Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07835/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 07/04/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, confermava il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 19 agosto-5 febbraio 2020 che aveva rigettato il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere la revoca parziale del decreto definitivo di confisca emesso dal medesimo Tribunale il 9 aprile del 2015 con esclusivo riferimento ai beni acquistati dal ricorrente in epoca antecedente al 1991.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'istituto della revoca della misura di prevenzione patrimoniale e del principio di correlazione temporale tra pericolosità qualificata e acquisizioni patrimoniali confiscabili, motivazione mancante o meramente apparente.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel non attribuire il valore di prova nuova mai in precedenza valutata alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, sentito nel processo di appello cd. maxi-ter a carico del ricorrente, aveva escluso che egli fosse mai stato un uomo d'onore.

In quel procedimento penale, il ricorrente era stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. riferentesi ad epoca antecedente al 1990, il che renderebbe incompatibile la decisione presa in sede di misure di prevenzione circa l'esistenza di una pericolosità qualificata del proposta antecedente al 1990.

La Corte non avrebbe motivato neanche in relazione alla istanza di esame del collaboratore di giustizia, formulata dal ricorrente con l'originaria istanza di revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lette) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

2. Ciò posto, la Corte di Appello ha motivato, in modo tutt'altro che apparente, su tutte le questioni riproposte con i motivi di ricorso, sicché non si rinviene alcuna violazione di legge.

In primo luogo, è stato correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, l'assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261591).

In secondo luogo, riportando un passaggio decisivo del decreto impositivo della misura emessa in sede di prevenzione (fg. 10 del provvedimento impugnato), è stato affermato che tutta l'attività imprenditoriale del ricorrente era risultata inquinata da compromissioni mafiose al di là della formale acquisizione della qualifica di uomo d'onore non corrispondente, come neanche la difesa contesta, al concetto di appartenenza ad una associazione mafiosa di cui all'art. 4, comma 1, Lett. a) D.L.vo 159 del 2011 applicabile, in linea di principio, anche al caso in esame.

Infine, è stata segnalata la circostanza che le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] erano confluite nella sentenza di assoluzione del ricorrente citata in ricorso ed emessa in data di gran lunga precedente al decreto di prevenzione, che di tale giudicato aveva tenuto conto, sicché esse non rivestivano alcun carattere di novità (fg. 11 del provvedimento impugnato).

Ne consegue che le censure del ricorrente non ineriscono ad alcuna violazione di legge bensì, semmai, a vizi di contraddittorietà o illogicità della motivazione non deducibili in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.01.2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 07/04/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, confermava il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 19 agosto-5 febbraio 2020 che aveva rigettato il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere la revoca parziale del decreto definitivo di confisca emesso dal medesimo Tribunale il 9 aprile del 2015 con esclusivo riferimento ai beni acquistati dal ricorrente in epoca antecedente al 1991. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'istituto della revoca della misura di prevenzione patrimoniale e del principio di correlazione temporale tra pericolosità qualificata e acquisizioni patrimoniali confiscabili, motivazione mancante o meramente apparente. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel non attribuire il valore di prova nuova mai in precedenza valutata alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, sentito nel processo di appello cd. maxi-ter a carico del ricorrente, aveva escluso che egli fosse mai stato un uomo d'onore. In quel procedimento penale, il ricorrente era stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. riferentesi ad epoca antecedente al 1990, il che renderebbe incompatibile la decisione presa in sede di misure di prevenzione circa l'esistenza di una pericolosità qualificata del proposta antecedente al 1990. La Corte non avrebbe motivato neanche in relazione alla istanza di esame del collaboratore di giustizia, formulata dal ricorrente con l'originaria istanza di revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lette) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. 2. Ciò posto, la Corte di Appello ha motivato, in modo tutt'altro che apparente, su tutte le questioni riproposte con i motivi di ricorso, sicché non si rinviene alcuna violazione di legge. In primo luogo, è stato correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, l'assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261591). In secondo luogo, riportando un passaggio decisivo del decreto impositivo della misura emessa in sede di prevenzione (fg. 10 del provvedimento impugnato), è stato affermato che tutta l'attività imprenditoriale del ricorrente era risultata inquinata da compromissioni mafiose al di là della formale acquisizione della qualifica di uomo d'onore non corrispondente, come neanche la difesa contesta, al concetto di appartenenza ad una associazione mafiosa di cui all'art. 4, comma 1, Lett. a) D.L.vo 159 del 2011 applicabile, in linea di principio, anche al caso in esame. Infine, è stata segnalata la circostanza che le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] erano confluite nella sentenza di assoluzione del ricorrente citata in ricorso ed emessa in data di gran lunga precedente al decreto di prevenzione, che di tale giudicato aveva tenuto conto, sicché esse non rivestivano alcun carattere di novità (fg. 11 del provvedimento impugnato). Ne consegue che le censure del ricorrente non ineriscono ad alcuna violazione di legge bensì, semmai, a vizi di contraddittorietà o illogicità della motivazione non deducibili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 07835/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris