CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso si caratterizza per essere del tutto reiterativo, in assenza di confronto con l'ampia, logica ed argomentata decisione della Corte di appello, che ha applicato correttamente i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla richiesta di interrogatorio, caratteristiche esplicite e necessaria formalità della stessa (pag. 3, Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rea, Rv. 283207-01), oltre che manifestamente infondato, atteso che alla udienza del 23/11/2022 il Lannanna, dopo aver richiamato l'omesso interrogatorio dopo la notifica ai sensi dell'art. 415- bis cod.proc.pen., a fronte della decisione del giudice che aveva rigettato l'eccezione in mancanza di documentazione a supporto della stessa, ha formulato richiesta di accedere al rito abbreviato senza che allo stesso fosse apposta alcuna condizione; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con particolare riferimento all'elemento soggettivo del delitto contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che risulta privo di effettiva specificità, perché privo di effettiva pertinenza censoria avverso il decisum della Corte territoriale, prospettando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrue e logiche argomentazioni; che l'odierno ricorrente non ha invero lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova (in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa), mentre deve ribadirsi, sul punto, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi contestati, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Set