CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 30984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24607-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2523/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 256/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 24607/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame, qualificandolo come reclamo ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza resa in sede sommaria con la quale era stata confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. La Corte territoriale ha verificato che alla data del deposito in cancelleria era maturato il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012, termine decorrente dalla avvenuta comunicazione a cura della cancelleria della sentenza resa all'esito dell'opposizione. 3. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che la sentenza del giudizio di opposizione sia stata adottata secondo quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza e deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni, e non nelle forme del rito Fornero tenuto conto del fatto che il giudizio di primo grado, nelle sue due fasi, si era comunque svolto secondo le forme del rito speciale. 4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell' art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., che non vi sarebbe la prova che la copia integrale del provvedimento oggetto del gravame era stata allegata alla comunicazione inviata al ricorrente con la conseguenza che non si sarebbe potuto far decorrere il relativo termine di decadenza. 6. Con il secondo motivo di ricorso poi si insiste nell'affermare che mancherebbe la prova dell'avvenuta effettiva comunicazione a mezzo pec della sentenza oltre che del dispositivo della stessa e si ravvisa nella decisione oltre ad un vizio di violazione di legge anche un difetto di motivazione. Si deduce che dall'attestazione telematica depositata da o r.g. n. 24607/2019 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non sarebbe possibile evincere il contestuale invio della motivazione della sentenza. Aggiunge che non vi sarebbe neppure la prova dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza incombente neppure previsto dalla legge n. 92 del 2012 che impone invece di depositarlo nel termine di dieci giorni dalla data dell'udienza. Conclude ritenendo che non sarebbe stata offerta la prova della lettura del dispositivo in udienza e dell'invio del testo integrale della sentenza in allegato alla comunicazione del 30 luglio 2018 di tal che nessun termine di decadenza era maturato alla data di deposito del gravame. Inoltre, il ricorrente insiste nel ritenere che il termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012 non si applicherebbe al caso in esame atteso che nel corso del procedimento sarebbe intervenuto un mutamento del rito con conseguente applicazione dei termini ordinari di impugnazione. 7. Tanto premesso il ricorrente ha quindi sollecitato questa Corte ad esaminare i motivi di merito dell'appello che ha riportato nel suo ricorso. 8. Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. 8.1. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince in primo luogo che la Corte territoriale ha accertato che alla comunicazione inviata alla Pec dell'avvocato del [OSCURATO:PERSONA] costituito nel giudizio di opposizione era allegata la sentenza resa dal Tribunale. In sostanza nell'esaminare la comunicazione depositata dalla società appellata a sostegno della sua eccezione ha ritenuto che dalla stessa si potesse evincere che era stata allegata la copia integrale della sentenza necessaria per poter ritenere realizzate le condizioni che ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge cd. Fornero fanno decorrere il termine breve di decadenza dall'impugnazione. Si tratta di accertamento di fatto che non può essere qui contestato nella sua materialità ed avverso il quale l'odierno ricorrente avrebbe dovuto, semmai, avanzare davanti alla stessa Corte di appello un ricorso per revocazione trattandosi di una errata percezione del contenuto del documento allegato dalla società Poste a sostegno della sua eccezione di inammissibilità, un errore di fatto che avrebbe portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo che doveva invece essere incontestabilmente escluso e non riconducibile r.g. n. 24607/2019 ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (cfr. quanto ai requisiti del ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. recentemente Cass. 26/01/2022 n. 2236). 8.2. Ove mai si volesse ritenere ammissibile la censura la stessa comunque non potrebbe essere accolta atteso che è stato documentato in atti l'avvenuto invio del deposito/pubblicazione della sentenza il cui dispositivo era stato letto in udienza (cfr. Comunicazione della cancelleria del 15.7.2019 relativa alla comunicazione del 30.7.2018). Né si può validamente sostenere che per effetto del mancato rispetto dei termini per il deposito della sentenza indicati dalla legge Fornero il giudice abbia inteso nel corso del procedimento mutare il rito. 8.3. Premesso che la fattispecie oggetto della controversia, l'impugnazione di un licenziamento, è quella tipica prevista per l'applicazione del c.d. rito Fornero va rilevato che il giudizio si è svolto sin dalla sua introduzione con le regole peculiari di quel rito. Di tanto da atto la Corte di appello che correttamente qualifica come reclamo il gravame avanzato dal Dello Iacovo avverso la sentenza del Tribunale resa all'esito del giudizio di opposizione. 8.4. Trova perciò applicazione la regola generale, ripetutamente affermata da questa Corte ed alla quale si è attenuta la Corte di appello/ secondo la quale la controversia segue il rito secondo il quale è iniziata "in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass., ord., 9/08/2018, n. 20705, Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 14/01/2005, n. 682)." 8.5. Né è significativa della volontà di mutare il rito, in un procedimento peraltro oramai esauritosi, la circostanza che il giudice dell'opposizione riservata la decisione sulle conclusioni formulate all'udienza di discussione dalle parti i abbiapoi depositato la motivazione in un termine icL tec.,51 .e-e( diverso da quello di dieci giorni previsto dall'art. 1 comma 57; non è di r.g. n. 24607/2019 per sé significativa della scelta di voler adottare un rito diverso ma costituisce un mero discostamento da parte del giudice dal compiere un adempimento in un termine particolarmente breve ed in linea con la funzione acceleratoria impressa all'intero procedimento dalla legge senza che però tale inadempimento venga in nessun modo sanzionato sotto il profilo processuale. 9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il