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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17487/2026

Testo disponibile della fonte

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nte incidentale-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 969/02/24 depositata il 16/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 969/02/24 del 16/12/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 151/01/22 della Commissione tributaria provinciale di LaSpezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/2026confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2015.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, il sig. [OSCURATO:PERSONA],quale legale rappresentante dell’Associazione sportiva dilettantisticaHockey Sarzana – Settore giovanile (di seguito ASD), è stato ritenutoresponsabile in solido dei debiti dell’associazione.1.2.

La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che «l’appellato[aveva] provato di non avere mai svolto alcuna operazione contabile,amministrativa, finanziaria o tributaria per l’associazione durante il suoperiodo di investitura formale, poiché tali operazioni, nonché la gestionecomplessiva dei rapporti e la rappresentanza dell’associazione verso iterzi, [avevano] sempre fatto capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]».2.

AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorsoincidentale anch’esso affidato ad un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale AE deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione egliartt. 38 e 2697 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente escluso laresponsabilità solidale del sig. [OSCURATO:PERSONA], sussistente in ragione della suaqualifica di legale rappresentante dell’associazione nel periodo d’impostaconsiderato e della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi dell’ente.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legalerappresentante dell’associazione non riconosciuta è responsabile, in solidocon l’associazione ai sensi dell’art. 38 cod. civ., dei debiti contrattidall’associazione.

Tuttavia, mentre per i debiti sorti su base negoziale chiagisce in giudizio ha l’onere di provare che il legale rappresentante abbiaagito specificamente in nome e per conto dell’associazione e, quindi, cheNumero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/2026quest’ultimo abbia contribuito attivamente alla loro insorgenza, per i debitisorti ex lege, tra i quali in primo luogo i debiti d’imposta (ivi comprese lesanzioni), la responsabilità solidale del legale rappresentantedell’associazione, limitatamente al periodo di investitura, è presunta inragione della normale partecipazione alle decisioni volte alla creazione dirapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione; ciò inquanto il legale rappresentante normalmente sottoscrive, per contodell’ente, le dichiarazioni fiscali da cui il debito risulta (cfr., ex multis,Cass. n. 1602 del 2019; Cass. n. 11869 del 2024).1.3.

Nel caso di specie, la CGT2 ha affermato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] haprovato (dichiarazione liberatoria e di assunzione integrale diresponsabilità rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni bancarie attestanti la suamancanza di poteri di firma ed operatività; indicazione da parte di tutte letestate giornalistiche locali del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale presidentedell’associazione, con conseguente affidamento ingenerato nei terzi) «dinon avere mai svolto alcuna operazione contabile, amministrativa,finanziaria o tributaria per l’associazione durante il suo periodo diinvestitura formale, poiché tali operazioni, nonché la gestione complessivadei rapporti e la rappresentanza dell’associazione verso i terzi, hannosempre fatto capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4 della sentenzaimpugnata).1.4.

Ne consegue che la conclusione del giudice d’appello per la quale«non possono essere posti a carico del [OSCURATO:PERSONA] i debiti tributari oggetto diaccertamento, avendo costui dimostrato di non essersi ingerito nellagestione dell’associazione in questione, in tal modo superando lapresunzione derivante dalla carica da questi rivestita solo formalmente»(pag. 5 della sentenza impugnata) integra un compiuto accertamento difatto, del tutto logico e coerente con i principi più sopra enunciati;accertamento che non può essere messo in discussione in sede dilegittimità con la proposizione di un vizio di violazione di legge.Numero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/20261.5.

Invero la ricorrente mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, per avere la CGT2 erroneamente compensato tra le parti le spesedi lite, benché non sussistessero in ipotesi quelle gravi ed eccezionaliragioni, da motivare espressamente, previste dall’attuale testo dellamenzionata disposizione di legge, applicabile dal 4 gennaio 2024 e,pertanto, anche al giudizio di appello.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

La CGT2 ha affermato che «ricorrono giusti motivi, stante lacontrovertibilità della vertenza, risolta in punto di prova, per compensareintegralmente fra le parti le spese di lite» (pag. 5 della sentenzaimpugnata).2.3.

Trattasi di valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dellegravi ed eccezionali ragioni previste dalla legge per la compensazionedelle spese, esigenza riconnessa: i) ad un’oggettiva difficoltàinterpretativa, riconnessa all’interpretazione del principio di dirittoapplicabile alla fattispecie alla luce della giurisprudenza della S.C.; ii) allarisoluzione della controversia unicamente sotto il profilo della valutazionedella prova dedotta dal contribuente.2.4.

Tenuto conto, pertanto, del fatto che sull’Amministrazionefinanziaria grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti – attivitàrispetto alla quale non ha margini di discrezionalità, con conseguenteimpossibilità di configurare il requisito della rimproverabilità della condottaNumero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/2026(Cass. n. 9876 del 15/04/2025; si veda anche Cass. n. 28454 del27/10/2025) – e della circostanza che, in presenza di dichiarazioni fiscaliredatte dal legale rappresentante dell’associazione (con conseguentepresunzione di avere egli agito in nome e per conto dell’associazione)l'accertamento della estraneità di quest’ultimo all’attività dell’associazioneè attività rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, deve concludersiper l’insindacabilità della valutazione assunta dalla CGT2.3.

In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorsoincidentale.3.1.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione trale parti delle spese del presente procedimento.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiarainteramente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteincidentale del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale anorma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte incidentale-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 969/02/24 depositata il 16/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 969/02/24 del 16/12/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 151/01/22 della Commissione tributaria provinciale di LaSpezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/2026confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2015.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il sig. [OSCURATO:PERSONA],quale legale rappresentante dell’Associazione sportiva dilettantisticaHockey Sarzana – Settore giovanile (di seguito ASD), è stato ritenutoresponsabile in solido dei debiti dell’associazione.1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che «l’appellato[aveva] provato di non avere mai svolto alcuna operazione contabile,amministrativa, finanziaria o tributaria per l’associazione durante il suoperiodo di investitura formale, poiché tali operazioni, nonché la gestionecomplessiva dei rapporti e la rappresentanza dell’associazione verso iterzi, [avevano] sempre fatto capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]».2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorsoincidentale anch’esso affidato ad un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale AE deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione egliartt. 38 e 2697 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente escluso laresponsabilità solidale del sig. [OSCURATO:PERSONA], sussistente in ragione della suaqualifica di legale rappresentante dell’associazione nel periodo d’impostaconsiderato e della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi dell’ente.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legalerappresentante dell’associazione non riconosciuta è responsabile, in solidocon l’associazione ai sensi dell’art. 38 cod. civ., dei debiti contrattidall’associazione. Tuttavia, mentre per i debiti sorti su base negoziale chiagisce in giudizio ha l’onere di provare che il legale rappresentante abbiaagito specificamente in nome e per conto dell’associazione e, quindi, cheNumero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/2026quest’ultimo abbia contribuito attivamente alla loro insorgenza, per i debitisorti ex lege, tra i quali in primo luogo i debiti d’imposta (ivi comprese lesanzioni), la responsabilità solidale del legale rappresentantedell’associazione, limitatamente al periodo di investitura, è presunta inragione della normale partecipazione alle decisioni volte alla creazione dirapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione; ciò inquanto il legale rappresentante normalmente sottoscrive, per contodell’ente, le dichiarazioni fiscali da cui il debito risulta (cfr., ex multis,Cass. n. 1602 del 2019; Cass. n. 11869 del 2024).1.3. Nel caso di specie, la CGT2 ha affermato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] haprovato (dichiarazione liberatoria e di assunzione integrale diresponsabilità rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni bancarie attestanti la suamancanza di poteri di firma ed operatività; indicazione da parte di tutte letestate giornalistiche locali del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale presidentedell’associazione, con conseguente affidamento ingenerato nei terzi) «dinon avere mai svolto alcuna operazione contabile, amministrativa,finanziaria o tributaria per l’associazione durante il suo periodo diinvestitura formale, poiché tali operazioni, nonché la gestione complessivadei rapporti e la rappresentanza dell’associazione verso i terzi, hannosempre fatto capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4 della sentenzaimpugnata).1.4. Ne consegue che la conclusione del giudice d’appello per la quale«non possono essere posti a carico del [OSCURATO:PERSONA] i debiti tributari oggetto diaccertamento, avendo costui dimostrato di non essersi ingerito nellagestione dell’associazione in questione, in tal modo superando lapresunzione derivante dalla carica da questi rivestita solo formalmente»(pag. 5 della sentenza impugnata) integra un compiuto accertamento difatto, del tutto logico e coerente con i principi più sopra enunciati;accertamento che non può essere messo in discussione in sede dilegittimità con la proposizione di un vizio di violazione di legge.Numero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/20261.5. Invero la ricorrente mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, per avere la CGT2 erroneamente compensato tra le parti le spesedi lite, benché non sussistessero in ipotesi quelle gravi ed eccezionaliragioni, da motivare espressamente, previste dall’attuale testo dellamenzionata disposizione di legge, applicabile dal 4 gennaio 2024 e,pertanto, anche al giudizio di appello.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La CGT2 ha affermato che «ricorrono giusti motivi, stante lacontrovertibilità della vertenza, risolta in punto di prova, per compensareintegralmente fra le parti le spese di lite» (pag. 5 della sentenzaimpugnata).2.3. Trattasi di valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dellegravi ed eccezionali ragioni previste dalla legge per la compensazionedelle spese, esigenza riconnessa: i) ad un’oggettiva difficoltàinterpretativa, riconnessa all’interpretazione del principio di dirittoapplicabile alla fattispecie alla luce della giurisprudenza della S.C.; ii) allarisoluzione della controversia unicamente sotto il profilo della valutazionedella prova dedotta dal contribuente.2.4. Tenuto conto, pertanto, del fatto che sull’Amministrazionefinanziaria grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti – attivitàrispetto alla quale non ha margini di discrezionalità, con conseguenteimpossibilità di configurare il requisito della rimproverabilità della condottaNumero registro generale 11121/2025Numero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 17487/2026Data pubblicazione 02/06/2026(Cass. n. 9876 del 15/04/2025; si veda anche Cass. n. 28454 del27/10/2025) – e della circostanza che, in presenza di dichiarazioni fiscaliredatte dal legale rappresentante dell’associazione (con conseguentepresunzione di avere egli agito in nome e per conto dell’associazione)l'accertamento della estraneità di quest’ultimo all’attività dell’associazioneè attività rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, deve concludersiper l’insindacabilità della valutazione assunta dalla CGT2.3. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorsoincidentale.3.1. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione trale parti delle spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiarainteramente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteincidentale del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale anorma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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