CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 15783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 31874-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 31690/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 31690 del 4 novembre 2021 nella parte in cui nel frontespizio si richiama la sentenza n. 137/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in materia di ottemperanza anziché la sentenza n. 5521/5/2014 della medesima Commissione, pubblicata il 30 settembre 2014. Il comune di [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva; in prossimità dell'udienza la parte contribuente depositava memoria insitendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 31690 del 4 novembre 2021 nella parte in cui nel frontespizio si richiama la sentenza n. 137/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in materia di ottemperanza anziché la sentenza n. 5521/5/2014 della medesima Commissione, pubblicata il 30 settembre 2014; considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 31690 del 4 novembre 2021 nel frontespizio si richiama erroneamente la sentenza n. 137/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in materia di ottemperanza anziché la sentenza realmente impugnata in Cassazione, ossia la n. 5521/5/2014 della medesima Commissione, pubblicata il 30 settembre 2014 ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.; Ric. 2021 n. 31874 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte n. 31690 del 2021, depositata il 4 novembre 2021, va corretta sostituendo nel frontespizio al richiamo alla sentenza n. 137/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la sentenza n. 5521/5/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, pubblicata il 30 settembre 2014; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 31690 del 2021, depositata il 4 novembre 2021, sia corretta sostituendo, nel frontespizio, alla sentenza n. 137/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, la sentenza n. 5521/5/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, pubblicata il 30 settembre 2014; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 Il PresidentM Maoc [OSCURATO:PERSONA]