CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato Zhejiang (Rpc) il 14 luglio 1967; avverso la ordinanza n. RG 229/2019 XXX del Tribunale di Firenze del 15 gennaio 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La difesa di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, professandosi terzo titolare del diritto di proprietà su di un'autovettura Fiat 500, tg [OSCURATO:TARGA], oggetto di sequestro preventivo nell'ambito di un'indagine penale svolta a carico di tali Zhang 3in Lian e Lin A Tong, aveva proposto ricorso a Tribunale di Firenze in funzione di giudice del riesame avverso detto provvedimento cautelare, ha interposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza con la quale il detto Tribunale, in data 15 gennaio 2020, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso da lui presentato in quanto lo stesso non sarebbe stato proposto da difensore munito di procura speciale. La difesa del ricorrente ha rammentato, concordemente con il citato Tribunale, che la procura speciale che il soggetto, il quale dichiari di essere titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con il provvedimento cautelare penale - essendo, pertanto, gli interessi da questo rappresentati di mera rilevanza civilistica - deve avere necessariamente rilasciato a chi lo rappresenti nel giudizio volto a far valere questa sua posizione di terzietà rispetto agli effetti del provvedimento impugnato non deve contenere formule sacramentali, essendo sufficiente che, tramite il contenuto della procura, sia rappresentata la volontà del ricorrente di formulare la domanda giudiziale portata nel ricorso in tal modo proposto. Tanto premesso la citata difesa ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, il fatto che, invece, il Tribunale gigliato abbia considerato non idonea allo scopo la procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore, sebbene questa non solo contenesse la indicazione formale di procura speciale, ma anche la precisazione che il rappresentato aveva dato mandato di impugnare qualsiasi provvedimento emesso nel corso del giudizio riguardante, appunto, le indagini a carico dei due indicati soggetti. In via subordinata il ricorrente ha lamentato, attesa la natura esclusivamente civilistica degli interessi da lui dedotti, il fatto che il Tribunale del riesame non avesse ritenuto, applicando gli artt. 182 e 183 cod. proc. civ., di dare termine alla difesa del [OSCURATO:PERSONA] per la regolarizzazione della procura rilasciata al suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è risultato fondato quanto al primo motivo e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.Osserva il Collegio, conformemente alla costante giurisprudenza di questo consesso, che - premessa la sicura necessità per il soggetto che, dichiaratosi terzo rispetto al fatto di rilevanza penale e titolare di una posizione soggettiva idonea ad assicurargli la piena disponibilità rispetto al bene oggetto di sequestro preventivo (o comunque di misura ablativa), chieda la revoca del provvedimento cautelare e la riconsegna a sé del bene staggito, di essere rappresentato nel relativo giudizio da un difensore munito di procura speciale ad fitem (nel senso indicato, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2018, n. 29858, nella quale è, altresì, precisato che, in caso dì carenza di procura speciale non sono applicabili al giudizio svolto di fronte al giudice penale i principi in materia di regolarizzazione di essa propri del processo civile dettati dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ.) - la particolare natura di tale atto non deve necessariamente emergere sulla base di formule sacramentali, essendo, invece, sufficiente che dal tenore letterale del documento riportante l'atto di conferimento dei poteri rappresentativi emerga con sufficiente chiarezza la volontà del soggetto conferente di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere in giudizio le difese necessarie ai fini della tutela dei propri interessi in un certo procedimento penale. Come, infatti, questa Corte ha ancora di recente ribadito, nei casi in cui npl giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero dì difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 gennaio 2020, n. 3445; nello stesso senso, a titolo indicativo, in una fattispecie nella quale si trattava del giudizio di appello avverso il rigetto di una istanza di dissequestro, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 gennaio 2022, n. 2132). Come è agevole rilevare già dalla stessa lettura del contenuto della procura che nel caso di specie era stata rilasciata dal ricorrente al proprio difensore per il giudizio di riesame cautelare, questa, oltre a recare l'intestazione di procura speciale, aveva ad oggetto la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Macerata, quale difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] in ogni stato e grado del processo, essendo costituito lo stesso difensore quale procuratore speciale, ed essendo state conferita a lui ogni più ampia facoltà di legge.Ritiene, pertanto, il Collegio che in una tale ampia - ancorché non particolarmente perspicua data la successiva elencazione di una serie di poteri attribuiti al difensore propri del solo giudizio strettamente penale - formulazione deve intendersi ricompresa anche il conferimento della facoltà di impugnare di fronte al Tribunale del riesame il provvedimento dì sequestro di cui ora si tratta. D'altra parte, milita in favore della adeguatezza della rappresentanza in giudizio del ricorrente anche il dato ricavabile dalla precisa individuazione, sia pure con la erronea indicazione del ricorrente quale imputato in esso, del procedimento penale nell'ambito del quale il ricorso è stato presentato. Invero, non rivestendo nel procedimento in questione - ad onta della ricordata erronea indicazione - l'attdale ricorrente la qualifica di indagato (né tantomeno quella di imputato), l'incarico difensionale da lui attribuito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere altro che indirizzato alla tutela dell'interesse di terzo in ordine alla disponibilità del bene staggito. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze acciocchè questo esamini nel merito la fondatezza o meno delle ragioni rappresentate dall'attuale ricorrente nel giudizio di riesame del sequestro preventivo de quo PQM e Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo píoudtizid al Tribunale di FiOrenze competente ai sensi dell'art. 324, comma 5,