CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1969
Cassazione n. 06026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i 23/09/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1974 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdattravvi-szrelle-paPti.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza ex art. 599 bis c.p.p, in data 03/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di BARI, in data 16/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Ricorrevano tutti gli imputati chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili così come quelli in punto determinazione della pena concordata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Estensore