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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 40278/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata con le forme del rito abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967 per la detenzione di un'arma qualificata come comune da sparo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di live entità di cui all'art. 5 legge 895/1967 evidenziando che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla potenzialità dell'arma laddove, di contro, come da costante giurisprudenza sul punto, avrebbero dovuto essere considerati e valorizzati altri elementi come, ad esempio, lo stato di incensuratezza e la mancanza di collegamenti con ambienti delinquenziali.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a degli elementi, l'allarme sociale rappresentato dalla detenzione di un'arma, che non sono contenuti nei criteri indicati dall'art. 175 cod. pen. e, quindi, la sentenza sarebbe sul punto nulla.

3. In data 5 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 legge 895/1967.

La doglianza è infondata.

1.1. La valutazione in relazione alla possibilità di riconoscere o meno l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 deve essere effettuata valutando tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, anche quelle diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239 - 01; Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827 - 01).

Fermo restando, in prima battuta, il rilievo da attribuire alla potenzialità offensiva dell'arma (Sez. 6, n. 7271 del 19/12/2019, dep. 2020, Ulisse, Rv. 278351 - 02).

1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, tenuto conto che l'arma oggetto dell'illecita detenzione era una pistola calibro 9 in dotazione delle forze di polizia, ha adeguatamente motivato quanto alla particolare potenzialità offensiva della stessa, ciò anche senza ulteriormente considerare che il ricorrente deteneva anche 50 cartucce marca Luger, che non facevano parte di munizionamento originario della pistola stessa che non è stato rinvenuto, circostanze queste, oggettivamente qualificabili come gravi che la Corte, coerentemente, ha ritenuto prevalenti rispetto a quelle evidenziate dalla difesa.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

La doglianza è infondata.

Alla luce della motivazione complessivamente resa, infatti, la Corte territoriale, anche considerate le modalità di commissione, rinviando all'allarme sociale per l'intera collettività, ha comunque fatto riferimento alla gravità del reato e, pertanto, alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 175 cod. pen.

Il provvedimento, quindi, è sul punto conforme al dettato normativo e la motivazione, in assenza di palesi illogicità, risulta coerente e adeguata.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata con le forme del rito abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967 per la detenzione di un'arma qualificata come comune da sparo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di live entità di cui all'art. 5 legge 895/1967 evidenziando che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla potenzialità dell'arma laddove, di contro, come da costante giurisprudenza sul punto, avrebbero dovuto essere considerati e valorizzati altri elementi come, ad esempio, lo stato di incensuratezza e la mancanza di collegamenti con ambienti delinquenziali. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a degli elementi, l'allarme sociale rappresentato dalla detenzione di un'arma, che non sono contenuti nei criteri indicati dall'art. 175 cod. pen. e, quindi, la sentenza sarebbe sul punto nulla. 3. In data 5 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 legge 895/1967. La doglianza è infondata. 1.1. La valutazione in relazione alla possibilità di riconoscere o meno l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 deve essere effettuata valutando tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, anche quelle diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239 - 01; Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827 - 01). Fermo restando, in prima battuta, il rilievo da attribuire alla potenzialità offensiva dell'arma (Sez. 6, n. 7271 del 19/12/2019, dep. 2020, Ulisse, Rv. 278351 - 02). 1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, tenuto conto che l'arma oggetto dell'illecita detenzione era una pistola calibro 9 in dotazione delle forze di polizia, ha adeguatamente motivato quanto alla particolare potenzialità offensiva della stessa, ciò anche senza ulteriormente considerare che il ricorrente deteneva anche 50 cartucce marca Luger, che non facevano parte di munizionamento originario della pistola stessa che non è stato rinvenuto, circostanze queste, oggettivamente qualificabili come gravi che la Corte, coerentemente, ha ritenuto prevalenti rispetto a quelle evidenziate dalla difesa. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. La doglianza è infondata. Alla luce della motivazione complessivamente resa, infatti, la Corte territoriale, anche considerate le modalità di commissione, rinviando all'allarme sociale per l'intera collettività, ha comunque fatto riferimento alla gravità del reato e, pertanto, alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 175 cod. pen. Il provvedimento, quindi, è sul punto conforme al dettato normativo e la motivazione, in assenza di palesi illogicità, risulta coerente e adeguata. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co
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