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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25745/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16296/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via G.G.

Belli, 27 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 55/2017, depositata il 17 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 marzo 2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella

I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 gennaio 2017, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificatagli, quale amministratore di fatto della Eurocantieri s.r.I., per omesso versamento delle imposte accertate nei confronti della società.

2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame del contribuente rilevando che l'atto impugnato era stato notificato a seguito di avviso di accertamento la cui legittimità era stata confermata in sede giurisdizionale, per cui non potevano avere ingresso contestazioni in ordine all'esistenza della pretesa erariale fatta valere con tale atto impositivo.

Ha, quindi, ritenuto sussistenza la sua responsabilità per il debito sociale, avuto riguardo alla sua qualità di socio di fatto della società debitrice.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata lo ha ritenuto responsabile degli illeciti compiuti dalla società in violazione del principio di personalizzazione delle sanzioni tributarie e ha omesso di accertare la sussistenza dell'elemento psicologico di esso ricorrente, da valutare anche in considerazione del fatto che l'avviso di accertamento non è stato notificato alla società, così precludendo a quest'ultima di esercitare il suo diritto di difesa.1.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto l'invocato paradigma normativo riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni interpretative o deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305).

2. Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto.

3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16296/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalli avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via G.G. Belli, 27 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 55/2017, depositata il 17 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 marzo 2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 gennaio 2017, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificatagli, quale amministratore di fatto della Eurocantieri s.r.I., per omesso versamento delle imposte accertate nei confronti della società. 2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame del contribuente rilevando che l'atto impugnato era stato notificato a seguito di avviso di accertamento la cui legittimità era stata confermata in sede giurisdizionale, per cui non potevano avere ingresso contestazioni in ordine all'esistenza della pretesa erariale fatta valere con tale atto impositivo. Ha, quindi, ritenuto sussistenza la sua responsabilità per il debito sociale, avuto riguardo alla sua qualità di socio di fatto della società debitrice. 3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. 4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata lo ha ritenuto responsabile degli illeciti compiuti dalla società in violazione del principio di personalizzazione delle sanzioni tributarie e ha omesso di accertare la sussistenza dell'elemento psicologico di esso ricorrente, da valutare anche in considerazione del fatto che l'avviso di accertamento non è stato notificato alla società, così precludendo a quest'ultima di esercitare il suo diritto di difesa.1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto l'invocato paradigma normativo riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni interpretative o deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305). 2. Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto. 3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov
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