Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05968/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 25/02/2021, riformava parzialmente la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 17/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicolò, in relazione al reato di rapina impropria e lesioni aggravate.

In particolare, la Corte d'Appello riqualificava i fatti nel senso dell'originaria imputazione, ovvero quale rapina tentata, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 610 cod. pen., all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Deve invero osservarsi, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha correttamente riformato la sentenza di primo grado facendo applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità» (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153).

Per ciò che riguarda la recidiva, va evidenziato che la Corte d'Appello ha preso in considerazione i precedenti del [OSCURATO:PERSONA], valorizzandone le connotazioni di uso della violenza e mettendoli in correlazione con la specifica condotta reattiva tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio che qui rileva.

Trattasi di percorso argomentativo immune da censure di contraddittorietà o manifesta illogicità deducibili in questa sede.

Generica, e comunque manifestamente infondata, deve ritenersi la residua censura, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2y12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ré stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]°

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 25/02/2021, riformava parzialmente la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 17/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicolò, in relazione al reato di rapina impropria e lesioni aggravate. In particolare, la Corte d'Appello riqualificava i fatti nel senso dell'originaria imputazione, ovvero quale rapina tentata, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 610 cod. pen., all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Deve invero osservarsi, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha correttamente riformato la sentenza di primo grado facendo applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità» (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153). Per ciò che riguarda la recidiva, va evidenziato che la Corte d'Appello ha preso in considerazione i precedenti del [OSCURATO:PERSONA], valorizzandone le connotazioni di uso della violenza e mettendoli in correlazione con la specifica condotta reattiva tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio che qui rileva. Trattasi di percorso argomentativo immune da censure di contraddittorietà o manifesta illogicità deducibili in questa sede. Generica, e comunque manifestamente infondata, deve ritenersi la residua censura, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2y12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ré stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]°
Sentenza Cassazione n. 05968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris