CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione ascritta al capo 2), rideterminava la pena inflitta all'imputato per i delitti di tentata rapina aggravata, lesioni e resistenza a PU.; -rilevato che il primo motivo che censura il mancato riconoscimento della desistenza volontaria in relazione al delitto di tentata rapina è inammissibile in quanto strutturato in fatto e reiterativo di censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione esente da criticità giustificative; che, infatti, contrariamente a quanto assume il difensore, questa Corte ha in più occasioni precisato che in tema di desistenza dal delitto grava su chi la deduce l'onere della prova che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell'agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (Sez. 1, n. 51383 del 28/09/2023, Rv. 285758 - 01; n. 48418 del 08/03/2017, Rv. 271316 - 01), onere nella specie non assolto alla stregua delle considerazioni svolte dai giudici d'appello a pag. 4; considerato che il secondo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha richiamato in senso ostativo l'oggettiva gravità dei fatti, frutto di premeditazione da parte di un gruppo ben organizzato, e l'allarmante pericolosità del prevenuto, desunta dai numerosi precedenti penali specifici, valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto ampiamente argomentata alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il P