il settimo motivo ha eccepito - agganciandosi al vizio di motivazione - la riconducibilità dell'accusa di bancarotta per distrazione degli importi destinati al pagamento dei compensi all'amministratore alla fattispecie, eventualmente, di bancarotta preferenziale; il ricorrente avrebbe dimostrato, attraverso la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di aver sempre e con intensità operato nell'interesse societario e l'assunta esorbitanza delle somme sarebbe stata illogicamente collegata alla persistente condizione di dissesto dell'ente, sin dalla sua costituzione; non sarebbe stata valutata, inoltre, l'avvenuta decurtazione degli importi negli anni 2013 e 2014 rispetto alle annualità precedenti.

1.8. L'ottavo motivo ha dedotto il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato, al quale non potrebbe essere addebitato il mancato incasso dei crediti della società nei confronti di imprese cadute in fallimento.

1.9. Il nono e ultimo motivo ha fatto riferimento ai vizi di cui all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché la difesa, in sede di conclusioni, ha chiesto alla Corte d'appello di valutare l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545 bis cod. proc. pen. e il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi e comunque rigettato la richiesta sull'erroneo rilievo dell'assenza di procura speciale in capo al difensore, quando il ricorrente era presente all'udienza di discussione.Considerato in diritto E' meritevole di accoglimento l'ultimo motivo, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo non è consentito dalla legge, è generico e manifestamente infondato.

Costituisce consolidato orientamento ermeneutico, nella giurisprudenza di legittimità, che " il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Cass. sez.5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Ry.260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro; sez.6, n. 403 del 16/06/1990, Marin e altro, Rv. 186229).

Si tratta di un principio applicabile, per identità di ratio, anche al cumulo giuridico delle pene previsto per la c.d. continuazione fallimentare (Sez.

U n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy, Rv.249665) e la Corte territoriale, così emendando la lacuna dell'enunciato della sentenza del giudice di prime cure, ha indicato la pena base in anni 3 di reclusione ed effettuato il conteggio dell'aumento previsto dall'art. 219 comma 2 n. 1 I.f. in anni uno, con il pedissequo abbattimento del terzo previsto dal rito abbreviato.

La ragione di ricorso, del resto, si rivela anche, da un lato, fuori fuoco, perché "agita" la sussistenza del vizio di cui alla lett. c) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. quando non si versa in una ipotesi di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza per "incompletezza del dispositivo" - che non deve contenere l'estrinsecazione del procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma esprime la volontà finale del giudice - e, dall'altro, aspecifica, perché non "aggredisce" le modalità di calcolo in tal guisa puntualizzate dalla sentenza di secondo grado, reiterando la critica di indeterminatezza del trattamento sanzionatorio formulata contro il verdetto del primo giudice, superata dalle repliche del giudizio di gravame. 2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Occorre innanzitutto rilevare che ci si trova in presenza di una c.d.

"doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368).

In virtù del principio di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, può dunque osservarsi che il "vuoto" eventualmente colmato dalla motivazione della sentenza di secondo grado non dia luogo a nullità.

Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del più generale principio secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227).

E allora, legittimo, lineare ed insindacabile in questa sede si palesa l'ordito della motivazione del giudizio di gravame, che - oltre a richiamare le proposizioni della pronuncia di primo grado - ha disatteso la versione difensiva della plausibilità dei costi personalmente sopportati (e riaddebitati con l'anomala emissione di fatture in epoca successiva alla cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese) dall'imputato per la gestione operativa e del parco-veicoli della società poi fallita, di contro ragionevolmente attribuibili alla volontà di drenarne le ultime risorse in pieno stato di dissesto. 3.11 terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché in comune travolti da un giudizio di improponibilità, aspecificità e di manifesta infondatezza.

Deve esser ribadito il principio di diritto secondo il quale alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v.

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

A riguardo, in particolare, della distrazione dell'importo relativo al versamento dei canoni del contratto di locazione immobiliare stipulato da Marchi con la Selmabipiemme leasing - sopportato dalla società dal 23 ottobre 2009 al gennaio 2016, pochi mesi prima dell'apertura della procedura concorsuale, le argomentazioni articolate dalle conformi sentenze del giudizio di merito sono piane, logiche e persuasive, dal momento che l'imputato - e naturalmente a prescindere dall'avvenuta, formale sub-locazione, peraltro non autorizzata dalla concedente, in capo alla società poi fallita, comunque deprivata dei benefici del subentro nel contratto in veste di conduttrice - ha personalmente fruito del riscatto dell'immobile a ridosso del fallimento della società - tanto che lo ha immediatamente venduto a terzi, ragionevolmente allo scopo di sottrarlo ad eventuali iniziative intentabili dalla curatela del fallimento, e per una cifra comunque significativamente superiore ai ratei di locazione che il medesimo ha sostenuto di aver complessivamente corrisposto tra il 2005 e il 2009; a quest'ultimo proposito, anzi, alla luce della lagnanza di travisamento della prova documentale "per omissione" - formulata dal ricorrente - deve solo rilevarsi, sotto un primo profilo, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'elemento probatorio che si assume travisato deve essere decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento ricostruttivo, operato dal giudice di merito (tra le tante, sez.5, n. n. 25248 del 12/05/2022, Rossi, non massimata; sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283370); l'allegato n. 5 al ricorso per cassazione è prevalentemente costituito da un prospetto excel, di evidente estrazione autoreferenziale, privo di qualsiasi valenza conducente, prima ancora che di efficacia demolitiva, e, in ogni caso, quand'anche rispondesse al reale - nell'offrire alla Corte di legittimità una possibile riedizione alternativa del percorso interpretativo della materia probante - esso non varrebbe ad intaccare le osservazioni declinate dalle sentenze di primo e secondo grado a riguardo della connotazione depauperatrice dell'operazione così congegnata.

Ad analoga sorte valutativa non si sottraggono le ragioni del quarto motivo di impugnazione, perché il ricorrente omette di confrontarsi con il tessuto complessivo delle motivazioni delle concordi pronunce di merito, che hanno inteso evidenziare che il progetto ideato dall'imputato - nel propendere per la estinzione dell'impresa individuale (salvo conservarne la partita IVA, allo scopo di giustificarne formalmente, in qualche modo, il tracciamento contabile) e per la costituzione della società a responsabilità limitata, la cui attività non è mai invero decollata - si è tradotto in un espediente nel complesso funzionale ad eludere la responsabilità personale dell'inadempimento delle obbligazioni imprenditoriali con la creazione di una persona giuridica, esponibile soltanto con il proprio patrimonio, e, per l'effetto, a spogliarne progressivamente le disponibilità finanziarie e patrimoniali a proprio vantaggio.

In tale contesto, non si coglie alcun profilo di manifesta illogicità - che non è consentito trarre dalla contrapposta rielaborazione contenuta nel ricorso - nell'opzione interpretativa del primo giudice, condivisa dalla Corte territoriale, secondo la quale anche il parco dei veicoli sia stato venduto alla fallita con l'intento di trarne indebito profitto, salvo poi dismetterlo, in pieno stato di decozione e nella previsione del destino fallimentare, in linea con il reale valore di mercato, ma ad un prezzo "nettamente inferiore rispetto a quello di svalutazione" se rapportato a quello praticato dall'imputato alla società nell'anno 2009.

Sono inconsistenti e privi di efficacia destrutturante i rilievi del quinto motivo, riguardante la distrazione di euro 58.845,22 - la cui restituzione in denaro contante è stata razionalmente e plausibilmente ritenuta indimostrata, in assenza di evidenze traibili dalla documentazione bancaria analiticamente esaminata dal curatore fallimentare, che avrebbe dovuto registrarne l'accredito effettivo sui conti correnti societari - e la distrazione dell'ammontare di 40.000 euro, non resi dall'imputato alla società in virtù dell' appostazione contabile di una compensazione con un personale contro-credito per assunto pagamento di canoni di locazione immobiliare, altrimenti non riscontrato e del resto ingiustificato perché in ogni caso ammantato dal contesto depauperativo già illustrato con riferimento alla vicenda del leasing dell'immobile sopracitato (pag. 5 sentenza di primo grado, pag.17 sent.appello).

D'altro canto, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di attendibilità delle scritture contabili, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., non è automaticamente trasponibile nella materia dei reati fallimentari, dovendo il giudice comunque accertarne l'intrinseca affidabilità, avvalendosi di altri elementi ed indicatori esterni alla mera e formale registrazione (cfr. ad es. sez. 5, n.55805 del 03/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. c/[OSCURATO:PERSONA], Rv.274621).

Volto, ancora, a sollecitare una non consentita "rilettura" del materiale probatorio è il sesto motivo, esulando dai poteri della Corte di Cassazione quello della rivalutazione delle argomentazioni in base alle quali, per un verso, non sia stata fornita - anche alla luce dell'insindacabile giudizio di inconcludenza della deposizione testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado e di consentanea assenza di più pregnanti conferme, provenienti da un funzionario di banca - di appagante dimostrazione della riconducibilità della scheda prepagata, intestata a [OSCURATO:PERSONA], a quelle utilizzate dal personale della società nel corso delle giornate lavorative in territorio francese e, per altro verso, che tale conclusione sia suggerita anche dall'annotazione delle scritture societarie, che ha dato conto di un credito della società verso Marchi, espressiva di un'esposizione debitoria gravante su quest'ultimo. 4.11 settimo motivo è generico e manifestamente infondato.

L'erogazione di significativi compensi, a favore dell'imputato amministratore della società - e socio unico, deliberante, senza circostanziarne i presupposti, pro domo sua - è stata ritenuta di entità incongrua e dunque tale da integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv.266311), in virtù di ragionate e convergenti declinazioni, immuni da critiche di intrinseca illogicità, con le quali le doglianze del ricorso non si sono confrontate, limitandosi, anzi, a riproporre le lagnanze già esaustivamente respinte in secondo grado avuto riguardo, in particolare, alle persistenti ed ingravescenti condizioni di squilibrio finanziario della società, sistematicamente inadempiente alle obbligazioni tributarie e previdenziali.

La ragione di ricorso è confinata ad una presunta, non corretta ponderazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sulla cui attendibilità sono state espresse convincenti riserve e la cui rilevanza è stata ridimensionata, con giudizio esente da censure di legittimità, a cagione della sua complessiva genericità.

5. L'ottavo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 19 della sentenza impugnata, pag. 7 sentenza primo grado) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri, ancorchè non espressamente affrontati.

Tale interpretazione è altresì ispirata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più esauriente il solo dato dell' insussistenza di precedenti penali (Cass. sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

6. Il nono motivo è nella sostanza fondato.

E' stato impropriamente evocato dal ricorrente l'art. 545 bis c.p.p., che dispone che "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.

Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso"; si tratta, come evidente, di una norma processuale che disciplina un'iniziativa autonoma e discrezionale del giudice che procede, esercitabile immediatamente dopo la lettura del dispositivo, estranea al contesto procedimentale in cui si è collocata l'istanza della cui reiezione ci si duole in questa sede.

La regola processuale di riferimento, correttamente invocabile, è l'art. 95 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, che prevede che le norme previste dal Capo terzo della Legge n. 689 del 1981 - quelle relative alle sanzioni sostitutive - si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma.

La Corte territoriale ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, sul mero presupposto dell'avvenuta formalizzazione dell'istanza da parte del difensore non munito di procura speciale.

Il collegio osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando l'imputato sia presente all'udienza e non interferisca nelle richieste formulate in sua vece dal difensore, privo di procura speciale, queste ultime devono comunque considerarsi legittime (cfr. per il principio espresso, Sez.

U n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680).

Ora, se è vero che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si è da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multís, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01) - e se è altrettanto vero che tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81) - rimane doveroso, in presenza di una esplicita e valida istanza avanzata in tal senso dall'appellante, presente all'udienza di discussione, tramite il difensore, che il Giudice di secondo grado si esprima congruamente in ordine alla sussistenza - o meno - dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis cod. pen..

Ed invero, con opzione interpretativa che il collegio reputa di condividere, la giurisprudenza di legittimità, nel conformarsi al dato letterale dell'art. 95 cit., si è recentemente espressa in senso favorevole all'applicazione dell'istituto nel processo di appello anche a prescindere dalla specifica formulazione di un motivo di gravame o di un motivo nuovo ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. - che non è richiesta dalla disciplina transitoria, che assume portata derogatoria anche rispetto al disposto di cui all'art. 597 comma 5 cod. proc. pen. come restrittivamente interpretato da Sez.

U n. 12872 del 19/01/2017, Punzo - - così da ampliarne le facoltà di sollecitazione alla fase della trattazione o della discussione finale (sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090).

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 545 bis cpp e inammissibilità nel resto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza datata 1 febbraio 2021 in sede di rito abbreviato, che lo aveva condannato - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 I. f. e ritenuta invece quella di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 I. f. - alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, con le pene accessorie e il risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per plurimi episodi di distrazione di risorse e di beni, ascrittogli in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 9 maggio 2016. 1.Sono stati articolati 9 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha dedotto nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per incompletezza del dispositivo della sentenza di primo grado, non rilevata dal giudice d'appello, in quanto nel conteggio della pena, valutata la sussistenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, non avrebbe indicato la pena- base successivamente incrementata per effetto dell'aggravante a 4 anni di reclusione, abbattuta poi dalla riduzione del terzo prevista per il giudizio abbreviato. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 lett. e), b) e c) cod. proc. pen., in quanto non sarebbe stata fornita motivazione dalle sentenze di merito in ordine all'intervenuta condanna per la frazione distrattiva di somme di denaro destinate al pagamento di fatture, peraltro legittimamente emesse dall'impresa individuale del Marchi (bensì cancellata dal registro delle imprese dal 2009 ma dotata di regolare partita IVA, mantenuta nel tempo) per riaddebito spese varie di euro 18.182,33. 1.3.11 terzo motivo si è soffermato sui medesimi vizi a riguardo della ritenuta distrazione di risorse liquide destinate al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in cui aveva sede la società fallita, di proprietà della Selmabipiemme, concesso in leasing al Marchi-persona fisica, ma di fatto sub-locato alla citata società; Marchi aveva acquisito il bene in locazione finanziaria nel 2005 e sino alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. - collocata nel luglio 2009 - aveva regolarmente anticipato il maxi-canone iniziale e corrisposto ulteriori canoni per un valore complessivo di euro 173.867,53; per tali ragioni, in definitiva, dal 2009 avrebbe dovuto correttamente gravare sulla società l'onere del pagamento dei canoni dovuti per l'occupazione dell'immobile, a prescindere da un formale subentro di quest'ultima nel contratto di leasing in veste di conduttrice del bene e dalla conseguente impossibilità di riscattare il bene medesimo, divenuto poi di proprietà del Marchi all'esaurimento del pagamento dei ratei del leasing da parte della società e da lui immediatamente rivenduto a terzi. 1.4.11 quarto motivo è insorto - con il richiamo del vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - contro la sentenza di secondo grado, meramente confermativa dell'erronea statuizione del primo giudice, fondata sull'illogico argomento - anche per travisamento della prova, che non ha considerato un documento prodotto dalla difesa a riguardo della percentuale di svalutazione dei veicoli - secondo il quale sarebbe stato sopravalutato il prezzo di vendita di alcuni automezzi dall'impresa individuale alla società, perché quest'ultima, una volta messa in liquidazione, li ha ceduti a terzi a prezzi molto modici dopo soli 6 anni dall'acquisto, incompatibili con l'ordinario ammortamento degli stessi. 1.5.11 quinto motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in rapporto alla ritenuta distrazione di euro 58.842,55, attinenti ad un versamento in denaro contante effettuato dal ricorrente nelle casse societarie a soddisfacimento di un credito della società nei suoi confronti, sull'illogico rilievo che non sarebbe stata fornita prova del trasferimento della somma, invece desunta dalle appostazioni contabili, la cui regolarità non sarebbe stata messa in discussione dalla curatela. 1.6.Con il sesto motivo, il ricorrente si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla affermata distrazione di euro 4.500, addebitati alla società per l'uso di una scheda prepagata intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie del Marchi, in relazione alla quale la difesa avrebbe dimostrato trattarsi di esborsi nell'interesse della società, perché la scheda in esame sarebbe stata utilizzata, insieme ad altre due, dai dipendenti della società impegnati in lavori di edilizia nel Comune di Coubervoie (in Francia), come confermato dal teste Villa, ex operaio incaricato delle prestazioni e come avrebbe potuto confermare un impiegato della Banca che aveva suggerito in tempi non sospetti di intestare una scheda alla di lui consorte, la cui deposizione era stata vanamente invocata ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen.. 1.7. Il settimo motivo ha eccepito - agganciandosi al vizio di motivazione - la riconducibilità dell'accusa di bancarotta per distrazione degli importi destinati al pagamento dei compensi all'amministratore alla fattispecie, eventualmente, di bancarotta preferenziale; il ricorrente avrebbe dimostrato, attraverso la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di aver sempre e con intensità operato nell'interesse societario e l'assunta esorbitanza delle somme sarebbe stata illogicamente collegata alla persistente condizione di dissesto dell'ente, sin dalla sua costituzione; non sarebbe stata valutata, inoltre, l'avvenuta decurtazione degli importi negli anni 2013 e 2014 rispetto alle annualità precedenti. 1.8. L'ottavo motivo ha dedotto il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato, al quale non potrebbe essere addebitato il mancato incasso dei crediti della società nei confronti di imprese cadute in fallimento. 1.9. Il nono e ultimo motivo ha fatto riferimento ai vizi di cui all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché la difesa, in sede di conclusioni, ha chiesto alla Corte d'appello di valutare l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545 bis cod. proc. pen. e il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi e comunque rigettato la richiesta sull'erroneo rilievo dell'assenza di procura speciale in capo al difensore, quando il ricorrente era presente all'udienza di discussione.Considerato in diritto E' meritevole di accoglimento l'ultimo motivo, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo non è consentito dalla legge, è generico e manifestamente infondato. Costituisce consolidato orientamento ermeneutico, nella giurisprudenza di legittimità, che " il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Cass. sez.5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Ry.260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro; sez.6, n. 403 del 16/06/1990, Marin e altro, Rv. 186229). Si tratta di un principio applicabile, per identità di ratio, anche al cumulo giuridico delle pene previsto per la c.d. continuazione fallimentare (Sez. U n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv.249665) e la Corte territoriale, così emendando la lacuna dell'enunciato della sentenza del giudice di prime cure, ha indicato la pena base in anni 3 di reclusione ed effettuato il conteggio dell'aumento previsto dall'art. 219 comma 2 n. 1 I.f. in anni uno, con il pedissequo abbattimento del terzo previsto dal rito abbreviato. La ragione di ricorso, del resto, si rivela anche, da un lato, fuori fuoco, perché "agita" la sussistenza del vizio di cui alla lett. c) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. quando non si versa in una ipotesi di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza per "incompletezza del dispositivo" - che non deve contenere l'estrinsecazione del procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma esprime la volontà finale del giudice - e, dall'altro, aspecifica, perché non "aggredisce" le modalità di calcolo in tal guisa puntualizzate dalla sentenza di secondo grado, reiterando la critica di indeterminatezza del trattamento sanzionatorio formulata contro il verdetto del primo giudice, superata dalle repliche del giudizio di gravame. 2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre innanzitutto rilevare che ci si trova in presenza di una c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). In virtù del principio di integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, può dunque osservarsi che il "vuoto" eventualmente colmato dalla motivazione della sentenza di secondo grado non dia luogo a nullità. Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del più generale principio secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227). E allora, legittimo, lineare ed insindacabile in questa sede si palesa l'ordito della motivazione del giudizio di gravame, che - oltre a richiamare le proposizioni della pronuncia di primo grado - ha disatteso la versione difensiva della plausibilità dei costi personalmente sopportati (e riaddebitati con l'anomala emissione di fatture in epoca successiva alla cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese) dall'imputato per la gestione operativa e del parco-veicoli della società poi fallita, di contro ragionevolmente attribuibili alla volontà di drenarne le ultime risorse in pieno stato di dissesto. 3.11 terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché in comune travolti da un giudizio di improponibilità, aspecificità e di manifesta infondatezza. Deve esser ribadito il principio di diritto secondo il quale alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). A riguardo, in particolare, della distrazione dell'importo relativo al versamento dei canoni del contratto di locazione immobiliare stipulato da Marchi con la Selmabipiemme leasing - sopportato dalla società dal 23 ottobre 2009 al gennaio 2016, pochi mesi prima dell'apertura della procedura concorsuale, le argomentazioni articolate dalle conformi sentenze del giudizio di merito sono piane, logiche e persuasive, dal momento che l'imputato - e naturalmente a prescindere dall'avvenuta, formale sub-locazione, peraltro non autorizzata dalla concedente, in capo alla società poi fallita, comunque deprivata dei benefici del subentro nel contratto in veste di conduttrice - ha personalmente fruito del riscatto dell'immobile a ridosso del fallimento della società - tanto che lo ha immediatamente venduto a terzi, ragionevolmente allo scopo di sottrarlo ad eventuali iniziative intentabili dalla curatela del fallimento, e per una cifra comunque significativamente superiore ai ratei di locazione che il medesimo ha sostenuto di aver complessivamente corrisposto tra il 2005 e il 2009; a quest'ultimo proposito, anzi, alla luce della lagnanza di travisamento della prova documentale "per omissione" - formulata dal ricorrente - deve solo rilevarsi, sotto un primo profilo, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'elemento probatorio che si assume travisato deve essere decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento ricostruttivo, operato dal giudice di merito (tra le tante, sez.5, n. n. 25248 del 12/05/2022, Rossi, non massimata; sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283370); l'allegato n. 5 al ricorso per cassazione è prevalentemente costituito da un prospetto excel, di evidente estrazione autoreferenziale, privo di qualsiasi valenza conducente, prima ancora che di efficacia demolitiva, e, in ogni caso, quand'anche rispondesse al reale - nell'offrire alla Corte di legittimità una possibile riedizione alternativa del percorso interpretativo della materia probante - esso non varrebbe ad intaccare le osservazioni declinate dalle sentenze di primo e secondo grado a riguardo della connotazione depauperatrice dell'operazione così congegnata. Ad analoga sorte valutativa non si sottraggono le ragioni del quarto motivo di impugnazione, perché il ricorrente omette di confrontarsi con il tessuto complessivo delle motivazioni delle concordi pronunce di merito, che hanno inteso evidenziare che il progetto ideato dall'imputato - nel propendere per la estinzione dell'impresa individuale (salvo conservarne la partita IVA, allo scopo di giustificarne formalmente, in qualche modo, il tracciamento contabile) e per la costituzione della società a responsabilità limitata, la cui attività non è mai invero decollata - si è tradotto in un espediente nel complesso funzionale ad eludere la responsabilità personale dell'inadempimento delle obbligazioni imprenditoriali con la creazione di una persona giuridica, esponibile soltanto con il proprio patrimonio, e, per l'effetto, a spogliarne progressivamente le disponibilità finanziarie e patrimoniali a proprio vantaggio. In tale contesto, non si coglie alcun profilo di manifesta illogicità - che non è consentito trarre dalla contrapposta rielaborazione contenuta nel ricorso - nell'opzione interpretativa del primo giudice, condivisa dalla Corte territoriale, secondo la quale anche il parco dei veicoli sia stato venduto alla fallita con l'intento di trarne indebito profitto, salvo poi dismetterlo, in pieno stato di decozione e nella previsione del destino fallimentare, in linea con il reale valore di mercato, ma ad un prezzo "nettamente inferiore rispetto a quello di svalutazione" se rapportato a quello praticato dall'imputato alla società nell'anno 2009. Sono inconsistenti e privi di efficacia destrutturante i rilievi del quinto motivo, riguardante la distrazione di euro 58.845,22 - la cui restituzione in denaro contante è stata razionalmente e plausibilmente ritenuta indimostrata, in assenza di evidenze traibili dalla documentazione bancaria analiticamente esaminata dal curatore fallimentare, che avrebbe dovuto registrarne l'accredito effettivo sui conti correnti societari - e la distrazione dell'ammontare di 40.000 euro, non resi dall'imputato alla società in virtù dell' appostazione contabile di una compensazione con un personale contro-credito per assunto pagamento di canoni di locazione immobiliare, altrimenti non riscontrato e del resto ingiustificato perché in ogni caso ammantato dal contesto depauperativo già illustrato con riferimento alla vicenda del leasing dell'immobile sopracitato (pag. 5 sentenza di primo grado, pag.17 sent.appello). D'altro canto, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di attendibilità delle scritture contabili, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., non è automaticamente trasponibile nella materia dei reati fallimentari, dovendo il giudice comunque accertarne l'intrinseca affidabilità, avvalendosi di altri elementi ed indicatori esterni alla mera e formale registrazione (cfr. ad es. sez. 5, n.55805 del 03/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. c/[OSCURATO:PERSONA], Rv.274621). Volto, ancora, a sollecitare una non consentita "rilettura" del materiale probatorio è il sesto motivo, esulando dai poteri della Corte di Cassazione quello della rivalutazione delle argomentazioni in base alle quali, per un verso, non sia stata fornita - anche alla luce dell'insindacabile giudizio di inconcludenza della deposizione testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado e di consentanea assenza di più pregnanti conferme, provenienti da un funzionario di banca - di appagante dimostrazione della riconducibilità della scheda prepagata, intestata a [OSCURATO:PERSONA], a quelle utilizzate dal personale della società nel corso delle giornate lavorative in territorio francese e, per altro verso, che tale conclusione sia suggerita anche dall'annotazione delle scritture societarie, che ha dato conto di un credito della società verso Marchi, espressiva di un'esposizione debitoria gravante su quest'ultimo. 4.11 settimo motivo è generico e manifestamente infondato. L'erogazione di significativi compensi, a favore dell'imputato amministratore della società - e socio unico, deliberante, senza circostanziarne i presupposti, pro domo sua - è stata ritenuta di entità incongrua e dunque tale da integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv.266311), in virtù di ragionate e convergenti declinazioni, immuni da critiche di intrinseca illogicità, con le quali le doglianze del ricorso non si sono confrontate, limitandosi, anzi, a riproporre le lagnanze già esaustivamente respinte in secondo grado avuto riguardo, in particolare, alle persistenti ed ingravescenti condizioni di squilibrio finanziario della società, sistematicamente inadempiente alle obbligazioni tributarie e previdenziali. La ragione di ricorso è confinata ad una presunta, non corretta ponderazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sulla cui attendibilità sono state espresse convincenti riserve e la cui rilevanza è stata ridimensionata, con giudizio esente da censure di legittimità, a cagione della sua complessiva genericità. 5. L'ottavo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 19 della sentenza impugnata, pag. 7 sentenza primo grado) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri, ancorchè non espressamente affrontati. Tale interpretazione è altresì ispirata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più esauriente il solo dato dell' insussistenza di precedenti penali (Cass. sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 6. Il nono motivo è nella sostanza fondato. E' stato impropriamente evocato dal ricorrente l'art. 545 bis c.p.p., che dispone che "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso"; si tratta, come evidente, di una norma processuale che disciplina un'iniziativa autonoma e discrezionale del giudice che procede, esercitabile immediatamente dopo la lettura del dispositivo, estranea al contesto procedimentale in cui si è collocata l'istanza della cui reiezione ci si duole in questa sede. La regola processuale di riferimento, correttamente invocabile, è l'art. 95 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, che prevede che le norme previste dal Capo terzo della Legge n. 689 del 1981 - quelle relative alle sanzioni sostitutive - si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma. La Corte territoriale ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, sul mero presupposto dell'avvenuta formalizzazione dell'istanza da parte del difensore non munito di procura speciale. Il collegio osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando l'imputato sia presente all'udienza e non interferisca nelle richieste formulate in sua vece dal difensore, privo di procura speciale, queste ultime devono comunque considerarsi legittime (cfr. per il principio espresso, Sez. U n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680). Ora, se è vero che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si è da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multís, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01) - e se è altrettanto vero che tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81) - rimane doveroso, in presenza di una esplicita e valida istanza avanzata in tal senso dall'appellante, presente all'udienza di discussione, tramite il difensore, che il Giudice di secondo grado si esprima congruamente in ordine alla sussistenza - o meno - dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis cod. pen.. Ed invero, con opzione interpretativa che il collegio reputa di condividere, la giurisprudenza di legittimità, nel conformarsi al dato letterale dell'art. 95 cit., si è recentemente espressa in senso favorevole all'applicazione dell'istituto nel processo di appello anche a prescindere dalla specifica formulazione di un motivo di gravame o di un motivo nuovo ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. - che non è richiesta dalla disciplina transitoria, che assume portata derogatoria anche rispetto al disposto di cui all'art. 597 comma 5 cod. proc. pen. come restrittivamente interpretato da Sez. U n. 12872 del 19/01/2017, Punzo - - così da ampliarne le facoltà di sollecitazione alla fase della trattazione o della discussione finale (sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090). P.Q.
Sentenza Cassazione n. 50440/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris