CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 29870/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16549/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE- Riscossione rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.4170/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16549/2022 Numero sezionale 3740/2025 Numero di raccolta generale 29870/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16549/2022 Numero sezionale 3740/2025 Numero di raccolta generale 29870/2025 Data pubblicazione 12/11/2025