CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 29570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del V11/02/2021 che, a seguito di appello del P.M., ha riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale della stessa città, condannando l'imputata per i delitti di cui ai capi A) (art. 640 cod. pen.) e B) (artt. 640, 61, n. 2, cod. pen.) alla pena di mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed € 150,00 di multa. Al riguardo, la ricorrente deduce: 1.1. vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ammissibilità dell'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale. Si rileva la genericità dell'impugnazione proposta dalla pubblica accusa, che risulterebbe unicamente volta ad invocare una più pregnante disamina della deposizione della parte offesa, omettendo di confutare specificamente la declaratoria di assoluzione e di valorizzare gli elementi integrativi del delitto in contestazione. Peraltro, la motivazione in punto di ammissibilità dell'appello del P.M. non consentirebbe di identificare "il nucleo fattuale" che i giudici di merito ritengono attinto dalla censura dedotta dalla pubblica accusa. 1.2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 606, comma 3 bis, cod. proc. pen. Posto che l'appello del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento e la decisione di condanna pronunciata in secondo grado risultavano fondati sulla diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa in forza dell'obbligo imposto dalla disposizione normativa in discorso, per come anche interpretata dalla giurisprudenza di questa S.C. 1.3. vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa ed all'affermazione di responsabilità dell'imputata. La Corte territoriale inferisce la colpevolezza della prevenuta dalla ritenuta attendibilità della persona offesa, omettendo di valutare l'idoneità dei fatti narrati ad integrare gli elementi costitutivi dei delitti in contestazione. Infatti, la vicenda oggetto di imputazione assumerebbe esclusivamente rilievo di natura civilistica in considerazione della minima entità delle somme in contestazione e delle stesse dichiarazioni della persona offesa, da cui si desumerebbe l'assenza di qualsivoglia artificio o raggiro posto in essere dall'imputata.2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 26/05/2022, ritenendo l'infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Con memoria difensiva in data 08/06/2022, la difesa della ricorrente ha replicato alle conclusioni della P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi proposti con ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'ammissibilità dell'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado, è infondato. Infatti, il vaglio di ammissibilità è stato operato sulla scorta dell'idoneità delle censure mosse dalla pubblica accusa ad individuare specificamente il "nucleo fattuale" posto a base della decisione del primo giudice e devoluto alla cognizione del giudice di appello, considerato che l'impugnazione censurava il giudizio di "insufficienza" della prova di colpevolezza, a fronte, invece, dell'intrinseca attendibilità della p.o. per come affermato dallo stesso primo giudice e della compresenza di elementi di "riscontro". In tal senso, la pronuncia impugnata risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è inammissibile l'appello per genericità dei relativi motivi quando in esso sia individuabile il "punto" che si intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e all'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012, Rv. 254090; Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012, Rv. 254090). 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., è fondato, con valore assorbente rispetto al terzo motivo. La disposizione normativa in discorso, introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, prescrive nei confronti del giudice d'appello l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e trova applicazione nelle ipotesi in cui la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado abbia costituito oggetto dì impugnazione da parte del pubblico ministero "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa". Tale norma costituisce diretta applicazione delle garanzie costituzionali e dei principi sovranazionali affermati in materia penale, che costituiscono parametro interpretativo delle disposizioni processuali interne. In particolare, viene in rilievo la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione E.D.U., relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, che implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487). Ebbene, ricorre nel caso in esame la fattispecie descritta dall'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., in quanto la sentenza di proscioglimento pronunciata dal primo giudice è stata impugnata dalla pubblica accusa per motivi inerenti alla interpretazione ed alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, le quali inequivocabilmente presentano carattere di decisività in quanto fondatíve del giudizio di assoluzione da parte del Tribunale, come desumibile dalla lettura della sentenza di primo grado. In tal senso, rileva precisare il principio di diritto secondo cui costituiscono prove decisive, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione. Alla luce di quanto premesso, si rileva come la mancata rinnovazione in appello dell'esame testimoniale della persona offesa, le cui dichiarazioni hanno costituito il principale elemento probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della condanna dell'imputata, integra una violazione della prescrizione di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. pro. pen. Avendo la ricorrente impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorìetà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267492). 3. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio, restando di conseguenza assorbito il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata