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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06304/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ;a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel negare l'apphc.abilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, motivata attraverso coerenti riferimenti alle modalità della condotta e alla intensità del dolo tali da rendere il relativo giudizio di merito in relazione alla ritenuta non tenuità dell'offesa non sindacabile in questa sede; ri:evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. -:»-oc. nen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co-;ì deciso il 30 gennaio 2023. ii Consigliere estensore li [OSCURATO:PERSONA] Anna G7t45?(,)L L- 9 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ;a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel negare l'apphc.abilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, motivata attraverso coerenti riferimenti alle modalità della condotta e alla intensità del dolo tali da rendere il relativo giudizio di merito in relazione alla ritenuta non tenuità dell'offesa non sindacabile in questa sede; ri:evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. -:»-oc. nen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co-;ì deciso il 30 gennaio 2023. ii Consigliere estensore li [OSCURATO:PERSONA] Anna G7t45?(,)L L- 9 i
Sentenza Cassazione n. 06304/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris