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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1975

Cassazione n. 20651/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1975 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi - provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata alla revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. pen., di due sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per esser state emesse, le stesse, in base all'errato presupposto della validità del provvedimento amministrativo di revoca della patente del condannato; Rilevato che, avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 673 cod. proc. pen., 131-bis, 54 e 495 cod. pen., nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione; Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nell'atto di impugnazione, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un coerente argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nell'avversato provvedimento.

In questo viene adeguatamente chiarito come l'annullamento del provvedimento di revoca della patente non abbia alcuna influenza, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto del modello legale ascritto; Ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1975 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi - provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata alla revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. pen., di due sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per esser state emesse, le stesse, in base all'errato presupposto della validità del provvedimento amministrativo di revoca della patente del condannato; Rilevato che, avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 673 cod. proc. pen., 131-bis, 54 e 495 cod. pen., nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione; Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nell'atto di impugnazione, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un coerente argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nell'avversato provvedimento. In questo viene adeguatamente chiarito come l'annullamento del provvedimento di revoca della patente non abbia alcuna influenza, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto del modello legale ascritto; Ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio
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