CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 38971/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5320-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rro DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1908/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], si è opposto ad un decreto ingiuntivo ottenuto ai suoi danni dalla [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha preteso il pagamento dei canoni di leasing di una vettura Ferrari che il Favotto aveva, per l'appunto, acquistato con quel metodo di finanziamento. In particolare, la vettura era stata venduta alla [OSCURATO:SOCIETA] dal proprietario, e da questa società concessa in leasing al Favotto: tuttavia l'automobile non era mai stata consegnata alla [OSCURATO:SOCIETA], che quindi ha chiesto ed ottenuto il pagamento della somma che aveva corrisposto ai venditori per finanziare l'acquisto al Favotto. Quest'ultimo, nel giudizio di opposizione, ha eccepito la nullità del contratto assumendo l'inesistenza della vettura - che in realtà circolava in America- e la sua ignoranza di tale inesistenza. [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale eccezione, ha allora chiesto ad altro titolo (2043 c.c.) la restituzione dei canoni, meglio della somma corrispondente ad essi, che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] di fatto aveva versato nell'operazione di finanziamento, senza mai avere la vettura. Il Tribunale di Treviso ha accertato la nullità del contratto di leasing nonché quello di assicurazione con Allianz, che il Favotto aveva chiamato in giudizio per farsi garantire, ed ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], fatta con la costituzione nel giudizio di opposizione, di risarcimento in una somma pari ai canoni a titolo di illecito, essendo il Favotto coinvolto in una truffa. Contemporaneamente il Favotto è stato assolto dal reato di truffa, ma ritenuto responsabile di frode in commercio, mentre per la truffa sono stati condannati altri soggetti partecipi dell'operazione. 2.-La Corte di Appello di Venezia ha confermato questo giudizio, rivalutando tra l'altro autonomamente l'elemento soggettivo rispetto al giudizio penale, e ritenendo consapevole della truffa il Favotto. 3.-Ricorre quest'ultimo con due motivi. V'è controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 36 c.p.c. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente deciso, accogliendola, una domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA], che però era da ritenersi inammissibile, in quanto proposta con la costituzione nel giudizio di opposizione, da soggetto creditore, che aveva ottenuto ingiunzione e che dunque doveva considerarsi formalmente come attore. Vero è che la riconvenzionale (i danni da 2043 c.c., ossia da comportamento fraudolento) era in risposta alla riconvenzionale dello stesso Favotto, che opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva domandato la nullità del contratto e le pronunce conseguenti, ma è anche vero che con quella riconvenzionale, secondo il ricorrente, la domanda [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcuna connessione rilevante ai sensi dell'articolo 36 c.p.c. Questo motivo è inammissibile. Infatti, il Tribunale ha espressamente pronunciato sulla ammissibilità di quella riconventio riconvemtionis, ed il Favotto non dimostra di averla impugnata; né che un motivo di appello vi fosse risulta dalla motivazione di secondo grado, nella quale non v'è alcun cenno alla questione. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2943 c.c. e 2697 c.c. Il ricorrente contesta alla Corte di appello di avere erroneamente ritenuto che lui fosse consapevole della truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], ed adduce non solo di essere stato assolto da tale accusa, ma che gli stessi elementi emersi in sede penale e civile depongono per il difetto assoluto dell'elemento soggettivo. Il motivo è inammissibile. Si traduce in una censura dell'accertamento in fatto. Posto che l'assoluzione in sede penale non vincola il giudice civile quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo, la Corte di appello ha proceduto autonomamente a tale accertamento, e sulla base degli elementi emersi in atti, ha ritenuto dolosa la condotta del Favotto. Costui contesta questo accertamento, non solo richiamando la decisione penale - irrilevante anche in ragione del fatto che per altro titolo risulta invece condannato- ma altresì opponendo alla valutazione in fatto della Corte una valutazione propria. Chiede dunque di giudicare come erronea quella valutazione in fatto, pertenendo un accertamento qui precluso. 7.-11 ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovu