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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 31585/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il 15 marzo 2021, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2,

I. n. 110 del 1975 — per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un tirapugni in metallo, oggetto atto offendere che deteneva occultato sulla propria persona, fatto commesso il 18 marzo 2016 — e l'ha condannata alla pena di mille euro di ammenda.

2. L'imputata, per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo.

2.1. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto sulla scorta della duplice circostanza che l'imputata, siccome appassionata di arti marziali, era perfettamente consapevole dell'idoneità lesiva dello strumento trovato nella sua disponibilità e dei precedenti penali di cui la stessa risultava gravata.

E, tuttavia, quanto quest'ultimo aspetto, il certificato del casellario pone in rilievo la presenza di soli tre precedenti, risalenti all'anno 1997, per reati depenalizzati e, comunque, non della stessa indole di quello per cui è condanna.

Il Tribunale ha dunque errato sia nel ritenere ostativi i precedenti, sia nel trascurare la giustificazione fornita dall'imputata (secondo la quale il tirapugni era stato meramente dimenticato nella sua borsa), certamente dimostrativa di ingenuità e buona fede, apprezzabile in sede di valutazione della gravità della condotta.

La difesa ha depositato conclusioni scritte, datate 5 aprile 2022, con le quali ha insistito nell'accoglimento dell'unico motivo di ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato, in data 12 aprile 2022, conclusioni scritte, prospettando l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso non può dirsi manifestamente infondato, poiché il Tribunale - al fine di negare l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - si è limitato a rimarcare la sussistenza di precedenti penali.

E, tuttavia, com'è noto, «il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo» (Sez. 3 n. 35757 del 23/1172016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948).

Di qui l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente.

2. La non manifesta infondatezza della doglianza non autorizza però l'annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, poiché - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, let. a) - deve pervenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale contestato, commesso il 18 marzo 2016.

Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di cinque anni, in assenza di sospensioni nel corso del giudizio, è venuto a scadenza il 18 marzo 2021 e la prescrizione della contravvenzione non risulta essere stata oggetto di rinuncia.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere per la suddetta causa di estinzione del reato, che prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresentando un esito più favorevole per l'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 15 marzo 2021, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, I. n. 110 del 1975 — per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un tirapugni in metallo, oggetto atto offendere che deteneva occultato sulla propria persona, fatto commesso il 18 marzo 2016 — e l'ha condannata alla pena di mille euro di ammenda. 2. L'imputata, per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo. 2.1. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto sulla scorta della duplice circostanza che l'imputata, siccome appassionata di arti marziali, era perfettamente consapevole dell'idoneità lesiva dello strumento trovato nella sua disponibilità e dei precedenti penali di cui la stessa risultava gravata. E, tuttavia, quanto quest'ultimo aspetto, il certificato del casellario pone in rilievo la presenza di soli tre precedenti, risalenti all'anno 1997, per reati depenalizzati e, comunque, non della stessa indole di quello per cui è condanna. Il Tribunale ha dunque errato sia nel ritenere ostativi i precedenti, sia nel trascurare la giustificazione fornita dall'imputata (secondo la quale il tirapugni era stato meramente dimenticato nella sua borsa), certamente dimostrativa di ingenuità e buona fede, apprezzabile in sede di valutazione della gravità della condotta. La difesa ha depositato conclusioni scritte, datate 5 aprile 2022, con le quali ha insistito nell'accoglimento dell'unico motivo di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato, in data 12 aprile 2022, conclusioni scritte, prospettando l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso non può dirsi manifestamente infondato, poiché il Tribunale - al fine di negare l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - si è limitato a rimarcare la sussistenza di precedenti penali. E, tuttavia, com'è noto, «il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo» (Sez. 3 n. 35757 del 23/1172016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948). Di qui l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente. 2. La non manifesta infondatezza della doglianza non autorizza però l'annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, poiché - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, let. a) - deve pervenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale contestato, commesso il 18 marzo 2016. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di cinque anni, in assenza di sospensioni nel corso del giudizio, è venuto a scadenza il 18 marzo 2021 e la prescrizione della contravvenzione non risulta essere stata oggetto di rinuncia. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere per la suddetta causa di estinzione del reato, che prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresentando un esito più favorevole per l'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato
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