CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con decisione del 29 ottobre 2020 ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 20 settembre 2019 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 110, cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. - capo 2 -, art. 110, 61, n. 2 e 337 cod. pen. - capo 3 -, art. 110, 582, 585 cod. pen. - capo 4- e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 110, cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. - capo 2 -, art. 110, 61, n. 2 e 337 cod. pen. - capo 3 -, art. 110, 582, 585 cod. pen. - capo 4-, art. 81 cod. pen. e 73 quinto comma T.U. stup. - capo 5 -. Reati commessi il 12 aprile 2109 e per il solo capo 5 nel mese di aprile 2019. 2. Ricorrono in cassazione i due imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 2. 1. 1. Violazione di legge e vizio della motivazione per l'omessa ammissione di una prova decisiva (art. 603 cod. proc. pen.). Con l'appello era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, escussione del teste richiesto nel giudizio abbreviato condizionato, in relazione proprio ai fatti a cui il teste aveva personalmente assistito. L'importanza della testimonianza era stata indicata dalla difesa proprio nelle incongruenze della relazione di servizio della P.G. per il reato ci cui allO'art. 337 cod. pen. La revoca della testimonianza ha violato il diritto di difesa dell'imputato, in quanto con la deposizione l'imputato avrebbe dimostrato l'assenza di una sua azione violenta contro la P.G., in quanto era stato prontamente ammanettato. Il G.I.P., con la revoca del teste ha, di fatto, revocato l'abbreviato condizionato (perché di revoca si tratta) trasformando il rito in abbreviato secco. 2. 1. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione sull'accertamento della responsabilità. Il coimputato aveva dichiarato di aver passato la droga a [OSCURATO:PERSONA], ma "lui non la voleva prendere". La Corte di appello e il giudice di primo grado non chiariscono, quindi, quale sia la prova della codeterzione dello stupefacente tra i due imputati. Gli indizi non risultano gravi, precisi e concordanti. Inoltre, l'escussione del teste - irragionevolmente escluso -, presente ai fatti, avrebbe chiarito la situazione dello scambio della droga. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3. 1. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.). Il ricorrente ha pienamente confessato, offrendo piena collaborazione e favorendo la celere definizione del processo. Tali elementi sono rilevanti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, inoltre, è di giovane età e la sua capacità a delinquere non risulta allarmante anche in considerazione della piena confessione. Le circostanze attenuanti generiche, quindi, gli andavano riconosciute anche con prevalenza alle aggravanti contestate. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati, generici e, peraltro, articolati solo in fatto con reiterazione dei motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di secondo grado. Il motivo processuale risulta manifestamente infondato. In tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all'acquisizione di una delle prove richieste, reputandola superflua, integra una nullità d'ordine generale che però è sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova. (Sez. 2 - , Sentenza n. 50194 del 26/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018 ) Rv. 274718 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 23605 del 12/03/2010 Ud. (dep. 18/06/2010 ) Rv. 247291 - 0; vedi però, in senso parzialmente diverso Sez. 6, Sentenza n. 25256 del 29/05/2018 Ud. (dep. 05/06/2018 ) Rv. 273106 - 0, che esclude una revoca, dell'ordinanza di ammissione a giudizio abbreviato condizionato, all'esito di una nuova valutazione della rilevanza della prova). La parte, infatti, può volontariamente rinunciare all'escussione del teste richiesta nel giudizio abbreviato condizionato (vedi Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 26/11/2014 Ud. (dep. 15/04/2015 ) Rv. 263659 - 0) e la mancata eccezione, prima della sentenza, può ritenersi una rinuncia tacita, che comporta, comunque, una sanatoria dell'eventuale invalidità. Nel caso in giudizio nessuna eccezione risulta proposta prima della sentenza. 4. Manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul passaggio della droga tra i due imputati, rilevando - con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità - l'inattendibilità del coimputato che ha cercato di scagionare [OSCURATO:PERSONA]. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, Jndicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 5. Generico e manifestamente infondato il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute con motivazione adeguata, rilevando l'assenza di elementi positivi e la presenza di numerosi precedenti penali. Si tratta di una valutazione di merito insindacabille in sede di legittimità Infatti, "Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione" (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). 6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i