CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello, con motivazione esente da fratture razionali, ha ritenuto che la contestualità del rinvenimento, in esito alla perquisizione operata presso l'abitazione dell'imputato, di una pistola con matricola abrasa, con il relativo munizionamento, e di circa cinque chilogrammi di marijuana non dimostri che i reati sono stati commessi in attuazione di un disegno criminoso unitario, in senso contrario deponendo l'eterogeneità dei delitti e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Lombardi in ordine alle circostanze in cui egli è venuto in possesso di quanto sottoposto a sequestro; che, a fronte di un percorso argomentativo logico e coerente, ancorché sintetico, il ricorrente oppone considerazioni di assoluta sterilità, che si imperniano sul dato della contemporaneità dell'acquisizione dell'arma e della sostanza stupefacente, che non è in alcun modo dimostrato, e sulla supposizione, anch'essa priva del benché minimo supporto a livello fattuale, che la pistola fosse funzionale allo spaccio della marijuana e che l'una e l'altra fossero state consegnate in custodia a Lombardi; che il ricorso non si emancipa, pertanto, da un approccio meramente ipotetico, che valorizza astratte eventualità non suffragate da elementi di prova, anche logica, idonei a superare e smentire il ragionamento sviluppato dal giudice di merito, correttamente incentrato sull'autonoma offensività delle condotte illecite contestate ed accertate; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così