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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18378/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Sondrio, in data 13 maggio 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico e, perciò, inammissibile atteso che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito per l'appunto a pena di inammissibilità, della specificità delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che, invece, nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto la difesa non si confronta minimamente con le considerazioni contenute nella sentenza impugnata che (cfr., in particolare, le pagg. 2-3) ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa pacificamente la colpevolezza del prevenuto per la rapina impropria contestatagli, avendo questi esercitato violenza e minaccia nei confronti della vittima successivamente all'apprensione del cellulare; il ricorso, invece, si limita a contestare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito senza in alcun modo prendere in esame il contenuto delle due decisioni fondate su un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Sondrio, in data 13 maggio 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico e, perciò, inammissibile atteso che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito per l'appunto a pena di inammissibilità, della specificità delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che, invece, nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto la difesa non si confronta minimamente con le considerazioni contenute nella sentenza impugnata che (cfr., in particolare, le pagg. 2-3) ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa pacificamente la colpevolezza del prevenuto per la rapina impropria contestatagli, avendo questi esercitato violenza e minaccia nei confronti della vittima successivamente all'apprensione del cellulare; il ricorso, invece, si limita a contestare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito senza in alcun modo prendere in esame il contenuto delle due decisioni fondate su un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 18378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris