CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo partenopeo, in data 31/05/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli arti:. 62 bis, 110, 192 e 707 cod. pen., è articolato in termini non consentiti in questa sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di Appello; si tratta, invero, di una "doppia conforme di merito" in cui è ben possibile attingere alla sentenza di primo grado per valutare, in simbiosi con quella di appello, la completezza della motivazione e la sua congruità; nel caso di specie, se è vero che la Corte di Appello ha fatto riferimento alla apposizione, sul titolo, degli estremi del documento dell'imputato, è anche vero che - correttamente - il Tribunale aveva segnalato che il ricorrente vi aveva apposto quelli della persona offesa che, tuttavia, aveva escluso di aver mai fornito il suo consenso a tale operazione fornendo sul punto una versione che era stata giudicata attendibile dal primo giudice; di tal ché, la doglianza difensiva articolata in questa sede si risolve in una contestazione "di merito" sulla attendibilità della persona offesa non consentita in questa sede tanto più che nemmeno con il ricorso la difesa ha potuto chiarire quale fosse il rapporto "sottostante" in grado di giustificare l'incasso dell'assegno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, 15/11/2022 Il Consigliere stensor