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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06497/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità di cui all’art. 648 cod. pen., per assenza di prova in merito alla provenienza delittuosa del bene rinvenuto nella disponibilità della ricorrente, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, nonché limitati a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 5 e 6 dell’impugnata sentenza, sugli indici valorizzati per ritenere l’identità tra la bici elettrica rivenuta presso l’abitazione dell’imputata e quella oggetto di furto commesso ai danni del punto vendita [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, in particolare, sotto tale profilo, che la Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ritenuto che la bicicletta oggetto della contestata ricettazione fosse quella rubata nel negozio [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sua messa in vendita in quell'esercizio commerciale risultava dimostrata dalle fatture prodotte dal titolare e dalle testimonianze di Montemurro e dell'operatore della [OSCURATO:PERSONA], mentre, d'altro canto, l'imputata non ha mai spiegato dove avrebbe acquistato la bici elettrica rinvenuta presso la sua abitazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello.

Con esso la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha verificato che la bicicletta fosse nell'effettiva disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], in quanto è stata rinvenuta in un'abitazione in cui l'imputata coabitava con altre persone, che pure potevano avere il possesso del bene di provenienza furtiva.

Tale questione, invero -oltre a essere argomentazione squisitamente di merito- non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità di cui all’art. 648 cod. pen., per assenza di prova in merito alla provenienza delittuosa del bene rinvenuto nella disponibilità della ricorrente, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, nonché limitati a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 5 e 6 dell’impugnata sentenza, sugli indici valorizzati per ritenere l’identità tra la bici elettrica rivenuta presso l’abitazione dell’imputata e quella oggetto di furto commesso ai danni del punto vendita [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, in particolare, sotto tale profilo, che la Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ritenuto che la bicicletta oggetto della contestata ricettazione fosse quella rubata nel negozio [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sua messa in vendita in quell'esercizio commerciale risultava dimostrata dalle fatture prodotte dal titolare e dalle testimonianze di Montemurro e dell'operatore della [OSCURATO:PERSONA], mentre, d'altro canto, l'imputata non ha mai spiegato dove avrebbe acquistato la bici elettrica rinvenuta presso la sua abitazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello. Con esso la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha verificato che la bicicletta fosse nell'effettiva disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], in quanto è stata rinvenuta in un'abitazione in cui l'imputata coabitava con altre persone, che pure potevano avere il possesso del bene di provenienza furtiva. Tale questione, invero -oltre a essere argomentazione squisitamente di merito- non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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