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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08840/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.

1.1. Il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione, è generico e comunque aspecifico Il ricorrente non si confronta, se non con argomentazioni generiche e astratti riferimenti giurisprudenziali, con il percorso motivazionale della decisione impugnata che ha affrontato adeguatamente la questione dell'attendibilità della persona offesa rilevando che, per qauto succinte e non completamente appaganti le sue dichiarazioni contenevano una descrizione dei fatti di causa riscontrata dalle videoregistrazioni a differenza di quella alternativa offerta tardivamente dall'imputato.

1.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, è manifestamente infondato.

La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico- giuridici, non si è limitata a indicare i precedenti penali ma, in sintonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto la maggiore pericolosità sociale e la perdurante inclinazione al delitto quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudìce" dalle pregresse condotte delittuose commesse ai danni della stessa persona offesa.

In piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ha considerato ostativi alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi e gravi precenti penali, comunque tali da giustificare l'applicazione della recidiva, la replica di atteggianti violenti, la disponibilità di un coltello, la dedizione al consumo di stupefacenti, l'assenza di condotta processuale collaborativa.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione, è generico e comunque aspecifico Il ricorrente non si confronta, se non con argomentazioni generiche e astratti riferimenti giurisprudenziali, con il percorso motivazionale della decisione impugnata che ha affrontato adeguatamente la questione dell'attendibilità della persona offesa rilevando che, per qauto succinte e non completamente appaganti le sue dichiarazioni contenevano una descrizione dei fatti di causa riscontrata dalle videoregistrazioni a differenza di quella alternativa offerta tardivamente dall'imputato. 1.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, è manifestamente infondato. La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico- giuridici, non si è limitata a indicare i precedenti penali ma, in sintonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto la maggiore pericolosità sociale e la perdurante inclinazione al delitto quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudìce" dalle pregresse condotte delittuose commesse ai danni della stessa persona offesa. In piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ha considerato ostativi alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi e gravi precenti penali, comunque tali da giustificare l'applicazione della recidiva, la replica di atteggianti violenti, la disponibilità di un coltello, la dedizione al consumo di stupefacenti, l'assenza di condotta processuale collaborativa. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom
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