CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10529/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO , nel proc.to n. 20758/2022,depositato i l 11/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -il Tribunale di Torino, con ordinanza pubblicata il 10/11/2022, ha prorogato, per ulteriori sessanta giorni, il trattenimento presso il C.P.R. Brunelleschi di Torino di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, che vi aveva fatto ingresso il 31/8/2022, a seguito di provvedimento del Questore di Agrigento, ex at.14, co.5, T.U.T., convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 2/9/2022, e che aveva, in data 12/9/2022, presentato domanda di protezione internazionale, con conseguente trattenimento disposto dal Questore di Torino, ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale in data 15/9/22; -in particolare, i giudici hanno dato atto che la proroga del trattenimento era stata richiesta ex art.6, comma 8, d.lgs. 142/2015, in quanto, avverso il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il trattenuto aveva proposto ricorso giurisdizionale ex art.35 bis d.lgs. 25/2008, chiedendo la sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, richiesta respinta dal Tribunale, e che nel caso di specie il termine di durata massima del procedimento in relazione all’ipotesi eccezionale per la quale è ammesso il superamento dei termini che caratterizzano la procedura accelerata (nella specie, considerata la presenza di numerose domande presentate simultaneamente, 47); il Tribunale aggiungeva che nessuna norma prescrive un onere motivazionale in ordine alla estensione della durata della proroga; -avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 10/5/2023, affidato a unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino (che non svolgono difese); -il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: -il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.6, comma 3, d.lgs. 142/2015 e 28-bis d.lgs. 25/2008, denunciando la tardività dell’audizione personale rispetto alla data di presentazione della domanda (avvenuta il 10/10/2022, a fronte della redazione del modulo C3 in data 19/9/2022), in quanto la stessa si è tenuta anziché nel termine di sette giorni prescritto dalla procedura accelerata in quello di ventuno giorni, e l’omessa informazione del ritardo, con superamento dei termini perentori per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale; -il Tribunale ha dato atto delle ragioni del ritardo nello straordinario afflusso di numerose domande presentate, all’epoca, simultaneamente); -questa Corte (Cass. n.14/2024) ha di recente affermato che «Ove venga presentata una domanda di protezione internazionale da una persona straniera trattenuta presso un CPR, il trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere» ; -il ricorrente invoca in memoria la motivazione da ultimo espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11399 del 2024, secondo cui «in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale»; in un passaggio motivazionale, le Sezioni Unite, a prescindere dal principio di diritto affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. (il cui quesito posto dal Tribunale di Lecce era «se in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente dal Paese sicuro, vi sia o meno deroga al principio - imposto dalla Direttiva Europea n.2013/32, salvo casi tassativi - di sospensione automatica del provvedimento impugnato), anche quando la Commissione territoriale non abbia applicato una corretta procedura accelerata», hanno affermato che «qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento» e che «qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia cos̀ “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumer̀ la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023)»; -questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3656/2024, su questione analoga a quella posta dal presente ricorso ha disposto il rinvio in pubblica udienza (dandosi atto che l’ istanza di assegnazione del processo alle sezioni unite di questa Corte èstata respinta rilevando che non sussiste nella giurisprudenza di questa Corte contrasto sulla natura, perentoria o meno, dei termini della procedura accelerata), essendosi rilevato, malgrado provvedimenti recenti di questa Corte in senso contrario « talune prospettazioni del ricorrente circa la natura perentoria dei termini in questione, smentita dalla giurisprudenza succitata, in relazione alla natura del procedimento, incidente sulla libert̀ individuale, il tenore letterale dell’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al pì breve tempo possibile, e le affermazioni di perentoriet̀ dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C- 36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale,, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentoriet̀ dei termini all’uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica udienza, attesi gli evidenti profili di rilievo nomofilattico connessi a tale questione»; - risulta necessario rinviare la causa a N.R., in attesa della sentenza sulla questione, identica alla presente, oggetto della predetta ordinanza interlocutoria (per la cui discussione è fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); P.Q.M. L