Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 10581/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (commesso in Monreale fino al 23 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione appellata in punto di responsabilità, correttamente dichiarata anche in diritto (cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438), posto che, al di là della paternità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, la ricorrente pacificamente fruiva dell'energia necessaria ad alimentare gli impianti dell'appartamento da lei abitato (vedasi pagg. 1 e 2, punto 3.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto certo che l'imputata non ignorasse la mancata corresponsione all'ente erogatore di alcuna somma di denaro a fronte dei perduranti prelievi di energia elettrica); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regiime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2023 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (commesso in Monreale fino al 23 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione appellata in punto di responsabilità, correttamente dichiarata anche in diritto (cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438), posto che, al di là della paternità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, la ricorrente pacificamente fruiva dell'energia necessaria ad alimentare gli impianti dell'appartamento da lei abitato (vedasi pagg. 1 e 2, punto 3.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto certo che l'imputata non ignorasse la mancata corresponsione all'ente erogatore di alcuna somma di denaro a fronte dei perduranti prelievi di energia elettrica); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regiime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 10581/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris