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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11960/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i ricorsi, di identico tenore, proposti dal medesimo difensore, con atti distinti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza della condotta di occultamento delle scritture contabili, posto che gli operanti, nel corso della verifica fiscale, non avevano rivenuto alcun documento utile per ricostruire il volume d'affari delle società, confutando altresì, in maniera non implausibile sul piano logico, la prospettazione difensiva, qui riproposta, secondo cui, al momento dell'accertamento, la società era già in fase di liquidazione e gli imputati non disponevano della documentazione contabile, rilevando che, da accertamenti effettuati dagli operanti anche in banche dati, non erano state rinvenute le scritture contabili, né gli imputati hanno provato di aver adempiuto, durante la gestione societaria, agli obblighi tributari; rilevato che i "motivi nuovi" depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi gli imputati, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, sono inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i ricorsi, di identico tenore, proposti dal medesimo difensore, con atti distinti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza della condotta di occultamento delle scritture contabili, posto che gli operanti, nel corso della verifica fiscale, non avevano rivenuto alcun documento utile per ricostruire il volume d'affari delle società, confutando altresì, in maniera non implausibile sul piano logico, la prospettazione difensiva, qui riproposta, secondo cui, al momento dell'accertamento, la società era già in fase di liquidazione e gli imputati non disponevano della documentazione contabile, rilevando che, da accertamenti effettuati dagli operanti anche in banche dati, non erano state rinvenute le scritture contabili, né gli imputati hanno provato di aver adempiuto, durante la gestione societaria, agli obblighi tributari; rilevato che i "motivi nuovi" depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi gli imputati, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, sono inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
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