CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2021
Cassazione n. 37511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1998/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 1998/05/2021 con cui la CTR per la Campania, Sez. staccata di Salerno, ha rigettato l'appello promosso dalla stessa contribuente, ivi confermando la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento emesso ai fini TARSU. In particolare, la CTR rigettava l'appello della società contribuente per aver quest'ultima omesso di indicare, e conseguentemente di provare, sia le minori superfici occupate ai fini della liquidazione del tributo, sia quelle esenti ovvero assoggettate ad una riduzione d'imposta in quanto produttive di rifiuti speciali. Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente. In particolare, elenca, a pag. 3 del ricorso, le rubriche di tre motivi, così qualificati "(art. 360 c.p.c. nn. da 3 e 5)". Rimangono intimate le parti resistenti. CONSIDERATO Con il primo motivo la società contribuente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. ed erronea valutazione dell'imposta riportata nell'avviso impugnato. Errata e/o omessa valutazione da parte della CTP in merito alla documentazione prodotta dalla ricorrente. Con il secondo motivo la parte ricorrente prospetta il vizio di motivazione e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Ric. 2021 n. 26607 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la motivazione apparente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia e/o difetto di motivazione. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Anche recentemente è stato invero ribadito come «ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la descrizione dei fatti di causa deve essere considerata come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato» (cfr. Cass., VI, n. 28241/2022). Orbene, in disparte la redazione dei motivi, le cui rubriche sono scorporate delle argomentazioni di diritto cui sono riferite, rendendo così impossibile a questa Corte comprendere la corrispondenza dei motivi enunciati rispetto alle critiche svolte, il ricorso appare privo del requisito di autosufficienza per non aver la parte ricorrente trascritto né sintetizzato la contestata motivazione dell'avviso di accertamento oggetto di scrutinio, né le doglianze svolte nei precedenti gradi di merito né la sentenza impugnata, sì impedendo a questa Corte di avere contezza della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. Cass., V, n. 30459/2022). A ben leggere la proposta impugnativa appare per lo più tesa a sollecitare a questa Corte un riesame nel merito degli Ric. 2021 n. 26607 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- accertamenti di fatto cui era giunta la CTR, non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass., V, n. 23532/2018). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello